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18.07.2022
Con la sentenza n. 175, depositata il 14 luglio 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la modifica al reato di omesso versamento di ritenute, introdotta con il D.Lgs. n. 158/2015, nella parte in cui prevede la rilevanza penale della violazione sulla base dei dati emergenti dalla dichiarazione del sostituto (modello 770) e non solo dalle certificazioni rilasciate ai percettori.
Per effetto di questa sentenza, dunque, il reato di omesso versamento di ritenute previsto dall'art. 10-bis, D.Lgs. n. 74/2000, anche per condotte commesse dopo l'entrata in vigore delle menzionate modifiche (22 ottobre 2015), scatta unicamente a seguito dell’acquisizione delle certificazioni rilasciate ai sostituiti.
Con la sentenza n. 175, depositata il 14 luglio 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la modifica al reato di omesso versamento di ritenute, introdotta con il D.Lgs. n. 158/2015, nella parte in cui prevede la rilevanza penale della violazione sulla base dei dati emergenti dalla dichiarazione del sostituto (modello 770) e non solo dalle certificazioni rilasciate ai percettori.
Per effetto di questa sentenza, dunque, il reato di omesso versamento di ritenute previsto dall'art. 10-bis, D.Lgs. n. 74/2000, anche per condotte commesse dopo l'entrata in vigore delle menzionate modifiche (22 ottobre 2015), scatta unicamente a seguito dell’acquisizione delle certificazioni rilasciate ai sostituiti.
02.07.2022
Sulla G.U. n. 152 del 01.07.2022, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanza 28.06.2022, che prevede il c.d. "algoritmo antievasione".
ll provvedimento - emanato in "Attuazione dell'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo al trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 682 del medesimo articolo 1" - prevede che l'Agenzia delle Entrate, anche per rafforzare le garanzie connesse al trattamento dei dati personali, effettua le elaborazioni finalizzate a far emergere le posizioni da sottoporre a controllo su dati preventivamente pseudonimizzati, attraverso metodi di sostituzione o modifica delle informazioni anagrafiche ovvero tramite perturbazioni delle variabili, al fine di impedire, in presenza di dati finanziari, l'identificazione diretta degli interessati.
L'obiettivo perseguito è la prevenzione e il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tramite l'individuazione di criteri di rischio utili a far emergere posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia e della Guardia di finanza, e per incentivare l'adempimento spontaneo.
Sulla G.U. n. 152 del 01.07.2022, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanza 28.06.2022, che prevede il c.d. "algoritmo antievasione".
ll provvedimento - emanato in "Attuazione dell'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo al trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 682 del medesimo articolo 1" - prevede che l'Agenzia delle Entrate, anche per rafforzare le garanzie connesse al trattamento dei dati personali, effettua le elaborazioni finalizzate a far emergere le posizioni da sottoporre a controllo su dati preventivamente pseudonimizzati, attraverso metodi di sostituzione o modifica delle informazioni anagrafiche ovvero tramite perturbazioni delle variabili, al fine di impedire, in presenza di dati finanziari, l'identificazione diretta degli interessati.
L'obiettivo perseguito è la prevenzione e il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tramite l'individuazione di criteri di rischio utili a far emergere posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia e della Guardia di finanza, e per incentivare l'adempimento spontaneo.
10.06.2022
Con il c.d. "Decreto Energia" - D.L. 21.03.2022, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 - è stato modificato il regime fiscale agevolato riservato agli sportivi professionisti impatriati.
In particolare, ferma l'applicabilità del regime ai contratti già in essere, l'agevolazione si applica ora: (i) solo nel caso di redditi prodotti da sportivi che operano nell'ambito delle discipline riconosciute da C.O.N.I. e Federazioni sportive nazionali e singole Leghe che abbiano conseguito una qualificazione professionistica; (ii) per i contribuenti che hanno compiuto 20 anni e con un reddito superiore a 1.000.000 euro, se la qualificazione professionistica è stata conseguita entro il 1990; se dopo il 1990, il reddito complessivo deve essere superiore a 500.000 euro.
Con il c.d. "Decreto Energia" - D.L. 21.03.2022, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 - è stato modificato il regime fiscale agevolato riservato agli sportivi professionisti impatriati.
In particolare, ferma l'applicabilità del regime ai contratti già in essere, l'agevolazione si applica ora: (i) solo nel caso di redditi prodotti da sportivi che operano nell'ambito delle discipline riconosciute da C.O.N.I. e Federazioni sportive nazionali e singole Leghe che abbiano conseguito una qualificazione professionistica; (ii) per i contribuenti che hanno compiuto 20 anni e con un reddito superiore a 1.000.000 euro, se la qualificazione professionistica è stata conseguita entro il 1990; se dopo il 1990, il reddito complessivo deve essere superiore a 500.000 euro.
10.06.2022
Con l'ordinanza n. 20050, depositata il 28.02.2022, la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sulla valenza delle dichiarazioni rese dalle parti nell'ambito della procedura di "accertamento con adesione>". In particolare, la Suprema Corte ha ribadito il principio per cui il verbale redatto nell'ambito del procedimento in questione, sottoscritto sia dall'Ufficio che dal contribuente, costituisce un documento probatorio utilizzabile nel giudizio tributario anche in caso di mancato perfezionamento dell’accordo, “atteso che tale circostanza non fa venir meno la valenza dell'atto quale documento e la sua riconducibilità, in assenza di contestazioni sul punto, alla volontà delle parti che lo hanno sottoscritto, ferma restando la libertà del giudice di valutarne la rilevanza e attendibilità delle circostanze ivi rappresentate” (sul punto si veda anche Cass., ord. n. 13907/2018).
Con l'ordinanza n. 20050, depositata il 28.02.2022, la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sulla valenza delle dichiarazioni rese dalle parti nell'ambito della procedura di "accertamento con adesione>". In particolare, la Suprema Corte ha ribadito il principio per cui il verbale redatto nell'ambito del procedimento in questione, sottoscritto sia dall'Ufficio che dal contribuente, costituisce un documento probatorio utilizzabile nel giudizio tributario anche in caso di mancato perfezionamento dell’accordo, “atteso che tale circostanza non fa venir meno la valenza dell'atto quale documento e la sua riconducibilità, in assenza di contestazioni sul punto, alla volontà delle parti che lo hanno sottoscritto, ferma restando la libertà del giudice di valutarne la rilevanza e attendibilità delle circostanze ivi rappresentate” (sul punto si veda anche Cass., ord. n. 13907/2018).
25.05.2022
Con la sentenza n. 20050, depositata il 23.05.2022, relativamente al reato di omessa dichiarazione fiscale ex art. 5, D.Lgs. n. 74/2000, la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta: (i) sul tema della responsabilità penale dell'amministratore di diritto; (ii) sul "criterio di effettività".
In primo luogo, la Corte Suprema ha affermato che l'amministratore risponde sempre del reato di omessa dichiarazione (anche qualora sia presente un "amministratore di fatto").
Inoltre, è stato ribadito che ai fini dell’integrazione del reato di omessa dichiarazione, rileva il criterio di effettività; vale a dire: (i) è l’esercizio effettivo dell’attività di impresa che genera redditi imponibili; (ii) l fine di evasione si può evincere proprio dalla mancata iscrizione nel Registro delle imprese ovvero dalla prosecuzione dell’attività nonostante la cancellazione.
Con la sentenza n. 20050, depositata il 23.05.2022, relativamente al reato di omessa dichiarazione fiscale ex art. 5, D.Lgs. n. 74/2000, la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta: (i) sul tema della responsabilità penale dell'amministratore di diritto; (ii) sul "criterio di effettività".
In primo luogo, la Corte Suprema ha affermato che l'amministratore risponde sempre del reato di omessa dichiarazione (anche qualora sia presente un "amministratore di fatto").
Inoltre, è stato ribadito che ai fini dell’integrazione del reato di omessa dichiarazione, rileva il criterio di effettività; vale a dire: (i) è l’esercizio effettivo dell’attività di impresa che genera redditi imponibili; (ii) l fine di evasione si può evincere proprio dalla mancata iscrizione nel Registro delle imprese ovvero dalla prosecuzione dell’attività nonostante la cancellazione.
25.05.2022
Con la Circolare n. 18/E del 25.05.2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito agli <<Indici sintetici di affidabilità fiscale>> (ISA) per il periodo 2021.
Con la Circolare n. 18/E del 25.05.2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito agli <<Indici sintetici di affidabilità fiscale>> (ISA) per il periodo 2021.
25.05.2022
Con la Circolare n. 16/E del 24.05.2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito <<Istruzioni operative in materia di prezzi di trasferimento (articolo 110, comma 7 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi): Intervallo di libera concorrenza>>.
Con la Circolare n. 16/E del 24.05.2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito <<Istruzioni operative in materia di prezzi di trasferimento (articolo 110, comma 7 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi): Intervallo di libera concorrenza>>.
15.05.2022
Con la Circolare n. 11/E del 12.05.2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito <<chiarimenti in tema di ravvedimento c.d. “operoso” ex articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in presenza di violazioni derivanti da condotte “fraudolente”>>.
Di seguito uno stralcio del provvedimento:
Con la Circolare n. 11/E del 12.05.2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito <<chiarimenti in tema di ravvedimento c.d. “operoso” ex articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in presenza di violazioni derivanti da condotte “fraudolente”>>.
Di seguito uno stralcio del provvedimento:
- <<Il predetto comma 2 dell’articolo 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, nonché il comma 2 del successivo articolo 13-bis, nella versione attualmente vigente, legittimano, quindi, l’accesso all’istituto del ravvedimento operoso anche per le condotte dichiarative fraudolente, regolandone le conseguenze penali e precisando le condizioni alle quali tali effetti si realizzano.Disciplinando gli effetti penali prodotti dal ravvedimento – mediante integrale pagamento degli importi dovuti – prima e dopo l’avvio di qualunque attività istruttoria, la norma ammette di fatto la legittimità del ravvedimento stesso anche sotto il profilo sanzionatorio amministrativo. Ciò fermo restando che la legittimità del ravvedimento in ambito amministrativo non soggiace ai limiti posti dalla normativa sanzionatoria penale. Si pensi, a titolo di esempio, a quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000 (i.e. la «formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali»), che spiega i suoi effetti solo ai fini penali e non anche ai fini del perfezionamento del ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997. Alla luce delle intervenute modifiche legislative, deve dunque ritenersi superata la preclusione al ravvedimento in presenza di condotte fraudolente come espressa con la circolare n. 180/E del 1998, riconoscendo al contribuente la possibilità di accedere allo strumento del ravvedimento operoso per regolarizzare anche le violazioni fiscali connesse a condotte fraudolente. In linea con le indicazioni in precedenza rese risultano anche i chiarimenti recentemente forniti nella circolare n. 31/E del 23 dicembre 2020 in tema di crediti di imposta ricerca e sviluppo e di ravvedimento nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, violazione cui si applica la sanzione di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nel documento di prassi, in particolare, si è precisato che «Fermo restando che per tale sanzione non è applicabile la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997, si rammenta che: - il contribuente può beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (cd. ravvedimento), anche successivamente alla constatazione della violazione, ma comunque prima che sia stato notificato l’atto di recupero».>>
08.02.2022
Con il D.M. 31 gennaio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2022, ha esteso l'ambito di applicazione del regime dell'adempimento collaborativo (cooperative compliance) istituito con il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, rubricato “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23” (D.Lgs n. 128/2015 - pdf). Con tale provvedimento, per gli anni 2022, 2023 e 2024, i contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro possono essere ammessi a tale particolare regime, potendone così conseguire i relativi benefici; in questo modo il Ministero dell'Economia e delle finanze ha inteso promuovere ulteriormente l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti.
Con il D.M. 31 gennaio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2022, ha esteso l'ambito di applicazione del regime dell'adempimento collaborativo (cooperative compliance) istituito con il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, rubricato “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23” (D.Lgs n. 128/2015 - pdf). Con tale provvedimento, per gli anni 2022, 2023 e 2024, i contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro possono essere ammessi a tale particolare regime, potendone così conseguire i relativi benefici; in questo modo il Ministero dell'Economia e delle finanze ha inteso promuovere ulteriormente l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti.
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