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01.12.2021
Con la Circolare n. 15/E del 26.11.2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito "Chiarimenti in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati – (articolo 1, comma 6, e articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471)".
In particolare, con riferimento alla "Valutazione della documentazione idonea", l'AdE ha precisato quanto segue: <<Come anticipato nel paragrafo 8.3 della presente circolare, il Provvedimento dispone che l’Agenzia delle entrate non è vincolata all’applicazione dell’articolo 1, comma 6, e dell’articolo 2, comma 4-ter, d.lgs. n. 471 del 1997, qualora la documentazione esibita nel corso dell’attività di controllo, pur rispettando la prevista struttura formale, non presenta contenuti informativi completi o conformi alle disposizioni ivi contenute, compresa la firma elettronica con marca temporale. Tale considerazione è legata al fatto che il concetto di “idoneità” introdotto dalla norma non va assunto su un piano meramente formale, bensì sostanziale, nel senso di un apprezzamento dell’idoneità della documentazione predisposta dal contribuente a fornire all’Amministrazione finanziaria dati ed elementi conoscitivi necessari per una completa e approfondita analisi dei prezzi di trasferimento praticati. La valutazione di idoneità da parte degli addetti alle attività di controllo dovrà valorizzare i dati e gli elementi conoscitivi attinenti, in particolare, all’accurata delineazione delle transazioni e all’analisi di comparabilità – compresa l’analisi funzionale – indipendentemente dalla circostanza che il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento o la selezione delle operazioni o soggetti comparabili adottati dal contribuente risultino diversi da quelli individuati dall’Amministrazione finanziaria.>>
Con la Circolare n. 15/E del 26.11.2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito "Chiarimenti in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati – (articolo 1, comma 6, e articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471)".
In particolare, con riferimento alla "Valutazione della documentazione idonea", l'AdE ha precisato quanto segue: <<Come anticipato nel paragrafo 8.3 della presente circolare, il Provvedimento dispone che l’Agenzia delle entrate non è vincolata all’applicazione dell’articolo 1, comma 6, e dell’articolo 2, comma 4-ter, d.lgs. n. 471 del 1997, qualora la documentazione esibita nel corso dell’attività di controllo, pur rispettando la prevista struttura formale, non presenta contenuti informativi completi o conformi alle disposizioni ivi contenute, compresa la firma elettronica con marca temporale. Tale considerazione è legata al fatto che il concetto di “idoneità” introdotto dalla norma non va assunto su un piano meramente formale, bensì sostanziale, nel senso di un apprezzamento dell’idoneità della documentazione predisposta dal contribuente a fornire all’Amministrazione finanziaria dati ed elementi conoscitivi necessari per una completa e approfondita analisi dei prezzi di trasferimento praticati. La valutazione di idoneità da parte degli addetti alle attività di controllo dovrà valorizzare i dati e gli elementi conoscitivi attinenti, in particolare, all’accurata delineazione delle transazioni e all’analisi di comparabilità – compresa l’analisi funzionale – indipendentemente dalla circostanza che il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento o la selezione delle operazioni o soggetti comparabili adottati dal contribuente risultino diversi da quelli individuati dall’Amministrazione finanziaria.>>
13.11.2021
Con la sentenza n. 40324 del 05.10.2021, la 3^ Sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che un componente del Collegio sindacale può essere condannato per il reato tributario di "indebita compensazione" - previsto dall'art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000 - se ha espresso parere favorevole all'acquisto di un credito inesistente.
La fattispecie in questione si riferisce, in particolare, a una delibera di acquisto di ramo di azienda di una società del quale faceva parte un credito IVA inesistente; il presidente del Collegio sindacale aveva espresso un parere favorevole all'adozione di questa delibera consiliare. La Corte Suprema ha confermato che non vi sono ostacoli, normativi o fattuali, alla configurabilità del concorso nel reato tributario, atteso che: (i)n la casistica giurisprudenziale ha ammesso la configurabilità dei reati tributari in capo al consulente fiscale; (ii) in via generale, ai fini della configurabilità della partecipazione nel reato ai sensi dell'art. 110, c.p., rilevano anche le condotte di agevolazione o di mero rafforzamento della volontà dell'autore "principale" del reato; (iii) dalle disposizioni contenute nel codice civile emerge che i componenti del Collegio sindacale sono in condizione di "confortare" le scelte degli organi sociali e che, per contro, devono attivarsi efficacemente per impedire le operazioni della persona giuridica, ove le ritengano illegittime.
Resta fermo, però, che la responsabilità del sindaco a titolo di concorso nel reato di indebita compensazione deve basarsi sulla sua "colpevolezza"; pertanto, la responsabilità penale deve essere riconosciuta solo ove si accerti che il sindaco abbia espresso il parere favorevole nella consapevolezza sia dell'inesistenza del credito fiscale sia della strumentalità dell'acquisto di tale credito al suo successivo utilizzo in compensazione (ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997).
Con la sentenza n. 40324 del 05.10.2021, la 3^ Sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che un componente del Collegio sindacale può essere condannato per il reato tributario di "indebita compensazione" - previsto dall'art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000 - se ha espresso parere favorevole all'acquisto di un credito inesistente.
La fattispecie in questione si riferisce, in particolare, a una delibera di acquisto di ramo di azienda di una società del quale faceva parte un credito IVA inesistente; il presidente del Collegio sindacale aveva espresso un parere favorevole all'adozione di questa delibera consiliare. La Corte Suprema ha confermato che non vi sono ostacoli, normativi o fattuali, alla configurabilità del concorso nel reato tributario, atteso che: (i)n la casistica giurisprudenziale ha ammesso la configurabilità dei reati tributari in capo al consulente fiscale; (ii) in via generale, ai fini della configurabilità della partecipazione nel reato ai sensi dell'art. 110, c.p., rilevano anche le condotte di agevolazione o di mero rafforzamento della volontà dell'autore "principale" del reato; (iii) dalle disposizioni contenute nel codice civile emerge che i componenti del Collegio sindacale sono in condizione di "confortare" le scelte degli organi sociali e che, per contro, devono attivarsi efficacemente per impedire le operazioni della persona giuridica, ove le ritengano illegittime.
Resta fermo, però, che la responsabilità del sindaco a titolo di concorso nel reato di indebita compensazione deve basarsi sulla sua "colpevolezza"; pertanto, la responsabilità penale deve essere riconosciuta solo ove si accerti che il sindaco abbia espresso il parere favorevole nella consapevolezza sia dell'inesistenza del credito fiscale sia della strumentalità dell'acquisto di tale credito al suo successivo utilizzo in compensazione (ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997).
27.07.2021
Con la risoluzione n. 49/E del 17 luglio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sul regime di adempimento collaborativo (Cooperative compliance) relativamente: (i) alla gestione delle interlocuzioni costanti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128; (ii) agli adempimenti di chiusura del periodo d'imposta di cui al punto 6 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 maggio 2017; (iii) alla riduzione sanzionatoria ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 128/2015.
Con la risoluzione n. 49/E del 17 luglio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sul regime di adempimento collaborativo (Cooperative compliance) relativamente: (i) alla gestione delle interlocuzioni costanti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128; (ii) agli adempimenti di chiusura del periodo d'imposta di cui al punto 6 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 maggio 2017; (iii) alla riduzione sanzionatoria ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 128/2015.
19.03.2021
Con la sentenza n. 10106, depositata il 16 marzo 2021, la Corte di Cassazione, Sez. III, è intervenuta sulle modalità di attuazione del reato di distruzione o occultamento di documenti contabili, ex art. 10. D.Lgs. n. 74/2000. In particolare, la Corte Suprema ha precisato che: (i) il reato sussiste anche in caso di impossibilità temporanea, per il contribuente, di consegna dei documenti contabili all'atto della richiesta del Fisco, ritrovati e consegnati in epoca successiva; (ii) la fattispecie criminosa è un "reato di pericolo", che si configura al momento del rifiuto di consegna; (iii) l'occultamento è un reato permanente.
Con la sentenza n. 10106, depositata il 16 marzo 2021, la Corte di Cassazione, Sez. III, è intervenuta sulle modalità di attuazione del reato di distruzione o occultamento di documenti contabili, ex art. 10. D.Lgs. n. 74/2000. In particolare, la Corte Suprema ha precisato che: (i) il reato sussiste anche in caso di impossibilità temporanea, per il contribuente, di consegna dei documenti contabili all'atto della richiesta del Fisco, ritrovati e consegnati in epoca successiva; (ii) la fattispecie criminosa è un "reato di pericolo", che si configura al momento del rifiuto di consegna; (iii) l'occultamento è un reato permanente.
22.02.2021
L'Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 2/E del 10 febbraio 2021 - Primi chiarimenti in tema di meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione - decreto legislativo del 30 luglio 2020, n. 100 (recepimento Direttiva “DAC 6”).
Al riguardo si richiamano i seguenti provvedimenti:
L'Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 2/E del 10 febbraio 2021 - Primi chiarimenti in tema di meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione - decreto legislativo del 30 luglio 2020, n. 100 (recepimento Direttiva “DAC 6”).
Al riguardo si richiamano i seguenti provvedimenti:
- D.Lgs. 30.07.2020, n. 100, di recepimento della DAC 6 (Direttiva UE n. 2018/822);
- D.M. 17.11.2020;
- Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 26.11.2020.
21.02.2021
Nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2021 è stato pubblicato il D.M. 2 febbraio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha approvato 87 indici sintetici di affidabilità fiscale.
Le attività economiche interessate rientrano nei settori dell’agricoltura, del commercio, delle manifatture, dei servizi e delle attività professionali.
Come precisato sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, all'apposita sezione:
<<Con l’istituzione degli Indici sintetici di affidabilità, l’Agenzia delle Entrate vuole favorire l'assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di redditi imponibili. L’istituzione degli indici per gli esercenti di attività di impresa, arti o professioni, rappresenta un’ulteriore iniziativa che mira , utilizzando anche efficaci forme di assistenza (avvisi e comunicazioni in prossimità di scadenze fiscali) ad aumentare la collaborazione fra contribuenti e Amministrazione finanziaria.Nel dettaglio, gli indici sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico- economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti . Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti che, risultando “affidabili”, avranno accesso a significativi benefici premiali.>>
Nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2021 è stato pubblicato il D.M. 2 febbraio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha approvato 87 indici sintetici di affidabilità fiscale.
Le attività economiche interessate rientrano nei settori dell’agricoltura, del commercio, delle manifatture, dei servizi e delle attività professionali.
Come precisato sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, all'apposita sezione:
<<Con l’istituzione degli Indici sintetici di affidabilità, l’Agenzia delle Entrate vuole favorire l'assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di redditi imponibili. L’istituzione degli indici per gli esercenti di attività di impresa, arti o professioni, rappresenta un’ulteriore iniziativa che mira , utilizzando anche efficaci forme di assistenza (avvisi e comunicazioni in prossimità di scadenze fiscali) ad aumentare la collaborazione fra contribuenti e Amministrazione finanziaria.Nel dettaglio, gli indici sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico- economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti . Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti che, risultando “affidabili”, avranno accesso a significativi benefici premiali.>>
28.01.2021
Con la sentenza n. 2270, depositata il 20 gennaio 2021, la Corte di Cassazione si è espressa in ordine alla configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000) da parte di un responsabile amministrativo di una società privo di poteri di rappresentanza. Confermando il provvedimento di sequestro preventivo emesso a suo carico dal giudice, la Corte Suprema ha evidenziato la "piena e diretta partecipazione dell’indagato all’illecito" e l’irrilevanza del fatto che non vi fosse "prova dell’apposizione della firma dell’indagato sulle dichiarazioni fiscali"; per ulteriori approfondimenti vai al Portale www.italianlaw231.com.
Con la sentenza n. 2270, depositata il 20 gennaio 2021, la Corte di Cassazione si è espressa in ordine alla configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000) da parte di un responsabile amministrativo di una società privo di poteri di rappresentanza. Confermando il provvedimento di sequestro preventivo emesso a suo carico dal giudice, la Corte Suprema ha evidenziato la "piena e diretta partecipazione dell’indagato all’illecito" e l’irrilevanza del fatto che non vi fosse "prova dell’apposizione della firma dell’indagato sulle dichiarazioni fiscali"; per ulteriori approfondimenti vai al Portale www.italianlaw231.com.
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