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11.11.2015
Con provvedimento del 10 novembre 2015, pubblicato nella sezione "Documentazione" del proprio sito web, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per esercitare l’opzione per il patent box; in tal modo i contribuenti potranno aderire al regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali.
Lo schema di comunicazione deve essere utilizzato per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, mentre a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 l’opzione dovrà essere comunicata nella dichiarazione dei redditi e decorrerà dal periodo d'imposta al quale la stessa dichiarazione si riferisce.
Con provvedimento del 10 novembre 2015, pubblicato nella sezione "Documentazione" del proprio sito web, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per esercitare l’opzione per il patent box; in tal modo i contribuenti potranno aderire al regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali.
Lo schema di comunicazione deve essere utilizzato per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, mentre a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 l’opzione dovrà essere comunicata nella dichiarazione dei redditi e decorrerà dal periodo d'imposta al quale la stessa dichiarazione si riferisce.
06.11.2015
Nel disegno di legge S.2111 (attualmente in fase di discussione in Commissione al Senato) - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" - è inserita una disposizione che prevede che gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016, beneficeranno di una maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione valevole per la definizione delle quote di ammortamento deducibili ai fini delle imposte sui redditi.
Si dovrà attendere una conferma di tale agevolazione, tenendo presente che, come detto, attualmente la norma si riferisce agli acquisti effettuati nel periodo 15 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016.
Per scaricare gli atti parlamentari clicca qui.
Nel disegno di legge S.2111 (attualmente in fase di discussione in Commissione al Senato) - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" - è inserita una disposizione che prevede che gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016, beneficeranno di una maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione valevole per la definizione delle quote di ammortamento deducibili ai fini delle imposte sui redditi.
Si dovrà attendere una conferma di tale agevolazione, tenendo presente che, come detto, attualmente la norma si riferisce agli acquisti effettuati nel periodo 15 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016.
Per scaricare gli atti parlamentari clicca qui.
20.10.2015
<<Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20 ottobre 2015 il Ministero dello Sviluppo economico ha comunicato l’avvenuta pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, del decreto interministeriale 30 luglio 2015 relativo al c.d. "patent box", definendo l’ambito applicativo e le concrete modalità di calcolo dell’agevolazione fiscale.
Qui di seguito si riporta il comunicato stampa dello stesso Ministero, del 29 luglio 2015.
<<E’ stato firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, il decreto di attuazione del cosiddetto ‘Patent Box’, che permette una tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere di ingegno (marchi e brevetti). Il provvedimento, che rientra nella strategia messa a punto dal Tavolo ‘Finanza per la Crescita, a cui partecipano le strutture dei due Ministeri, prevede una deduzione dal reddito pari al 30% nel 2015, al 40% nel 2016 e al 50% nel 2017.
Intanto è in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che rende operativo il credito d’imposta sulle spese in ricerca e sviluppo. L’agevolazione è fruibile da tutte le imprese senza limiti di fatturato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. L’agevolazione fiscale, utilizzabile a compensazione, è pari al 25 per cento delle spese incrementali sostenute annualmente nel periodo 2015-2019 rispetto alla media realizzata nei tre anni precedenti. L’aliquota è elevata al 50 per cento per le spese relative all’impiego di personale qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca con università o altri enti equiparati e con start-up innovative.
L’investimento minimo per accedere allo sgravio fiscale è pari a 30 mila euro mentre il beneficio massimo annuale è ammesso fino a 5 milioni di euro per ciascun soggetto.
Soddisfazione è stata espressa dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan. ‘L’innovazione è essenziale per consentire al Paese di crescere e per creare occupazione di qualità. E’ una sfida – ha spiegato il ministro – che le imprese sono chiamate ad affrontare con il sostegno del governo’’.
Secondo il Ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi, i due provvedimenti rappresentano ‘’un ulteriore tassello del quadro delle iniziative finalizzate al rafforzamento delle imprese che il Governo ha preso da quando si è insediato. Soltanto in questo modo, infatti, il sistema Paese può cogliere tutte le opportunità che si stanno affacciando con i primi concreti segnali di ripresa dell’economia’’.>>
Per il testo del Decreto interministeriale clicca qui.
Vedi anche news dell'11.11.2015 (approvazione, del 10.11.2015, del modello per esercitare l’opzione per il patent box).
<<Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20 ottobre 2015 il Ministero dello Sviluppo economico ha comunicato l’avvenuta pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, del decreto interministeriale 30 luglio 2015 relativo al c.d. "patent box", definendo l’ambito applicativo e le concrete modalità di calcolo dell’agevolazione fiscale.
Qui di seguito si riporta il comunicato stampa dello stesso Ministero, del 29 luglio 2015.
<<E’ stato firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, il decreto di attuazione del cosiddetto ‘Patent Box’, che permette una tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere di ingegno (marchi e brevetti). Il provvedimento, che rientra nella strategia messa a punto dal Tavolo ‘Finanza per la Crescita, a cui partecipano le strutture dei due Ministeri, prevede una deduzione dal reddito pari al 30% nel 2015, al 40% nel 2016 e al 50% nel 2017.
Intanto è in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che rende operativo il credito d’imposta sulle spese in ricerca e sviluppo. L’agevolazione è fruibile da tutte le imprese senza limiti di fatturato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. L’agevolazione fiscale, utilizzabile a compensazione, è pari al 25 per cento delle spese incrementali sostenute annualmente nel periodo 2015-2019 rispetto alla media realizzata nei tre anni precedenti. L’aliquota è elevata al 50 per cento per le spese relative all’impiego di personale qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca con università o altri enti equiparati e con start-up innovative.
L’investimento minimo per accedere allo sgravio fiscale è pari a 30 mila euro mentre il beneficio massimo annuale è ammesso fino a 5 milioni di euro per ciascun soggetto.
Soddisfazione è stata espressa dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan. ‘L’innovazione è essenziale per consentire al Paese di crescere e per creare occupazione di qualità. E’ una sfida – ha spiegato il ministro – che le imprese sono chiamate ad affrontare con il sostegno del governo’’.
Secondo il Ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi, i due provvedimenti rappresentano ‘’un ulteriore tassello del quadro delle iniziative finalizzate al rafforzamento delle imprese che il Governo ha preso da quando si è insediato. Soltanto in questo modo, infatti, il sistema Paese può cogliere tutte le opportunità che si stanno affacciando con i primi concreti segnali di ripresa dell’economia’’.>>
Per il testo del Decreto interministeriale clicca qui.
Vedi anche news dell'11.11.2015 (approvazione, del 10.11.2015, del modello per esercitare l’opzione per il patent box).
18.10.2015
Come chiarito dall'AIDC con la nota di comportamento n. 193, le "imposte anticipate" (deferred tax assets) devono essere commisurate, ricorrendone i presupposti, anche in caso di imputazione, a conto economico, di ammortamenti dell’avviamento o di altre attività immateriali eccedenti la quota deducibile.
Qui di seguito la massima:
<<Un’impresa che redige il bilancio secondo corretti principi contabili, se imputa a conto economico ammortamenti dell’avviamento o di altre attività immateriali eccedenti la quota deducibile, può rilevare le imposte anticipate (deferred tax assets o DTA) ricorrendone i presupposti. Al momento del riassorbimento – che può avvenire non solo a seguito del processo di ammortamento ma anche in sede di realizzo – l’impresa in presenza di una perdita fiscale può procedere alla trasformazione delle predette DTA.>>
Come chiarito dall'AIDC con la nota di comportamento n. 193, le "imposte anticipate" (deferred tax assets) devono essere commisurate, ricorrendone i presupposti, anche in caso di imputazione, a conto economico, di ammortamenti dell’avviamento o di altre attività immateriali eccedenti la quota deducibile.
Qui di seguito la massima:
<<Un’impresa che redige il bilancio secondo corretti principi contabili, se imputa a conto economico ammortamenti dell’avviamento o di altre attività immateriali eccedenti la quota deducibile, può rilevare le imposte anticipate (deferred tax assets o DTA) ricorrendone i presupposti. Al momento del riassorbimento – che può avvenire non solo a seguito del processo di ammortamento ma anche in sede di realizzo – l’impresa in presenza di una perdita fiscale può procedere alla trasformazione delle predette DTA.>>
30.09.2015
Il Decreto legge 30 settembre 2015, n. 153 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015) ha prorogato la scadenza per l'adesione alla procedura di emersione di beni e capitali trasferiti all’estero senza dichiararli al Fisco italiano (c.d. "voluntary disclosure").
Con riferimento a detto istituto, il provvedimento ha disposto la seguente proroga dei termini:
Il Decreto legge 30 settembre 2015, n. 153 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015) ha prorogato la scadenza per l'adesione alla procedura di emersione di beni e capitali trasferiti all’estero senza dichiararli al Fisco italiano (c.d. "voluntary disclosure").
Con riferimento a detto istituto, il provvedimento ha disposto la seguente proroga dei termini:
- presentazione delle domande: 30 novembre 2015;
- integrazione della documentazione: 31 dicembre 2015.
22.09.2015
Il 22 settembre 2015, a completamento del pacchetto dei provvedimenti attuativi della riforma fiscale (Legge 11 marzo 2014 n. 23), il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato definitivamente cinque decreti legislativi. I testi approvati sono sostanzialmente invariati nei contenuti rispetto a quelli approvati dal Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2015.
I decreti legislativi approvati definitivamente sono i seguenti:
Il 22 settembre 2015, a completamento del pacchetto dei provvedimenti attuativi della riforma fiscale (Legge 11 marzo 2014 n. 23), il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato definitivamente cinque decreti legislativi. I testi approvati sono sostanzialmente invariati nei contenuti rispetto a quelli approvati dal Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2015.
I decreti legislativi approvati definitivamente sono i seguenti:
- misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario;
- misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione;
- misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali;
- misure per la revisione del sistema sanzionatorio;
- stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.
14.09.2015
Voluntary disclosure - Con il provvedimento n. 116808 del 14 settembre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito una proroga parziale unicamente per l'invio della relazione di accompagnamento e della relativa documentazione allegata: 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza.
Resta fermo, invece, il termine del 30 settembre 2015 per l'invio dell'istanza di voluntary disclosure (v. provvedimento 30 gennaio 2015, n. 13193).
Con il menzionato provvedimento si è precisato che il contribuente, per poter fruire della causa di non punibilità introdotta dall'art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 128/2015, deve evidenziare nella relazione e nella documentazione allegata gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l’accertamento.
Voluntary disclosure - Con il provvedimento n. 116808 del 14 settembre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito una proroga parziale unicamente per l'invio della relazione di accompagnamento e della relativa documentazione allegata: 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza.
Resta fermo, invece, il termine del 30 settembre 2015 per l'invio dell'istanza di voluntary disclosure (v. provvedimento 30 gennaio 2015, n. 13193).
Con il menzionato provvedimento si è precisato che il contribuente, per poter fruire della causa di non punibilità introdotta dall'art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 128/2015, deve evidenziare nella relazione e nella documentazione allegata gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l’accertamento.
02.09.2015
Il 2 settembre 2015 il Decreto legislativo n. 128/2015 sulla certezza del diritto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015. Tale provvedimento normativo - attuativo della legge delega fiscale n. 23 del 2014 - contiene la disciplina del nuovo regime dell'adempimento collaborativo (c.d. tax compliance), dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale nonché le nuove norme sul raddoppio dei termini per l’accertamento.
In particolare, l'art. 3 del Decreto ("Finalità e oggetto") prevede quanto segue:
<<1. Al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie
in materia fiscale, e' istituito il regime di adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario.
2. L'adesione al regime e' subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comporta l'assunzione dei doveri di cui all'articolo 5 e produce gli effetti di cui all'articolo 6.>>
I citati requisiti - di cui all'art. 4 dello stesso provvedimento, sono i seguenti:
<<1. Il contribuente che aderisce al regime deve essere dotato, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno. Fermo il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi tributari, il sistema deve assicurare:
a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;
c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive.
2. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale prevede, con cadenza almeno annuale, l'invio di una relazione agli organi di gestione per l'esame e le valutazioni conseguenti. La relazione illustra, per gli adempimenti tributari, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonché le attività pianificate.>>
Il 2 settembre 2015 il Decreto legislativo n. 128/2015 sulla certezza del diritto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015. Tale provvedimento normativo - attuativo della legge delega fiscale n. 23 del 2014 - contiene la disciplina del nuovo regime dell'adempimento collaborativo (c.d. tax compliance), dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale nonché le nuove norme sul raddoppio dei termini per l’accertamento.
In particolare, l'art. 3 del Decreto ("Finalità e oggetto") prevede quanto segue:
<<1. Al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie
in materia fiscale, e' istituito il regime di adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario.
2. L'adesione al regime e' subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comporta l'assunzione dei doveri di cui all'articolo 5 e produce gli effetti di cui all'articolo 6.>>
I citati requisiti - di cui all'art. 4 dello stesso provvedimento, sono i seguenti:
<<1. Il contribuente che aderisce al regime deve essere dotato, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno. Fermo il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi tributari, il sistema deve assicurare:
a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;
c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive.
2. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale prevede, con cadenza almeno annuale, l'invio di una relazione agli organi di gestione per l'esame e le valutazioni conseguenti. La relazione illustra, per gli adempimenti tributari, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonché le attività pianificate.>>
23.07.2015
Banche - Il Sistema dei controlli interni
Con l'11° aggiornamento del 21.07.2015, la materia del "Sistema dei controlli interni" delle banche è stata disciplinata dalla Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 - “Sistema dei controlli interni, Sistema informativo, Continuità operativa e Governo e gestione del rischio di liquidità” -, Parte prima, Titolo IV, Capitolo 3 .
In questo capitolo sono disciplinati, tra l'altro, il whistelblowing e il rischio fiscale.
Banche - Il Sistema dei controlli interni
Con l'11° aggiornamento del 21.07.2015, la materia del "Sistema dei controlli interni" delle banche è stata disciplinata dalla Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 - “Sistema dei controlli interni, Sistema informativo, Continuità operativa e Governo e gestione del rischio di liquidità” -, Parte prima, Titolo IV, Capitolo 3 .
In questo capitolo sono disciplinati, tra l'altro, il whistelblowing e il rischio fiscale.
17.07.2015
Nel corso della riunione del 17 luglio 2015 il Consiglio dei Ministri si è riunito per il secondo esame preliminare di tre schemi di decreti legislativi attuativi della legge di riforma fiscale (legge 11 marzo 2014 n. 23), che delega il governo ad introdurre disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. I provvedimenti hanno recepito gran parte delle indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari e sono tornati alle Camere per l’acquisizione dei pareri definitivi.
In particolare, si riporta qui di seguito uno stralcio del comunicato stampa del Governo relativo al Decreto sulla certezza del diritto, che conferma le disposizioni in materia di Tax compliance (per il testo integrale del comunicato clicca qui - per il testo dello schema di Decreto e della relazione illustrativa del Governo inviata alla Presidenza del Senato il 29 aprile 2015 clicca qui).
<< ... (omissis) ...
3) Decreto legislativo riguardante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente
Il decreto legislativo ha la finalità di rafforzare la certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente in materia di abuso del diritto ed elusione fiscale, raddoppio dei termini per l’accertamento e tax compliance.
Nel secondo esame preliminare il Consiglio dei Ministri ha introdotto alcune novità per tenere conto delle osservazioni contenute nei pareri parlamentari. In particolare, per quanto riguarda i termini di accertamento, il dlg contiene una disposizione a tutela dei contribuenti secondo cui il loro raddoppio, in presenza di un reato penale, è possibile a condizione che la denuncia all’autorità giudiziaria da parte dell’Amministrazione finanziaria sia inviata entro i termini ordinari dell’accertamento. Il raddoppio non opera se la denuncia sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini.
Accogliendo una condizione contenuta nei pareri parlamentari è stata inserita una disposizione che salva gli effetti degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie notificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Sono fatti salvi anche gli effetti degli inviti a comparire e dei processi verbali di contestazione a condizione che i relativi atti con la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015.
Un’altra novità introdotta con il secondo esame preliminare del decreto riguarda una specifica disposizione sulla cosiddetta ‘Voluntary Disclosure’. Si prevede che possano accedere alla collaborazione volontaria e quindi beneficiare della riduzione delle sanzioni amministrative tributarie e della non punibilità penale le attività e le imposte riferite ad annualità per le quali siano scaduti i termini per l’accertamento fiscale.
Confermato le disposizioni sull’abuso del diritto e l’elusione fiscale che si unificano in un unico concetto (inserendo un nuovo articolo nella legge sullo statuto del contribuente) con una valenza generale, con riguardo a tutti i tributi (imposte sui redditi e imposte indirette, fatta comunque salva la speciale disciplina vigente in materia doganale).
I presupposti per l’esistenza dell’abuso sono:
Non si considerano invece abusive le operazioni giustificate da “valide ragioni extrafiscali non marginali” anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale del contribuente.
Nel procedimento di accertamento dell’abuso del diritto l’onere della prova della condotta abusiva grava sull’amministrazione finanziaria, mentre il contribuente è tenuto a dimostrare la sussistenza delle “valide ragioni extrafiscali” che stanno alla base delle operazioni effettuate.
Confermata anche l’istituzione di un nuovo schema di relazioni tra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti denominato “Regime di adempimento collaborativo”, valevole in via di prima applicazione per le imprese di maggiori dimensioni.
L’accesso al regime, su base volontaria, è subordinato al possesso da parte del contribuente di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, che consenta l’autovalutazione preventiva e il monitoraggio dei rischi. Attraverso l’instaurazione di un regime di scambio continuo di informazioni improntato alla trasparenza, con imposizione di doveri a carico dell’Agenzia delle entrate e del contribuente si realizza anticipatamente un sistema di controllo per prevenire potenziali controversie fiscali.>>
Nella menzionata relazione illustrativa del Governo inviata alla Presidenza del Senato il 29 aprile 2015 si legge quanto segue (in rosso le parti considerate più rilevanti ai fini in esame):
<<Il rischio fiscale e la corporate governance
...(omissis)...
La Section 404 della Sarbanes-Oxley e il FIN 48 hanno determinato un profondo cambiamento nel modo in cui il top management delle grandi società guarda al fisco. In sostanza, il rischio fiscale diviene a pieno titolo uno dei settori sottoposti ai controlli interni di secondo livello, quelli tesi ad assicurare il rispetto della compliance.
Il ruolo del tax department e la sua missione sono stati rivisitati. All'enfasi assolutamente prevalente sul tax planning e sulla riduzione del carico fiscale effettivo si affianca l'attenzione per la tax compliance e per i rischi connessi al non corretto assolvimento degli obblighi fiscali, rischi di tipo sia patrimoniale che reputazionale.
L'assetto organizzativo muta: il tax department in precedenza tipicamente dipendeva dal CFO e faceva riferimento solo ad esso; ora spesso riferisce direttamente anche al CEO. In molti casi è previsto che riferisca periodicamente, per gli aspetti strategici, al Board. Diviene frequente che il Board assegni una esplicita missione al tax department e si occupi del suo funzionamento.
Vengono disegnati e posti in funzione sistemi di individuazione e gestione del rischio fiscale. Vengono impostate strategie generali di inimizzazione di questo tipo di rischio. Modelli di gestione del rischio fiscale sono ormai generalmente diffusi e sono parte integrante del funzionamento delle corporation. La materia è stata oggetto di diversi studi ed esiste ormai una letteratura sull'argomento.
Cambiano quindi la funzione e gli incentivi per il tax department. Come detto, al tradizionale tax planning volto alla minimizzazione del carico impositivo effettivo si affiance l'individuazione, il monitoraggio e la gestione del rischio di non compliance fiscale.
... (omissis) ...
I controlli aziendali e la compliance fiscale in Italia
Anche i Italia nell'ultimo decennio sono state riviste profondamente le regole sui controlli aziendali, sulla scia delle iniziative assunte negli Stati Uniti e in altri paesi. Le società che si rivolgono al mercato sono assoggettate a regole di trasparenza e di strutturazione dei controlli interni, in conseguenza sia di diversi interventi normativi, sia di alcune importanti iniziative di autoregolamentazione. Questi processi hanno investito, in particolare, i principali intermediari finanziari.
I controlli nelle società quotate
Uno dei primi interventi sui controlli interni è stato realizzato con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che ha attribuito a società (quotate e non) e ad enti la responsabilità per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio. Il fulcro del sistema di responsabilità risiede nei modelli di organizzazione, gestione e controllo interni per la prevenzione delle violazioni. La filosofia di fondo è quella di controbilanciare la responsabilità per le violazioni con l'approntamento di modelli di controllo; l'adozione dei modelli resta facoltativa, ma esonera l'impresa dalle sanzioni.
Il compito di vigilare sull'osservanza e sull'aggiornamento del modello è affidato all'organismo interno di vigilanza (ODV). Nella pratica, l'ODV monitora nel continuo la solidità e l'efficacia al modello prescelto. L'organismo è informato dalle unità di line sugli eventi rilevanti, esterni e interni all'azienda, attraverso un sistema di segnalazioni. Esso si riferisce ai vertici sui risultati dei controlli svolti e presenta proposte di adeguamento del modello; partecipa all'esame del bilancio nell'ambito di incontri periodici con il Responsabile della funzione contabile e il collegio sindacale.
In alcuni modelli l'informativa sugli adempimenti fiscali entra nei report periodici destinati all'ODV. E' frequente l'idea che gli accertamenti emanati dalle Autorità fiscali possono rappresentare anomalie da segnalare immediatamente all'ODV. Benché la commissione di reati tributari non comporti, di per sé, la responsabilità delle società o dell'ente, è noto che alcuni reati fiscali possono correlarsi a fenomeni criminali complessi, quali il riciclaggio (nota 7: il riciclaggio è uno dei reati direttamente colpiti dal decreto 231).
L'attenzione verso il controllo dei rischi aziendali comporta inevitabilmente la necessità di monitorare l'attività di financial reporting, che è quella che origina i flussi informativi destinati a tutti gli stakeholder. ... (omissis) ...
Nel complesso, oggi in Italia il rischio fiscale non ha ancora raggiunto la maturità e la rilevanza che altri tipi di rischio rivestono nell'ambito dei controlli interni e del financial reporting. ... (omissis) ...
I controlli di compliance nelle banche
... (omissis) ...
Il rischio di valutazione delle norme fiscali è stato recentemente inserito nell'area dei rischi da presidiare dalla funzione di compliance, con specifica disposizione dell'Autorità di vigilanza, con effetto dal 1° luglio 2014 (nota 13: Circolare n. 263 della Banca d'Italia).
... (omissis) ...
Il regime dell'adempimento collaborativo
...(omissis)...
Tenuto conto delle più recenti raccomandazioni OCSE, funzionali alla costruzione di un migliore rapporto tra fisco e grandi contribuenti basato sul dialogo, sulla fiducia reciproca e sulla collaborazione, piuttosto che sul confronto conflittuale, viene introdotto un regime ispirato ai principi del cooperative compliance già adottati con successo da amministrazioni fiscali estere. Gli obiettivi di un rapporto cooperativo, secondo l'OCSE, devono prevedere un impegno del contribuente a fornire volontariamente, o a richiesta, informazioni complete e tempestive sulle transazioni che presentano maggiori rischi fiscali o che possano suscitare potenziali divergenze interpretative. L'amministrazione, di contro, deve rispondere alle esigenze del contribuente di poter ottenere la risoluzione delle questioni fiscali più complesse in maniera tempestiva, equilibrata e definitiva e, in ciò, il rapporto deve essere caratterizzato da consapevolezza commerciale, imparzialità, proporzionalità, trasparenza e reattività. A tal fine è necessario che l'impresa disponga di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale (cd. Tax Control Framework) che consenta l'autovalutazione preventiva dei rischi fiscali fornendo all'impresa una visione continua ed aggiornata della propria posizione che, se supportata da trasparenza nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, può contribuire ad eliminare, o quanto meno mitigare, le incertezze connesse alla gestione del rischio fiscale.
Coerentemente con tale modello di riferimento il decreto prevede che l'accesso al regime sia su base volontaria e sia subordinato al possesso, da parte del contribuente, di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Il rischio fiscale è qualificato quale rischio suscettibile di produrre danni patrimoniali o reputazionali, con particolare riferimento a situazioni che possono comportare violazioni dirette alla norma tributaria o nelle quali possa ravvisarsi incertezza interpretativa. Ovviamente ricadono a pieno titolo nei rischi fiscali tutte le operazioni che potrebbe configurare abuso del diritto/elusione.
... (omissis) ...
In fase di prima applicazione, il regime è riservato ai contribuenti di maggiori dimensioni che conseguono un volume d'affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro.
... (omissis) ...>>
Nel corso della riunione del 17 luglio 2015 il Consiglio dei Ministri si è riunito per il secondo esame preliminare di tre schemi di decreti legislativi attuativi della legge di riforma fiscale (legge 11 marzo 2014 n. 23), che delega il governo ad introdurre disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. I provvedimenti hanno recepito gran parte delle indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari e sono tornati alle Camere per l’acquisizione dei pareri definitivi.
In particolare, si riporta qui di seguito uno stralcio del comunicato stampa del Governo relativo al Decreto sulla certezza del diritto, che conferma le disposizioni in materia di Tax compliance (per il testo integrale del comunicato clicca qui - per il testo dello schema di Decreto e della relazione illustrativa del Governo inviata alla Presidenza del Senato il 29 aprile 2015 clicca qui).
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3) Decreto legislativo riguardante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente
Il decreto legislativo ha la finalità di rafforzare la certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente in materia di abuso del diritto ed elusione fiscale, raddoppio dei termini per l’accertamento e tax compliance.
Nel secondo esame preliminare il Consiglio dei Ministri ha introdotto alcune novità per tenere conto delle osservazioni contenute nei pareri parlamentari. In particolare, per quanto riguarda i termini di accertamento, il dlg contiene una disposizione a tutela dei contribuenti secondo cui il loro raddoppio, in presenza di un reato penale, è possibile a condizione che la denuncia all’autorità giudiziaria da parte dell’Amministrazione finanziaria sia inviata entro i termini ordinari dell’accertamento. Il raddoppio non opera se la denuncia sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini.
Accogliendo una condizione contenuta nei pareri parlamentari è stata inserita una disposizione che salva gli effetti degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie notificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Sono fatti salvi anche gli effetti degli inviti a comparire e dei processi verbali di contestazione a condizione che i relativi atti con la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015.
Un’altra novità introdotta con il secondo esame preliminare del decreto riguarda una specifica disposizione sulla cosiddetta ‘Voluntary Disclosure’. Si prevede che possano accedere alla collaborazione volontaria e quindi beneficiare della riduzione delle sanzioni amministrative tributarie e della non punibilità penale le attività e le imposte riferite ad annualità per le quali siano scaduti i termini per l’accertamento fiscale.
Confermato le disposizioni sull’abuso del diritto e l’elusione fiscale che si unificano in un unico concetto (inserendo un nuovo articolo nella legge sullo statuto del contribuente) con una valenza generale, con riguardo a tutti i tributi (imposte sui redditi e imposte indirette, fatta comunque salva la speciale disciplina vigente in materia doganale).
I presupposti per l’esistenza dell’abuso sono:
- l’assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate (ossia operazioni che non perseguono obiettivi quali, ad esempio, sviluppo dell’attività o creazione di posti di lavoro, ma solo vantaggi fiscali;
- la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito;
- la circostanza che il vantaggio fiscale costituisca l’effetto essenziale dell’operazione.
Non si considerano invece abusive le operazioni giustificate da “valide ragioni extrafiscali non marginali” anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale del contribuente.
Nel procedimento di accertamento dell’abuso del diritto l’onere della prova della condotta abusiva grava sull’amministrazione finanziaria, mentre il contribuente è tenuto a dimostrare la sussistenza delle “valide ragioni extrafiscali” che stanno alla base delle operazioni effettuate.
Confermata anche l’istituzione di un nuovo schema di relazioni tra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti denominato “Regime di adempimento collaborativo”, valevole in via di prima applicazione per le imprese di maggiori dimensioni.
L’accesso al regime, su base volontaria, è subordinato al possesso da parte del contribuente di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, che consenta l’autovalutazione preventiva e il monitoraggio dei rischi. Attraverso l’instaurazione di un regime di scambio continuo di informazioni improntato alla trasparenza, con imposizione di doveri a carico dell’Agenzia delle entrate e del contribuente si realizza anticipatamente un sistema di controllo per prevenire potenziali controversie fiscali.>>
Nella menzionata relazione illustrativa del Governo inviata alla Presidenza del Senato il 29 aprile 2015 si legge quanto segue (in rosso le parti considerate più rilevanti ai fini in esame):
<<Il rischio fiscale e la corporate governance
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La Section 404 della Sarbanes-Oxley e il FIN 48 hanno determinato un profondo cambiamento nel modo in cui il top management delle grandi società guarda al fisco. In sostanza, il rischio fiscale diviene a pieno titolo uno dei settori sottoposti ai controlli interni di secondo livello, quelli tesi ad assicurare il rispetto della compliance.
Il ruolo del tax department e la sua missione sono stati rivisitati. All'enfasi assolutamente prevalente sul tax planning e sulla riduzione del carico fiscale effettivo si affianca l'attenzione per la tax compliance e per i rischi connessi al non corretto assolvimento degli obblighi fiscali, rischi di tipo sia patrimoniale che reputazionale.
L'assetto organizzativo muta: il tax department in precedenza tipicamente dipendeva dal CFO e faceva riferimento solo ad esso; ora spesso riferisce direttamente anche al CEO. In molti casi è previsto che riferisca periodicamente, per gli aspetti strategici, al Board. Diviene frequente che il Board assegni una esplicita missione al tax department e si occupi del suo funzionamento.
Vengono disegnati e posti in funzione sistemi di individuazione e gestione del rischio fiscale. Vengono impostate strategie generali di inimizzazione di questo tipo di rischio. Modelli di gestione del rischio fiscale sono ormai generalmente diffusi e sono parte integrante del funzionamento delle corporation. La materia è stata oggetto di diversi studi ed esiste ormai una letteratura sull'argomento.
Cambiano quindi la funzione e gli incentivi per il tax department. Come detto, al tradizionale tax planning volto alla minimizzazione del carico impositivo effettivo si affiance l'individuazione, il monitoraggio e la gestione del rischio di non compliance fiscale.
... (omissis) ...
I controlli aziendali e la compliance fiscale in Italia
Anche i Italia nell'ultimo decennio sono state riviste profondamente le regole sui controlli aziendali, sulla scia delle iniziative assunte negli Stati Uniti e in altri paesi. Le società che si rivolgono al mercato sono assoggettate a regole di trasparenza e di strutturazione dei controlli interni, in conseguenza sia di diversi interventi normativi, sia di alcune importanti iniziative di autoregolamentazione. Questi processi hanno investito, in particolare, i principali intermediari finanziari.
I controlli nelle società quotate
Uno dei primi interventi sui controlli interni è stato realizzato con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che ha attribuito a società (quotate e non) e ad enti la responsabilità per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio. Il fulcro del sistema di responsabilità risiede nei modelli di organizzazione, gestione e controllo interni per la prevenzione delle violazioni. La filosofia di fondo è quella di controbilanciare la responsabilità per le violazioni con l'approntamento di modelli di controllo; l'adozione dei modelli resta facoltativa, ma esonera l'impresa dalle sanzioni.
Il compito di vigilare sull'osservanza e sull'aggiornamento del modello è affidato all'organismo interno di vigilanza (ODV). Nella pratica, l'ODV monitora nel continuo la solidità e l'efficacia al modello prescelto. L'organismo è informato dalle unità di line sugli eventi rilevanti, esterni e interni all'azienda, attraverso un sistema di segnalazioni. Esso si riferisce ai vertici sui risultati dei controlli svolti e presenta proposte di adeguamento del modello; partecipa all'esame del bilancio nell'ambito di incontri periodici con il Responsabile della funzione contabile e il collegio sindacale.
In alcuni modelli l'informativa sugli adempimenti fiscali entra nei report periodici destinati all'ODV. E' frequente l'idea che gli accertamenti emanati dalle Autorità fiscali possono rappresentare anomalie da segnalare immediatamente all'ODV. Benché la commissione di reati tributari non comporti, di per sé, la responsabilità delle società o dell'ente, è noto che alcuni reati fiscali possono correlarsi a fenomeni criminali complessi, quali il riciclaggio (nota 7: il riciclaggio è uno dei reati direttamente colpiti dal decreto 231).
L'attenzione verso il controllo dei rischi aziendali comporta inevitabilmente la necessità di monitorare l'attività di financial reporting, che è quella che origina i flussi informativi destinati a tutti gli stakeholder. ... (omissis) ...
Nel complesso, oggi in Italia il rischio fiscale non ha ancora raggiunto la maturità e la rilevanza che altri tipi di rischio rivestono nell'ambito dei controlli interni e del financial reporting. ... (omissis) ...
I controlli di compliance nelle banche
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Il rischio di valutazione delle norme fiscali è stato recentemente inserito nell'area dei rischi da presidiare dalla funzione di compliance, con specifica disposizione dell'Autorità di vigilanza, con effetto dal 1° luglio 2014 (nota 13: Circolare n. 263 della Banca d'Italia).
... (omissis) ...
Il regime dell'adempimento collaborativo
...(omissis)...
Tenuto conto delle più recenti raccomandazioni OCSE, funzionali alla costruzione di un migliore rapporto tra fisco e grandi contribuenti basato sul dialogo, sulla fiducia reciproca e sulla collaborazione, piuttosto che sul confronto conflittuale, viene introdotto un regime ispirato ai principi del cooperative compliance già adottati con successo da amministrazioni fiscali estere. Gli obiettivi di un rapporto cooperativo, secondo l'OCSE, devono prevedere un impegno del contribuente a fornire volontariamente, o a richiesta, informazioni complete e tempestive sulle transazioni che presentano maggiori rischi fiscali o che possano suscitare potenziali divergenze interpretative. L'amministrazione, di contro, deve rispondere alle esigenze del contribuente di poter ottenere la risoluzione delle questioni fiscali più complesse in maniera tempestiva, equilibrata e definitiva e, in ciò, il rapporto deve essere caratterizzato da consapevolezza commerciale, imparzialità, proporzionalità, trasparenza e reattività. A tal fine è necessario che l'impresa disponga di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale (cd. Tax Control Framework) che consenta l'autovalutazione preventiva dei rischi fiscali fornendo all'impresa una visione continua ed aggiornata della propria posizione che, se supportata da trasparenza nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, può contribuire ad eliminare, o quanto meno mitigare, le incertezze connesse alla gestione del rischio fiscale.
Coerentemente con tale modello di riferimento il decreto prevede che l'accesso al regime sia su base volontaria e sia subordinato al possesso, da parte del contribuente, di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Il rischio fiscale è qualificato quale rischio suscettibile di produrre danni patrimoniali o reputazionali, con particolare riferimento a situazioni che possono comportare violazioni dirette alla norma tributaria o nelle quali possa ravvisarsi incertezza interpretativa. Ovviamente ricadono a pieno titolo nei rischi fiscali tutte le operazioni che potrebbe configurare abuso del diritto/elusione.
... (omissis) ...
In fase di prima applicazione, il regime è riservato ai contribuenti di maggiori dimensioni che conseguono un volume d'affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro.
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30.01.2015
Con provvedimento del 30 gennaio 2015 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero e per l’emersione nazionale (voluntary disclosure), nonché il format per la redazione della relazione di accompagnamento e per la predisposizione della documentazione.
E' stato anche reso disponibile Il software Istanza di collaborazione volontaria (rev. 1.0.0 del 30.01.2015), che consente la compilazione del Modulo di Richiesta di Accesso alla Procedura di Collaborazione Volontaria, per gli anni dal 2004 al 2013, ai sensi dell’Articolo 1, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. Solo l'Agenzia delle Entrate fornisce il software di compilazione.
Per la trasmissione delle domande gli utenti registrati a Fisconline devono installare l’applicazione File Internet; gli utenti registrati a Entratel, invece, devono utilizzare l’applicazione Entratel.
Entrambi i suddetti prodotti sono prelevabili dalle rispettive sezioni "Software" del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
Può così partire l' "operazione voluntary disclosure".
Rispondendo ad alcuni quesiti posti dalla stampa specializzata, sempre con riferimento alla voluntary disclosure l'Agenzia delle Entrate ha tra l'altro chiarito, in sintesi, quanto segue:
il raddoppio dei termini per l'accertamento in caso di reati tributari e di attività detenute in Paesi Black list è applicabile in relazione a tutti i periodi d’imposta i cui termini per l’accertamento ordinario (ex art. 43, D.P.R. n. 600/1973 e art. 57, D.P.R. n. 633/1972), non fossero scaduti al momento di entrata in vigore del D.L. n. 78/2009;
il raddoppio dei termini per l'accertamento sussiste, poi, anche per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale;
ove non ricorrano le condizioni previste dall'art. 5-quater del D.L. n. 167/1990 (non applicabilità del raddoppio dei termini per le attività di accertamento) per le attività detenute in Paesi Black List continuerà ad applicarsi il raddoppio dei termini sia per le attività di accertamento che per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale;
il raddoppio stabilito dall’ultimo periodo dell’art. 12, D.L. n. 78/2009, sarà operativo (ricorrendo le condizioni di legge) per le violazioni commesse dopo l’entrata in vigore della norma, in ottemperanza al principio di legalità di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 472/1997;
i "titolari effettivi" possono accedere alla voluntary disclosure dal 2013; le novità introdotte dalla L. n. 97/2013 - c.d. "Legge europea" - in materia di "titolare effettivo", effetto de moltiplicativo e applicazione del principio "look through" non possono trovare applicazione per le annualità oggetto di regolarizzazione anteriori al periodo d'imposta 2012;
i “soggetti collegati” da indicare nell’istanza di collaborazione sono i terzi rispetto alla procedura attivata dal singolo contribuente (es.: i soci o associati qualora il richiedente sia una società di persone o altro soggetto trasparente, per natura o per opzione, che aderisce alla procedura di collaborazione).
Con provvedimento del 30 gennaio 2015 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero e per l’emersione nazionale (voluntary disclosure), nonché il format per la redazione della relazione di accompagnamento e per la predisposizione della documentazione.
E' stato anche reso disponibile Il software Istanza di collaborazione volontaria (rev. 1.0.0 del 30.01.2015), che consente la compilazione del Modulo di Richiesta di Accesso alla Procedura di Collaborazione Volontaria, per gli anni dal 2004 al 2013, ai sensi dell’Articolo 1, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. Solo l'Agenzia delle Entrate fornisce il software di compilazione.
Per la trasmissione delle domande gli utenti registrati a Fisconline devono installare l’applicazione File Internet; gli utenti registrati a Entratel, invece, devono utilizzare l’applicazione Entratel.
Entrambi i suddetti prodotti sono prelevabili dalle rispettive sezioni "Software" del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
Può così partire l' "operazione voluntary disclosure".
Rispondendo ad alcuni quesiti posti dalla stampa specializzata, sempre con riferimento alla voluntary disclosure l'Agenzia delle Entrate ha tra l'altro chiarito, in sintesi, quanto segue:
il raddoppio dei termini per l'accertamento in caso di reati tributari e di attività detenute in Paesi Black list è applicabile in relazione a tutti i periodi d’imposta i cui termini per l’accertamento ordinario (ex art. 43, D.P.R. n. 600/1973 e art. 57, D.P.R. n. 633/1972), non fossero scaduti al momento di entrata in vigore del D.L. n. 78/2009;
il raddoppio dei termini per l'accertamento sussiste, poi, anche per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale;
ove non ricorrano le condizioni previste dall'art. 5-quater del D.L. n. 167/1990 (non applicabilità del raddoppio dei termini per le attività di accertamento) per le attività detenute in Paesi Black List continuerà ad applicarsi il raddoppio dei termini sia per le attività di accertamento che per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale;
il raddoppio stabilito dall’ultimo periodo dell’art. 12, D.L. n. 78/2009, sarà operativo (ricorrendo le condizioni di legge) per le violazioni commesse dopo l’entrata in vigore della norma, in ottemperanza al principio di legalità di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 472/1997;
i "titolari effettivi" possono accedere alla voluntary disclosure dal 2013; le novità introdotte dalla L. n. 97/2013 - c.d. "Legge europea" - in materia di "titolare effettivo", effetto de moltiplicativo e applicazione del principio "look through" non possono trovare applicazione per le annualità oggetto di regolarizzazione anteriori al periodo d'imposta 2012;
i “soggetti collegati” da indicare nell’istanza di collaborazione sono i terzi rispetto alla procedura attivata dal singolo contribuente (es.: i soci o associati qualora il richiedente sia una società di persone o altro soggetto trasparente, per natura o per opzione, che aderisce alla procedura di collaborazione).