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25.09.2017
Con il provvedimento prot. 191552 del 22.09.2017, l’Agenzia delle entrate ha individuato le attività economiche per le quali, già dal periodo d’imposta 2017, si applicheranno i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del D.L. 24.04.2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21.06.2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144).
Tali "indici di compliance", da elaborare, sono applicati a partire dal periodo d’imposta 2017, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze.
Il citato art. 9-bis, al comma 2, dispone che “Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione”.
Le attività interessate alla prima applicazione degli ISA rientrano, dunque, nei seguenti ambiti (al riguardo si rinvia al
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16.11.2017 - "Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l’Agenzia delle entrate"):
Con il provvedimento prot. 191552 del 22.09.2017, l’Agenzia delle entrate ha individuato le attività economiche per le quali, già dal periodo d’imposta 2017, si applicheranno i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del D.L. 24.04.2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21.06.2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144).
Tali "indici di compliance", da elaborare, sono applicati a partire dal periodo d’imposta 2017, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze.
Il citato art. 9-bis, al comma 2, dispone che “Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione”.
Le attività interessate alla prima applicazione degli ISA rientrano, dunque, nei seguenti ambiti (al riguardo si rinvia al
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16.11.2017 - "Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l’Agenzia delle entrate"):
- AD02U - Produzione di paste alimentari
- AD05U - Produzione e conservazione di carne
- AD08U - Fabbricazione di calzature, parti e accessori
- AD11U - Produzione di olio di oliva e di semi
- AD12U - Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria
- AD14U - Produzione tessile
- AD15U - Trattamento igienico e confezionamento di latte e derivati
- AD17U - Fabbricazione di prodotti in gomma e plastica
- AD23U - Laboratori di corniciai
- AD28U - Fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro
- AD33U - Produzione e lavorazione di oggetti di gioielleria, oreficeria e bigiotteria
- AD34U - Fabbricazione e riparazione di protesi dentarie
- AD36U - Fusione di metalli, prima trasformazione ferro e dell'acciaio
- AD37U - Costruzione e riparazione di imbarcazioni
- AG31U - Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori
- AG34U - Servizi di acconciatura
- AG36U - Servizi di ristorazione commerciale
- AG39U - Agenzie di mediazione immobiliare
- AG54U - Sale giochi e biliardi, gestione di apparecchi automatici da intrattenimento
- AG55U - Servizi di pompe funebri e attività connesse
- AG58U - Strutture ricettive all’aperto
- AG60U - Stabilimenti balneari
- AG61U - Intermediari del commercio
- AG68U - Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco
- AG74U - Attività fotografiche
- AG75U - Installazione di impianti elettrici, idraulico-sanitari e altri impianti
- AG77U - Trasporti marittimi e per vie d'acqua interne, noleggio di imbarcazioni e servizi connessi
- AG78U - Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator
- AG79U - Noleggio di autovetture e altri mezzi di trasporto terrestre
- AG88U - Autoscuole, scuole nautiche e agenzie di disbrigo pratiche
- AG96U - Altre attività di manutenzione autoveicoli e di soccorso stradale
- AK02U - Attività degli studi di ingegneria
- AK03U - Attività tecniche svolte da geometri
- AK04U - Attività degli studi legali
- AK08U - Attività dei disegnatori tecnici
- AK16U - Amministrazione di condomini, gestione di beni immobili per conto terzi e servizi integrati di gestione agli edifici
- AK19U - Attività professionali paramediche indipendenti
- AK20U - Attività professionale svolta da psicologi
- AK25U - Consulenza agraria fornita da agronomi
- AK29U - Studi di geologia
- AM02U - Commercio al dettaglio di carni
- AM05U - Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori
- AM06A - Commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi
- AM08U - Commercio al dettaglio di giochi, giocattoli, articoli sportivi
- AM11U - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta ed utensileria, termoidraulica, legname, materiali da costruzione, piastrelle, pavimenti e prodotti vernicianti
- AM12U - Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
- AM15A - Commercio al dettaglio e riparazione di orologi e gioielli
- AM15B - Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione
- AM16U - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, per l'igiene personale e della casa
- AM17U - Commercio all'ingrosso di cereali, legumi secchi e sementi
- AM18A - Commercio all'ingrosso di fiori e piante
- AM20U - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- AM22C - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
- AM23U - Commercio all'ingrosso di medicinali, di articoli medicali e ortopedici
- AM24U - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
- AM31U - Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria
- AM35U - Erboristerie
- AM37U - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi, profumi e cosmetici
- AM39U - Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento
- AM40A - Commercio al dettaglio di fiori e piante
- AM42U - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
- AM43U - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di macchine e attrezzature agricole e per il giardinaggio
- AM44U - Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio
- AM48U - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- AM81U - Commercio all'ingrosso di combustibili
- AM84U - Commercio all'ingrosso di macchine utensili
- AM86U - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- AM87U - Commercio al dettaglio di altri prodotti nca
- AM88U - Commercio all’ingrosso di altri prodotti nca
11.09.2017
Dopo Ferrero Spa, anche il gruppo facente capo a Leonardo Spa - operante nei settori dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza - ha annunciato l'ammissione al regime della cooperative compliance introdotto dal D.Lgs. n. 158/2015.
Dopo Ferrero Spa, anche il gruppo facente capo a Leonardo Spa - operante nei settori dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza - ha annunciato l'ammissione al regime della cooperative compliance introdotto dal D.Lgs. n. 158/2015.
21.07.2017
Con la circolare n. 21/E del 20 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di ulteriori chiarimenti riguardanti la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria (c.d. voluntary-bis).
La circolare - che ha come oggetto <<Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure recate dall’articolo 1-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 nel testo modificato in sede di conversione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96>> - tratta i seguenti argomenti:
Con la circolare n. 21/E del 20 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di ulteriori chiarimenti riguardanti la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria (c.d. voluntary-bis).
La circolare - che ha come oggetto <<Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure recate dall’articolo 1-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 nel testo modificato in sede di conversione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96>> - tratta i seguenti argomenti:
- detrazione delle imposte pagate all’estero nell’ambito della collaborazione volontaria;
- determinazione delle somme dovute in caso di pagamento spontaneo carente;
- esonero dagli obblighi dichiarativi;
- ulteriori chiarimenti sui Paesi che consentono di massimizzare gli effetti premiali della procedura.
17.07.2017
Con la sentenza 14.07.2017, n. 17457 la Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui l’autorizzazione necessaria al Fisco ai fini dell’espletamento delle indagini bancarie, ha una finalità di mero controllo delle dichiarazioni e dei versamenti di imposta. Conseguentemente, l'autorizzazione non richiede alcuna motivazione e la mancata esibizione della stessa al contribuente interessato non rende illegittimo l’avviso di accertamento basato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite dall’Ufficio dell'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza.
Con la sentenza 14.07.2017, n. 17457 la Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui l’autorizzazione necessaria al Fisco ai fini dell’espletamento delle indagini bancarie, ha una finalità di mero controllo delle dichiarazioni e dei versamenti di imposta. Conseguentemente, l'autorizzazione non richiede alcuna motivazione e la mancata esibizione della stessa al contribuente interessato non rende illegittimo l’avviso di accertamento basato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite dall’Ufficio dell'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza.
30.06.2017
La Commissione Norme di comportamento e di comune Interpretazione in materia tributaria dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato la norma di comportamento n. 198, relativa all’attribuzione ai soci del maggior reddito accertato in capo a società di capitali con ristretta compagine sociale.
È, infatti, prassi dell’Agenzia delle Entrate, nel caso di accertamenti effettuati nei confronti di società di capitali con ristretta compagine sociale, presumere che i maggiori redditi accertati siano stati occultamente ripartiti tra i suoi soci.
La massima stabilita dalla nuova norma di comportamento è la seguente: "la presunzione secondo la quale nel caso di ristretta compagine sociale i maggiori redditi imponibili definitivamente accertati in capo ad una società di capitali si presumono attribuiti pro quota ai suoi soci può trovare applicazione solo qualora il maggior reddito imponibile accertato in capo alla società implichi una comprovata esistenza di corrispondenti disponibilità finanziarie occulte."
La Commissione Norme di comportamento e di comune Interpretazione in materia tributaria dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato la norma di comportamento n. 198, relativa all’attribuzione ai soci del maggior reddito accertato in capo a società di capitali con ristretta compagine sociale.
È, infatti, prassi dell’Agenzia delle Entrate, nel caso di accertamenti effettuati nei confronti di società di capitali con ristretta compagine sociale, presumere che i maggiori redditi accertati siano stati occultamente ripartiti tra i suoi soci.
La massima stabilita dalla nuova norma di comportamento è la seguente: "la presunzione secondo la quale nel caso di ristretta compagine sociale i maggiori redditi imponibili definitivamente accertati in capo ad una società di capitali si presumono attribuiti pro quota ai suoi soci può trovare applicazione solo qualora il maggior reddito imponibile accertato in capo alla società implichi una comprovata esistenza di corrispondenti disponibilità finanziarie occulte."
14.06.2017
Con la circolare n. 19/E del 12 giugno 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti e istruzioni operative riguardanti la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria disposta dall'articolo 7 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225 (c.d. voluntary-bis). In particolare, tale provvedimento (clicca qui per scaricarlo) interviene sui seguenti punti:
Con la circolare n. 19/E del 12 giugno 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti e istruzioni operative riguardanti la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria disposta dall'articolo 7 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225 (c.d. voluntary-bis). In particolare, tale provvedimento (clicca qui per scaricarlo) interviene sui seguenti punti:
- ambito soggettivo, oggettivo e temporale;
- autoliquidazione delle somme dovute;
- apparato sanzionatorio;
- controlli sul pagamento spontaneo;
- mancato pagamento spontaneo;
- presunzioni legate al possesso di contante o valori al portatore;
- perfezionamento della procedura;
- esonero dagli obblighi dichiarativi;
- effetti ai fini penali.
27.05.2017
Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 101573 del 26 maggio 2017, pubblicato sul sito dell'Agenzia, è stato completato il quadro delle <<Disposizioni per l’attuazione del regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128>>.
L'obbligo di trasparenza si riferisce:
La competenza in materia di regime dell'adempimento collaborativo è attribuita al menzionato Ufficio Cooperative compliance della Direzione centrale accertamento dell'Agenzia delle Entrate; resta ferma la competenza dell'Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali con riferimento agli accordi preventivi su transfer pricing e stabile organizzazione (art. 31-ter, D.P.R. n. 600 del 1973).
Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 101573 del 26 maggio 2017, pubblicato sul sito dell'Agenzia, è stato completato il quadro delle <<Disposizioni per l’attuazione del regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128>>.
L'obbligo di trasparenza si riferisce:
- alle operazioni che comportano "rischi fiscali significativi", intesi come "rischi fiscali che insistono su fattispecie per le quali, sulla base di una comune valutazione delle soglie di materialità quantitativa e qualitativa, effettuata ai sensi del punto 4.4 (ndr: del citato Provvedimento), si ritengono operanti i doveri di trasparenza e collaborazione previsti dal decreto. A tali fini l’ufficio può tener conto: - del valore economico delle attività sottostanti; - della rilevanza delle eventuali violazioni in termini di impatto e responsabilità; - dei risultati della valutazione, operata dal sistema di controllo interno, sul rischio fiscale inerente; - della natura ordinaria o straordinaria, in termini di frequenza e valore, delle operazioni e/o delle attività cui le fattispecie si riferiscono o della rilevanza delle medesime ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo. Le fattispecie che integrano le suddette soglie saranno oggetto di comunicazione nel corso delle interlocuzioni ove ritenute in grado, sulla base di una valutazione oggettiva effettuata dall’impresa, di inficiarne la corretta operatività fiscale, presente o futura, o di integrare il rischio di operare in violazione della normativa tributaria o in contrasto con i principi o le finalità dell’ordinamento";
- alla “pianificazione fiscale aggressiva” intesa come "una o più costruzioni, di carattere nazionale o transnazionale, che producano conseguenze fiscali che il contribuente è ragionevolmente in grado di comprendere e che contengano i seguenti elementi: i) siano suscettibili di generare effetti fiscali in contrasto con lo scopo delle disposizioni invocate, anche derivanti da asimmetrie esistenti fra i sistemi impositivi delle eventuali giurisdizioni coinvolte; ii) determinino fenomeni di doppia deduzione, deduzione/non inclusione e doppia non imposizione".
La competenza in materia di regime dell'adempimento collaborativo è attribuita al menzionato Ufficio Cooperative compliance della Direzione centrale accertamento dell'Agenzia delle Entrate; resta ferma la competenza dell'Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali con riferimento agli accordi preventivi su transfer pricing e stabile organizzazione (art. 31-ter, D.P.R. n. 600 del 1973).
27.04.2017
Il 20 aprile 2017 è stato presentato alla Camera dei Deputati il progetto di legge n. 4440, relativo alla <<Istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni>> (clicca qui per scaricare il provvedimento).
Nella relazione relativa alla proposta legislativa si precisa quanto segue:
<<La proposta di legge ha l’obiettivo di favorire, attraverso l’introduzione degli stessi indici, un approccio basato sulla semplificazione degli adempimenti e sulla valorizzazione del dialogo e della collaborazione tra i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria, anche mediante forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, e, conseguentemente, il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi e l’emersione spontanea delle basi imponibili.Il grado di affidabilità fiscale che gli indici sintetici intendono esprimere si basa sull’analisi della gestione economica dell’attività in un contesto di coerenza dei dati (riscontrabili anche attraverso l’utilizzo di banche dati esterne) e di normalità, con riferimento alle caratteristiche proprie del soggetto rispetto a omologhi operatori che presentano analogo modello organizzativo e appartengono allo stesso settore. Il nuovo sistema è orientato anche a fornire al contribuente servizi sotto forma di una più approfondita conoscenza del settore economico di appartenenza e della sua collocazione rispetto ai concorrenti.
Come precisato, con la progressiva introduzione degli indici cesseranno di produrre effetti i parametri e gli studi di settore. Al riguardo, giova ricordare, che i parametri e gli studi di settore, che interessano una platea di oltre 4 milioni di soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, sono stati introdotti nell’ordinamento giuridico italiano a partire, rispettivamente, dai periodi d’imposta 1995 e 1998. Con lo strumento degli studi di settore si era inteso superare, per le attività per le quali gli stessi risultavano elaborabili, i parametri contabili previsti dall’articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
L’articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha introdotto una prima disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale la cui attuazione consente il graduale superamento dei parametri e degli studi di settore.>>
Il 20 aprile 2017 è stato presentato alla Camera dei Deputati il progetto di legge n. 4440, relativo alla <<Istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni>> (clicca qui per scaricare il provvedimento).
Nella relazione relativa alla proposta legislativa si precisa quanto segue:
<<La proposta di legge ha l’obiettivo di favorire, attraverso l’introduzione degli stessi indici, un approccio basato sulla semplificazione degli adempimenti e sulla valorizzazione del dialogo e della collaborazione tra i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria, anche mediante forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, e, conseguentemente, il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi e l’emersione spontanea delle basi imponibili.Il grado di affidabilità fiscale che gli indici sintetici intendono esprimere si basa sull’analisi della gestione economica dell’attività in un contesto di coerenza dei dati (riscontrabili anche attraverso l’utilizzo di banche dati esterne) e di normalità, con riferimento alle caratteristiche proprie del soggetto rispetto a omologhi operatori che presentano analogo modello organizzativo e appartengono allo stesso settore. Il nuovo sistema è orientato anche a fornire al contribuente servizi sotto forma di una più approfondita conoscenza del settore economico di appartenenza e della sua collocazione rispetto ai concorrenti.
Come precisato, con la progressiva introduzione degli indici cesseranno di produrre effetti i parametri e gli studi di settore. Al riguardo, giova ricordare, che i parametri e gli studi di settore, che interessano una platea di oltre 4 milioni di soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, sono stati introdotti nell’ordinamento giuridico italiano a partire, rispettivamente, dai periodi d’imposta 1995 e 1998. Con lo strumento degli studi di settore si era inteso superare, per le attività per le quali gli stessi risultavano elaborabili, i parametri contabili previsti dall’articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
L’articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha introdotto una prima disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale la cui attuazione consente il graduale superamento dei parametri e degli studi di settore.>>
08.01.2017
Con D.M. 30 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2017, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha definito il termine finale della prima fase di applicazione del regime dell’adempimento collaborativo, o cooperative compliance.
Tale Decreto - adottato ai sensi dell'art. 7, comma 4, terzo periodo, del D.Lgs. 05.08.2015, n. 128 - fissa detto termine al 31.12.2019.
Il menzionato quarto comma dispone, inoltre, quanto segue:
Con D.M. 30 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2017, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha definito il termine finale della prima fase di applicazione del regime dell’adempimento collaborativo, o cooperative compliance.
Tale Decreto - adottato ai sensi dell'art. 7, comma 4, terzo periodo, del D.Lgs. 05.08.2015, n. 128 - fissa detto termine al 31.12.2019.
Il menzionato quarto comma dispone, inoltre, quanto segue:
- <<In fase di prima applicazione: a) il regime è riservato ai contribuenti di maggiori dimensioni, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro e, comunque, ai contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all'invito pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate, dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale e che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro; b) la competenza per le attività di cui al comma 1 è attribuita alla Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle entrate>;
- <<Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali possono essere, progressivamente, individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a quello di cento milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese.>>
02.01.2017
Terminata la fase di consultazione, con il provvedimento del 30 dicembre 2016, pubblicato il 2 gennaio 2017, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per la richiesta di accesso alla procedura di voluntary disclosure-bis. Le novità sull’istanza di adesione riguardano, principalmente, la liquidazione spontanea del dovuto, al cui versamento è tenuto il contribuente. Tale documento deve essere completato da una relazione di accompagnamento, per la redazione della quale occorre seguire un nuovo format, pubblicato unitamente al modello di istanza.
Restano dubbi riguardo alle ipotesi in cui l’Ufficio proceda all’accertamento di maggiori imposte sulla base delle informazioni comunicate dal contribuente, con riferimento sia alla procedura da utilizzare che agli effetti derivanti dal mancato versamento delle maggiori imposte accertate.
Terminata la fase di consultazione, con il provvedimento del 30 dicembre 2016, pubblicato il 2 gennaio 2017, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per la richiesta di accesso alla procedura di voluntary disclosure-bis. Le novità sull’istanza di adesione riguardano, principalmente, la liquidazione spontanea del dovuto, al cui versamento è tenuto il contribuente. Tale documento deve essere completato da una relazione di accompagnamento, per la redazione della quale occorre seguire un nuovo format, pubblicato unitamente al modello di istanza.
Restano dubbi riguardo alle ipotesi in cui l’Ufficio proceda all’accertamento di maggiori imposte sulla base delle informazioni comunicate dal contribuente, con riferimento sia alla procedura da utilizzare che agli effetti derivanti dal mancato versamento delle maggiori imposte accertate.
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