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15.06.2018
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE la direttiva n. 2018/822, sulla cd. pianificazione fiscale aggressiva, approvato dal Consiglio europeo il 25 maggio 2018. Modificando la direttiva 2011/16/UE, il provvedimento interviene sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale con riferimento ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. Sarà quindi introdotto l'obbligo, in capo ai professionisti e agli intermediari finanziari che elaborano, promuovono o utilizzano sistemi di pianificazione fiscale "aggressivi", a segnalarli alle rispettive Amministrazioni fiscali.
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE la direttiva n. 2018/822, sulla cd. pianificazione fiscale aggressiva, approvato dal Consiglio europeo il 25 maggio 2018. Modificando la direttiva 2011/16/UE, il provvedimento interviene sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale con riferimento ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. Sarà quindi introdotto l'obbligo, in capo ai professionisti e agli intermediari finanziari che elaborano, promuovono o utilizzano sistemi di pianificazione fiscale "aggressivi", a segnalarli alle rispettive Amministrazioni fiscali.
08.06.2018
Sulla Gazzetta ufficiale n. 128 del 05.06.2018 è stato pubblicato il D.Lgs. 18.05.2018, n. 60 - Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio. Le disposizioni recate dal decreto sono entrate in vigore il 6 giugno 2018, e si applicano alle richieste di accesso alle informazioni formulate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Sulla Gazzetta ufficiale n. 128 del 05.06.2018 è stato pubblicato il D.Lgs. 18.05.2018, n. 60 - Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio. Le disposizioni recate dal decreto sono entrate in vigore il 6 giugno 2018, e si applicano alle richieste di accesso alle informazioni formulate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza a decorrere dal 1° gennaio 2018.
08.06.2018
Con la sentenza n. 13624 del 30 maggio 2018 la Corte di Cassazione ha chiarito che, con riferimento a un accertamento fiscale relativo a fatture per operazioni (soggettivamente) inesistenti), il giudice tributario può legittimamente prendere in considerazione l'esito del parallelo procedimento penale per far emergere le ragioni del contribuente (nel caso di specie, il P.M. aveva richiesto l'archiviazione del procedimento).
Con la sentenza n. 13624 del 30 maggio 2018 la Corte di Cassazione ha chiarito che, con riferimento a un accertamento fiscale relativo a fatture per operazioni (soggettivamente) inesistenti), il giudice tributario può legittimamente prendere in considerazione l'esito del parallelo procedimento penale per far emergere le ragioni del contribuente (nel caso di specie, il P.M. aveva richiesto l'archiviazione del procedimento).
08.06.2018
Con l'ordinanza n. 13771 del 30 maggio 2018 la Corte di Cassazione ha chiarito che l'assenza dell'autorizzazione a procedere all'accesso presso un'abitazione privata adibita promiscuamente allo svolgimento di un'attività commerciale non è sanata dalla consegna spontanea dei documenti da parte del contribuente. L'accesso e la conseguente acquisizione documentale devono considerarsi, quindi, illegittimi.
Con l'ordinanza n. 13771 del 30 maggio 2018 la Corte di Cassazione ha chiarito che l'assenza dell'autorizzazione a procedere all'accesso presso un'abitazione privata adibita promiscuamente allo svolgimento di un'attività commerciale non è sanata dalla consegna spontanea dei documenti da parte del contribuente. L'accesso e la conseguente acquisizione documentale devono considerarsi, quindi, illegittimi.
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