COMPLIANCEfiscale.com
> FOCUS > REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO
|
Abstract
Il regime di "adempimento collaborativo" introdotto dal D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, recante "Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23", prevede a carico delle imprese:
|
Link
EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA
|
Principali riferimenti normativi (aggiornati al 10 agosto 2024)
|
- D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 e s.m.i.
Alla data del 10 agosto 2024, il regime dell'adempimento collaborativo - come detto, disciplinato dagli artt. 3-7bis del D.Lgs. n. 128/2015) è stato modificato:
- dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 221;
- dal D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108.
In particolare, l'art. 3 del Decreto ("Finalità e oggetto") - non modificato da successivi provvedimenti - prevede quanto segue:
<<1. Al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie
in materia fiscale, e' istituito il regime di adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario.
2. L'adesione al regime e' subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comporta l'assunzione dei doveri di cui all'articolo 5 e produce gli effetti di cui all'articolo 6.>>
I citati requisiti - di cui all'art. 4,commi 1 e 2 - non modificati da successivi provvedimenti - dello stesso provvedimento - sono i seguenti:
<<1. Il contribuente che aderisce al regime deve essere dotato, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno. Fermo il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi tributari, il sistema deve assicurare:
a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;
c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive.
... (omissis) ...
2. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale prevede, con cadenza almeno annuale, l'invio di una relazione agli organi di gestione per l'esame e le valutazioni conseguenti. La relazione illustra, per gli adempimenti tributari, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonché le attività pianificate.>>
Il menzionato art. 4 è stato integrato dai Decreti legislativi correttivi n. 221/2023 e n. 108/24, che hanno inserito i seguenti commi:
"1-bis. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui al comma 1, predisposto in modo coerente con le linee guida di cui al comma 1-quater, deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
((In caso di certificazione infedele si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La certificazione è infedele se resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità indicati nel regolamento di cui al comma 1-ter, nonché in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dal regolamento di cui al comma 1-ter. In caso di certificazione infedele l'Agenzia dell'entrate ne tiene conto ai fini dell'ammissione o della permanenza nel regime di adempimento collaborativo del soggetto cui la certificazione si riferisce e comunica la condotta del professionista che ha reso la certificazione infedele al Consiglio Nazionale dell'ordine professionale di appartenenza per le valutazioni di competenza.
1-ter. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i rispettivi ordini professionali, sono disciplinati, quali disposizioni attuative di quelle relative al regime di cui al presente articolo, i requisiti dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 1-bis, nonché i loro compiti e adempimenti, prevedendo che, per il rilascio della predetta certificazione, gli stessi possono avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza, fermo restando che la certificazione deve essere sottoscritta dai professionisti di cui al comma 1-bis.
1-quater. Le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e del suo aggiornamento sono indicate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, anche con riferimento al periodico adeguamento della certificazione.
Il "regime di adempimento collaborativo" introdotto dal D.Lgs. n. 128/2015 prevede a carico delle imprese:
- l'implementazione di un efficace sistema di autovalutazione preventiva del rischio fiscale (mediante la costruzione e la manutenzione del c.d. Tax Control Framework);
- l'osservanza degli obblighi di disclosure e promozione di una mission aziendale improntata al rispetto della normativa tributaria;
- semplificazioni;
- riduzione di sanzioni;
- (e, più in generale) di un rapporto “privilegiato” con l’Amministrazione finanziaria.
- Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 14 aprile 2016, n. 54237/2016
- da una chiara rappresentazione della strategia fiscale, che evidenzi gli obiettivi fiscali perseguiti dai vertici aziendali e, quindi, rifletta la propensione al rischio dell’impresa;
- da una chiara ripartizione di ruoli e responsabilità all'interno dell'azienda, attribuiti a persone con adeguata preparazione ed esperienza, secondo i criteri della segregation of duties (principio della separazione dei compiti);
- dalla previsione di efficaci procedure per la rilevazione, la misurazione, la gestione e il controllo del rischio;
- dal costante monitoraggio del funzionamento del sistema di controllo e dall'attivazione di rimedi in caso di carenze o errori;
- dalla adattabilità del sistema rispetto ai cambiamenti del contesto organizzativo interno e del contesto normativo della legislazione fiscale;
- da una adeguata circolazione delle informazioni rilevanti all’interno dell’organizzazione;
- da un efficace flusso informativo e di reporting, a tutti i livelli aziendali.
- Circolare Agenzia delle Entrate 28 aprile 2016, n. 16/E
<<Con riferimento al comparto dei grandi contribuenti, attraverso l’emanazione del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 (attuativo dell’articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23) , che ha istituto il regime di adempimento collaborativo (Cooperative compliance), sono state poste le basi per una nuova forma di interlocuzione basata sulla collaborazione, trasparenza e fiducia reciproca, in piena continuità con l’esperienza maturata dall’Agenzia delle entrate nell’ambito del progetto pilota finalizzato allo studio e all’analisi dei sistemi di controllo interno delle imprese per la corretta gestione del rischio fiscale (cd. Tax Control Framework). Con l’implementazione del programma di “Cooperative compliance”, coerentemente alle indicazioni fornite nel documento OCSE del 2013 “Cooperative Compliance: A Framework - from enhanced relationship to cooperative compliance”, l’Agenzia delle entrate si propone l’obiettivo di sviluppare una nuova forma di interlocuzione con i contribuenti, basata su conoscenza reciproca, rispetto e cooperazione fattiva. Nell’ambito di tale interlocuzione i contribuenti saranno incentivati a fornire informazioni spontanee, complete e tempestive e ad assumere comportamenti improntati alla trasparenza e alla compliance fiscale, a fronte di un impegno dell’Agenzia delle entrate volto a rendere l’adempimento fiscale più semplice e a supportare le imprese nel raggiungimento di un maggior grado di certezza. Per i contribuenti che desiderano assumere nei confronti dell’amministrazione comportamenti improntati alla compliance fiscale, assume centrale importanza il ruolo dei presidi specifici di tipo fiscale, nell’ambito del più ampio sistema di governo aziendale e di controllo interno. L'esistenza di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, infatti, consente all’impresa di avere una visione costantemente aggiornata della propria posizione che, se supportata da trasparenza nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, può contribuire a eliminare, o quanto meno mitigare, le incertezze connesse alla gestione della variabile fiscale.
In fase di prima applicazione tale regime sarà riservato:
a. ai contribuenti che realizzano un volume di affari o ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro;
b. ai contribuenti che realizzano un volume di affari o ricavi non inferiore a un miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all’invito pubblico del 25 giugno 2013;
c. alle imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia delle entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, fermo restando l’obbligo, per ciascuna di tali categorie di contribuenti, di dotarsi di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali potranno essere, progressivamente, individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a quello di cento milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese.>>
- Circolare Agenzia delle Entrate 16 settembre 2016, n. 38/E
- D.M. 30 dicembre 2016
Tale Decreto - adottato ai sensi dell'art. 7, comma 4, terzo periodo, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 - fissa detto termine al 31.12.2019.
Il menzionato quarto comma dispone, inoltre, quanto segue:
- <<In fase di prima applicazione: a) il regime è riservato ai contribuenti di maggiori dimensioni, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro e, comunque, ai contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all'invito pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate, dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale e che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro; b) la competenza per le attività di cui al comma 1 è attribuita alla Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle entrate>;
- <<Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali possono essere, progressivamente, individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a quello di cento milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese.>>
- Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 26 maggio 2017, n. 101573/2017
L'obbligo di trasparenza si riferisce:
- alle operazioni che comportano "rischi fiscali significativi", intesi come "rischi fiscali che insistono su fattispecie per le quali, sulla base di una comune valutazione delle soglie di materialità quantitativa e qualitativa, effettuata ai sensi del punto 4.4 (ndr: del citato Provvedimento), si ritengono operanti i doveri di trasparenza e collaborazione previsti dal decreto. A tali fini l’ufficio può tener conto: - del valore economico delle attività sottostanti; - della rilevanza delle eventuali violazioni in termini di impatto e responsabilità; - dei risultati della valutazione, operata dal sistema di controllo interno, sul rischio fiscale inerente; - della natura ordinaria o straordinaria, in termini di frequenza e valore, delle operazioni e/o delle attività cui le fattispecie si riferiscono o della rilevanza delle medesime ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo. Le fattispecie che integrano le suddette soglie saranno oggetto di comunicazione nel corso delle interlocuzioni ove ritenute in grado, sulla base di una valutazione oggettiva effettuata dall’impresa, di inficiarne la corretta operatività fiscale, presente o futura, o di integrare il rischio di operare in violazione della normativa tributaria o in contrasto con i principi o le finalità dell’ordinamento";
- alla “pianificazione fiscale aggressiva” (v. D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 100, in G.U. n. 200 dell'11 agosto 2020 - approfondisci) intesa come "una o più costruzioni, di carattere nazionale o transnazionale, che producano conseguenze fiscali che il contribuente è ragionevolmente in grado di comprendere e che contengano i seguenti elementi: i) siano suscettibili di generare effetti fiscali in contrasto con lo scopo delle disposizioni invocate, anche derivanti da asimmetrie esistenti fra i sistemi impositivi delle eventuali giurisdizioni coinvolte; ii) determinino fenomeni di doppia deduzione, deduzione/non inclusione e doppia non imposizione".
La competenza in materia di regime dell'adempimento collaborativo è attribuita al menzionato Ufficio Cooperative compliance della Direzione centrale accertamento dell'Agenzia delle Entrate; resta ferma la competenza dell'Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali con riferimento agli accordi preventivi su transfer pricing e stabile organizzazione (art. 31-ter, D.P.R. n. 600 del 1973).
- D.M. 30 marzo 2020
- Circolare Guardia di Finanza n. 216816/2020 del 1° settembre 2020
Il documento interviene su più punti della menzionata normativa; tra questi:
- cd. "confisca allargata";
- reati tributari maggiormente rilevanti, come recentemente modificati dal legislatore;
- compliance fiscale e disciplina ex D.Lgs. n. 231/2001.
- Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2020, n. 0335238
1. Competenze per i controlli e per le attività relative al regime
1.1 Le competenze per i controlli e per le attività relative al regime individuate al Capo IV del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017, per gli anni 2020 e 2021, sono attribuite in via esclusiva all’ufficio Adempimento collaborativo della Divisione Contribuenti - Direzione Centrale Grandi Contribuenti.
2 Modalità di applicazione del regime
2.1 Le modalità di applicazione del regime declinate nei Capi I, II e III del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017 sono estese agli anni 2020 e 2021.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate 22 luglio 2021, n. 49/E
- alle interlocuzioni costanti e preventive di cui al punto 4 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017 e formalizzazione delle posizioni assunte nel corso della procedura;
- agli adempimenti di chiusura del periodo d’imposta di cui al punto 6 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017;
- alla riduzione sanzionatoria ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
- D.M. 31 gennaio 2022
- Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 9 marzo 2022, n. 74913/2022
- Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 4 maggio 2022, n. 153271/2022
- Decreto MEF 29 aprile 2024
- Decretl legislativi correttivi n. 212/2023 e n. 108/2024 - L'evoluzione del regime fiscale di “adempimento collaborativo” in Italia (artt. 3-7bis, D.Lgs. n. 128/2015): un percorso di innovazione fiscale
Il panorama fiscale italiano ha vissuto, negli ultimi anni, una significativa trasformazione, culminata nell'introduzione e nel continuo perfezionamento del “regime di adempimento collaborativo”.
Questo innovativo approccio mira a ridefinire il rapporto tra Fisco e contribuenti, promuovendo una collaborazione basata sulla trasparenza e sulla fiducia reciproca.
1. L'introduzione del regime: il Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128
Il regime di adempimento collaborativo ha fatto il suo ingresso nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 (in Gazzetta ufficiale n. 190 del 18.08.2015).
Questa normativa ha gettato le basi per un nuovo paradigma nelle relazioni tra Amministrazione finanziaria e grandi contribuenti, introducendo un sistema di gestione e controllo del rischio fiscale.
Il Decreto ha delineato i requisiti di accesso al regime, tra cui l'adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, noto come Tax Control Framework (TCF). L'obiettivo era quello di incentivare la compliance fiscale, attraverso un dialogo costante e preventivo con l'Agenzia delle Entrate (c.d. “Co-operative compliance”).
2. Le modifiche del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221
Il Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 (in Gazzetta ufficiale n. 3 del 03.01.2024) ha apportato significative modifiche al regime, ampliandone la portata e rafforzandone l'efficacia. Tra le principali novità:
- estensione dell'ambito soggettivo di applicazione, includendo un maggior numero di contribuenti;
- potenziamento degli incentivi per l'adesione al regime, tra cui una riduzione dei termini di accertamento;
- introduzione di nuove forme di interlocuzione preventiva con l'Agenzia delle Entrate;
- rafforzamento delle garanzie per i contribuenti aderenti, con particolare attenzione alla certezza del diritto;
- introduzione della certificazione del regime;
- previsione di un codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo (codice approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2024);
- previsione di un regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale per i contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo (art. 7-bis, D.Lgs. n. 128/2015).
Queste modifiche hanno rappresentato un importante passo avanti nell'evoluzione del regime, rendendolo più attrattivo e accessibile per un'ampia platea di contribuenti.
In particolare, ai sensi dell’art. 7, comma 1-bis, D.Lgs. n. 128/2015 (introdotto dal D.Lgs. n. 221/2023), il regime è riservato ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi:
a) a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro;
b) a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro;
c) a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro.
Tali requisiti dimensionali “sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il valore più elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti principi contabili, nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e il volume di affari indicato nella dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno solare precedente e ai due anni solari anteriori” (comma 1-ter, art. 7, cit.).
3. Le recenti novità del Decreto correttivo 5 agosto 2024, n. 108
Il recente “Decreto correttivo” del regime (D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 182 del 5 agosto 2024) ha introdotto ulteriori e significative innovazioni nel regime di adempimento collaborativo, perfezionando il quadro normativo e operativo. Analizziamo di seguito, nel dettaglio, le principali novità.
3.1 Introduzione del cd. "Scudo penale"
Una delle innovazioni più significative e discusse introdotte dal Decreto correttivo è il cosiddetto "Scudo penale", disciplinato dal nuovo art. 6, comma 4, del Decreto legislativo n. 128/2015. Questa disposizione rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo.
Caratteristiche principali dello Scudo penale:
1. Ambito di applicazione: lo scudo si applica ai contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo e rispettano determinate condizioni.
2. Esclusione della punibilità: per il reato fiscale di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 74/2000 (“Dichiarazione infedele”), è prevista l'esclusione della punibilità per i contribuenti che hanno aderito al regime e hanno operato in conformità con le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito del programma. Inoltre, la disposizione menzionata prevede che le condotte di “dichiarazione infedele” “non costituiscono notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale”.
3. Condizioni di applicabilità: l'esclusione della punibilità è subordinata al rispetto di specifiche condizioni, tra cui la piena disclosure delle informazioni rilevanti all'Agenzia delle Entrate e l'assenza di comportamenti fraudolenti o in mala fede (in particolare: “condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti”).
4. Limitazioni: lo scudo non si applica in caso di condotte dolose o di particolare gravità (es.: utilizzo di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti, ecc.), mantenendo così un equilibrio tra la tutela del contribuente collaborativo e la necessità di sanzionare comportamenti gravemente illeciti.
Implicazioni e dibattito
L'introduzione dello Scudo penale ha suscitato un vivace dibattito nel mondo giuridico e fiscale:
- Incentivo alla compliance: i sostenitori vedono in questa misura un potente incentivo per le imprese ad aderire al regime e a mantenere un comportamento fiscalmente corretto e trasparente.
- Critiche: alcuni critici hanno sollevato preoccupazioni riguardo a possibili abusi o a una percezione di "impunità" per i grandi contribuenti.
- Bilanciamento degli interessi: il legislatore ha cercato di bilanciare l'esigenza di offrire maggiori garanzie ai contribuenti collaborativi con la necessità di mantenere un sistema sanzionatorio efficace contro le frodi fiscali.
Impatto sul regime di adempimento collaborativo
L'introduzione dello Scudo penale rappresenta un significativo rafforzamento delle garanzie offerte dal regime di adempimento collaborativo. Questa misura potrebbe:
- aumentare l'attrattività del regime per le grandi imprese;
- incoraggiare una maggiore apertura e trasparenza nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria;
- contribuire a creare un clima di maggiore certezza giuridica per le operazioni fiscali complesse.
3.2 Protezione sanzionatoria sulle condotte pregresse
Il Decreto correttivo ha introdotto una significativa novità con l’introduzione dell'art. 6, comma 3-ter del Decreto legislativo n. 128/2015, che prevede una protezione sanzionatoria per le condotte poste in essere in periodi d'imposta precedenti all'adesione al regime. Questa disposizione mira a:
- incentivare l'adesione al regime, riducendo il timore di sanzioni per comportamenti passati;
- promuovere una maggiore trasparenza, incoraggiando le imprese a divulgare e regolarizzare eventuali situazioni pregresse;
- facilitare una "tabula rasa" nei rapporti tra Fisco e contribuente, favorendo un nuovo inizio basato sulla collaborazione.
3.3 Estensione del regime al gruppo di imprese
L'art. 7, comma 1-quater, del Decreto legislativo n. 128/2015 ha introdotto la possibilità di estendere il regime di adempimento collaborativo all'intero gruppo di imprese (“inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2 del codice civile”).
Condizioni per tale stensione sono:
- “almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1-bis” del citato art. 7;
- “il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis”, D.Lgs. n. 128/2015.
- permette una gestione fiscale più coerente e integrata a livello di gruppo;
- semplifica le procedure per le grandi holding, consentendo un approccio unitario alla compliance fiscale;
- favorisce la diffusione di best practices all'interno del gruppo aziendale.
3.4 “Certificazione infedele” del Tax Control Framework
Il Decreto correttivo ha modificato l'art. 4, comma 1-bis, del Decreto legislativo n. 128/2015 (inserito dal D.Lgs. n. 221/2023), introducendo disposizioni in tema di “certificazione infedele”. Il citato comma 1-bis concerne, in particolare, la certificazione del Tax Control Framework (introdotta, a decorrere dal 18 gennaio 2024, per le imprese non già ammesse al regime di adempimento collaborativo o che non avevano già presentato istanza di adesione a questo regime). Questa novità:
- prevede una validazione esterna dell'efficacia del sistema di controllo del rischio fiscale;
- aumenta la credibilità e l'affidabilità del contribuente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
- fungere da elemento distintivo nel panorama competitivo, dimostrando l'impegno del contribuente verso la compliance fiscale.
3.5 Razionalizzazione dei benefici sulla riduzione dei termini di accertamento
L'art. 6, comma 6-quinquies, del Decreto legislativo n. 128/2015, introdotto dal Decreto correttivo, prevede una razionalizzazione dei benefici relativi alla riduzione dei termini di accertamento:
- “Le riduzioni dei termini per l'accertamento di cui ai commi 6-bis e 6-ter non si cumulano con quella prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.
- chiarisce e sistematizza i vantaggi offerti ai contribuenti aderenti al regime;
- introduce una maggiore proporzionalità tra il livello di collaborazione offerto e i benefici ottenuti;
- mira a rendere più attrattivo il regime, offrendo vantaggi tangibili in termini di certezza fiscale.
3.6 Benefici del TCF opzionale
Infine, l'art. 7-bis, comma 2, del Decreto legislativo n. 128/2015, prevede ora specifici benefici del TCF opzionale. Questo articolo:
- offre vantaggi anche alle imprese che, pur non aderendo pienamente al regime, adottano volontariamente un Tax Control Framework;
- incoraggia una più ampia diffusione delle pratiche di controllo del rischio fiscale;
- crea un percorso graduale verso l'adesione completa al regime di adempimento collaborativo.
4. Conclusioni
Il Decreto correttivo 5 agosto 2024, n. 108, rappresenta un significativo passo avanti nel percorso di evoluzione del regime di adempimento collaborativo. Le novità introdotte non solo rafforzano l'efficacia del regime, ma ne ampliano la portata, rendendolo uno strumento sempre più centrale nella gestione del rapporto Fisco-contribuente.
Il nuovo Decreto segna un punto di svolta nell'attuazione della riforma, gettando le basi per un futuro in cui la collaborazione tra Fisco e contribuenti non sia più l'eccezione, ma la norma.
La sfida, ora, è quella di tradurre queste innovazioni normative in prassi operative efficaci, un processo che richiederà impegno e adattamento da parte di tutti gli attori coinvolti, ma che promette di portare benefici significativi sia all'erario che al sistema economico nel suo complesso.
Di seguito si indicano alcuni dei punti che – sul piano operativo – si ritengono maggiormente significativi:
- digitalizzazione dei processi di compliance fiscale;
- approccio risk-based e di “Compliance integrata”;
- potenziamento del Tax Control Framework con: (i) una maggiore integrazione con i sistemi di governance aziendale; (ii) coinvolgimento diretto del top management nella definizione delle strategie fiscali; (iii)introduzione di requisiti più specifici per la documentazione e la tracciabilità dei processi decisionali in ambito fiscale; (iv) maggiore allineamento tra le politiche fiscali e la strategia aziendale complessiva;
- riconoscimento di una maggiore importanza della formazione continua (su temi specifici di natura tributaria e, più in generale, sulla “cultura della compliance”).
2. Soggetti interessati - Requisiti per l'ammissione - Effetti premiali
-
Soggetti interessati (sino al 2019)
-
Soggetti interessati (per il 2020 e 2021)
-
Requisiti per l'ammissione
-
Effetti premiali
-
Soggetti interessati (2022, 2023, 2024, 2026 e 2028)
<
>
Riferimenti normativi: articolo 7, D.Lgs. n. 128/2015 e punto 2 del Provvedimento dell’Agenzia del 14 aprile 2016).
I soggetti che possono accedere al regime nella prima fase di applicazione (fase che termina il 31 dicembre 2019, come stabilito dal D.M. 30 dicembre 2016, in G.U. n. 10 del 13 gennaio 2017), sono i seguenti:
1) Contribuenti di maggiori dimensioni, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro.
2) Contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all'invito pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate, dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale e che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro.
3) Imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti (all’art. 2 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147) indipendentemente dal volume di affari o di ricavi (al riguardo si rinvia al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29.04.2016).
In base a quanto previsto, rispettivamente, ai punti 2.5 e 2.6 del Provvedimento citato:
I soggetti che possono accedere al regime nella prima fase di applicazione (fase che termina il 31 dicembre 2019, come stabilito dal D.M. 30 dicembre 2016, in G.U. n. 10 del 13 gennaio 2017), sono i seguenti:
1) Contribuenti di maggiori dimensioni, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro.
2) Contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all'invito pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate, dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale e che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro.
3) Imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti (all’art. 2 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147) indipendentemente dal volume di affari o di ricavi (al riguardo si rinvia al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29.04.2016).
In base a quanto previsto, rispettivamente, ai punti 2.5 e 2.6 del Provvedimento citato:
- è consentito l’ingresso per “trascinamento” da parte dei soggetti appena elencati dell’impresa residente o non residente con stabile organizzazione in Italia che svolge “funzioni di indirizzo” sul sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, anche non in possesso dei requisiti dimensionali;
- se la società che svolge funzioni di indirizzo come sopra definite, ha presentato domanda per il progetto pilota e non possiede i requisiti dimensionali, le imprese appartenenti al medesimo gruppo avranno accesso al regime con il limite dimensionale del miliardo e potranno a loro volta far entrare per “trascinamento” la società che ha presentato domanda.
Riferimenti normativi: articolo 7, D.Lgs. n. 128/2015, D.M. 30.12.2016 e punto 2 del Provvedimento dell’Agenzia del 14 aprile 2016; D.M. 30.03.2020.
I soggetti che possono accedere al regime a partire dal 1° gennaio 2020 (termine così fissato dal D.M. 30 dicembre 2016, in G.U. n. 10 del 13 gennaio 2017), sono i seguenti:
1) Contribuenti di maggiori dimensioni, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a cento milioni di euro (il D.M. 30 dicembre 2016 stabilisce che: <<Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali possono essere, progressivamente, individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a quello di cento milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese>>). In particolare, con proprio decreto del 30 marzo 2020, il Ministero dell'economia e delle finanze ha modificato l'ambito di operatività del regime dell'adempimento collaborativo; in particolare, per gli anni 2020 e 2021 sono ammessi al regime dell'adempimento collaborativo i contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a cinque miliardi di euro (rispetto ai dieci miliardi di euro stabiliti in fase di prima applicazione).
2) Contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all'invito pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate, dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale e che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a cento milioni di euro.
3) Imprese appartenenti a gruppi di imprese.
4) Imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti (all’art. 2 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147) indipendentemente dal volume di affari o di ricavi (al riguardo si rinvia al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29.04.2016).
In base a quanto previsto, rispettivamente, ai punti 2.5 e 2.6 del Provvedimento citato:
I soggetti che possono accedere al regime a partire dal 1° gennaio 2020 (termine così fissato dal D.M. 30 dicembre 2016, in G.U. n. 10 del 13 gennaio 2017), sono i seguenti:
1) Contribuenti di maggiori dimensioni, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a cento milioni di euro (il D.M. 30 dicembre 2016 stabilisce che: <<Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali possono essere, progressivamente, individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a quello di cento milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese>>). In particolare, con proprio decreto del 30 marzo 2020, il Ministero dell'economia e delle finanze ha modificato l'ambito di operatività del regime dell'adempimento collaborativo; in particolare, per gli anni 2020 e 2021 sono ammessi al regime dell'adempimento collaborativo i contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a cinque miliardi di euro (rispetto ai dieci miliardi di euro stabiliti in fase di prima applicazione).
2) Contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all'invito pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate, dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale e che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a cento milioni di euro.
3) Imprese appartenenti a gruppi di imprese.
4) Imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti (all’art. 2 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147) indipendentemente dal volume di affari o di ricavi (al riguardo si rinvia al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29.04.2016).
In base a quanto previsto, rispettivamente, ai punti 2.5 e 2.6 del Provvedimento citato:
- è consentito l’ingresso per “trascinamento” da parte dei soggetti appena elencati dell’impresa residente o non residente con stabile organizzazione in Italia che svolge “funzioni di indirizzo” sul sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, anche non in possesso dei requisiti dimensionali;
- se la società che svolge funzioni di indirizzo come sopra definite, ha presentato domanda per il progetto pilota e non possiede i requisiti dimensionali, le imprese appartenenti al medesimo gruppo avranno accesso al regime con il limite dimensionale del miliardo e potranno a loro volta far entrare per “trascinamento” la società che ha presentato domanda.
Riferimenti normativi: articolo 4 del D.Lgs. n. 128/2015 e punto 3 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2016.
Per essere ammessi allo speciale regime, le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
1) attuazione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno (c.d. "Tax control framework"), che assicuri:
a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;
c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive.
2) Con cadenza almeno annuale, invio di una relazione agli organi di gestione per l'esame e le valutazioni conseguenti. La relazione illustra, per gli adempimenti tributari, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonché le attività pianificate.
Per essere ammessi allo speciale regime, le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
1) attuazione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno (c.d. "Tax control framework"), che assicuri:
a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;
c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive.
2) Con cadenza almeno annuale, invio di una relazione agli organi di gestione per l'esame e le valutazioni conseguenti. La relazione illustra, per gli adempimenti tributari, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonché le attività pianificate.
Riferimenti normativi: articolo 6, D.Lgs. n. 128/2015.
I principali effetti premiali riconosciuti alle imprese ammesse allo speciale regime sono i seguenti:
1) Nuove modalità di interlocuzione costante e preventiva con l’Agenzia delle entrate, con la possibilità di pervenire a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali. Tale previsione offre l’opportunità di gestire le situazioni di incertezza attraverso un confronto preventivo su elementi di fatto che può ricomprendere anche l’anticipazione del controllo e si presta, pertanto, a prevenire e a risolvere anticipatamente le potenziali controversie fiscali.
2) Procedura abbreviata di interpello preventivo, nell’ambito della quale l’Agenzia delle entrate si impegna a rispondere ai quesiti delle imprese entro quarantacinque giorni decorrenti dal ricevimento dell’istanza o della eventuale documentazione integrativa richiesta.
3) Applicazione di sanzioni ridotte alla metà, e comunque in misura non superiore al minimo edittale, con sospensione della riscossione fino alla definitività dell’accertamento, per i rischi comunicati in modo tempestivo ed esauriente, laddove l'Agenzia delle entrate non condivida la posizione dell’impresa.
4) Esonero dal presentare garanzie per i rimborsi delle imposte dirette ed indirette per tutto il periodo di permanenza nel regime.
5) Benefici nel caso di reati tributari (più agevole difesa per mancanza del dolo specifico). In caso di denuncia per reati fiscali, l'Agenzia delle entrate comunica alla Procura della Repubblica se il contribuente abbia aderito al regime di adempimento collaborativo, fornendo, se richiesta, ogni utile informazione in ordine al controllo del rischio fiscale e all'attribuzione di ruoli e responsabilità previsti dal sistema adottato.
I principali effetti premiali riconosciuti alle imprese ammesse allo speciale regime sono i seguenti:
1) Nuove modalità di interlocuzione costante e preventiva con l’Agenzia delle entrate, con la possibilità di pervenire a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali. Tale previsione offre l’opportunità di gestire le situazioni di incertezza attraverso un confronto preventivo su elementi di fatto che può ricomprendere anche l’anticipazione del controllo e si presta, pertanto, a prevenire e a risolvere anticipatamente le potenziali controversie fiscali.
2) Procedura abbreviata di interpello preventivo, nell’ambito della quale l’Agenzia delle entrate si impegna a rispondere ai quesiti delle imprese entro quarantacinque giorni decorrenti dal ricevimento dell’istanza o della eventuale documentazione integrativa richiesta.
3) Applicazione di sanzioni ridotte alla metà, e comunque in misura non superiore al minimo edittale, con sospensione della riscossione fino alla definitività dell’accertamento, per i rischi comunicati in modo tempestivo ed esauriente, laddove l'Agenzia delle entrate non condivida la posizione dell’impresa.
4) Esonero dal presentare garanzie per i rimborsi delle imposte dirette ed indirette per tutto il periodo di permanenza nel regime.
5) Benefici nel caso di reati tributari (più agevole difesa per mancanza del dolo specifico). In caso di denuncia per reati fiscali, l'Agenzia delle entrate comunica alla Procura della Repubblica se il contribuente abbia aderito al regime di adempimento collaborativo, fornendo, se richiesta, ogni utile informazione in ordine al controllo del rischio fiscale e all'attribuzione di ruoli e responsabilità previsti dal sistema adottato.
Riferimenti normativi: art. 7, D.Lgs. n. 128/2015 - D.M. 31 gennaio 2022 - D.Lgs. n. 221/2023
Con il D.M. 31 gennaio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2022, ha esteso l'ambito di applicazione del regime dell'adempimento collaborativo (cooperative compliance) istituito con il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, rubricato “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23” (D.Lgs n. 128/2015 - pdf). Con tale provvedimento, per gli anni 2022, 2023 e 2024, i contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro possono essere ammessi a tale particolare regime, potendone così conseguire i relativi benefici; in questo modo il Ministero dell'Economia e delle finanze ha inteso promuovere ulteriormente l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti.
Il D.Lgs. n. 221/2023 ha modificato l'art. 7, D.Lgs. n. 128/2015, prevedendo che:
"1-bis. Il regime è riservato ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi:
a) a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro;
b) a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro;
c) a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro.
1-ter. I requisiti dimensionali di cui al comma 1-bis sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il valore più elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti principi contabili, nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e il volume di affari indicato nella dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno solare precedente e ai due anni solari anteriori."
Il D.Lgs. n. 108/2024 ha, poi, inserito nel ripetuto art. 7 il seguente comma:
"1-quater. Il regime è riservato, altresì, ai contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2 del codice civile, a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1-bis e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis."
Infine, il comma 1-quinquies del ripetuto art. 7 prevede quanto segue:
"1-quinquies. Il contribuente che dà esecuzione alla risposta all'istanza di interpello nuovi investimenti, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente dall'ammontare del suo volume d'affari o dei suoi ricavi, può accedere all'istituto dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti previsti dal presente decreto."
Il D.Lgs. n. 221/2023 ha modificato l'art. 7, D.Lgs. n. 128/2015, prevedendo che:
"1-bis. Il regime è riservato ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi:
a) a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro;
b) a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro;
c) a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro.
1-ter. I requisiti dimensionali di cui al comma 1-bis sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il valore più elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti principi contabili, nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e il volume di affari indicato nella dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno solare precedente e ai due anni solari anteriori."
Il D.Lgs. n. 108/2024 ha, poi, inserito nel ripetuto art. 7 il seguente comma:
"1-quater. Il regime è riservato, altresì, ai contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2 del codice civile, a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1-bis e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis."
Infine, il comma 1-quinquies del ripetuto art. 7 prevede quanto segue:
"1-quinquies. Il contribuente che dà esecuzione alla risposta all'istanza di interpello nuovi investimenti, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente dall'ammontare del suo volume d'affari o dei suoi ricavi, può accedere all'istituto dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti previsti dal presente decreto."
3. Doveri a carico dell'Agenzia delle Entrate - Doveri a carico delle imprese beneficiarie
-
Doveri a carico dell'Agenzia delle Entrate
-
Doveri a carico delle imprese beneficiarie
<
>
Riferimenti normativi: art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 125/2018 - Provvedimento Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 101573 del 26.05.2017 - Risoluzione 22 lugio 2021, n. 49/E
Il regime comporta per l'Agenzia delle entrate i seguenti impegni:
a) valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità del sistema di controllo adottato, con eventuale proposta degli interventi ritenuti necessari ai fini dell'ammissione e della permanenza nel regime e per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, Decreto cit.;
b) pubblicazione periodica sul proprio sito istituzionale dell'elenco aggiornato delle operazioni, strutture e schemi ritenuti di pianificazione fiscale aggressiva;
c) promozione di relazioni con i contribuenti improntate a principi di trasparenza, collaborazione e correttezza nell'intento di favorire un contesto fiscale di certezza;
d) realizzazione di specifiche semplificazioni degli adempimenti tributari, in conseguenza degli elementi informativi forniti dal contribuente nell'ambito del regime;
e) esame preventivo delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi e risposta alle richieste dei contribuenti nel più breve tempo possibile;
f) debita considerazione degli esiti dell'esame e della valutazione effettuate dagli organi di gestione, sulla base della relazione di cui all'articolo 4, comma 2, delle risultanze delle attività dei soggetti incaricati, presso ciascun contribuente, della revisione contabile, nonché di quella dei loro collegi sindacali e dei pareri degli organismi di vigilanza.
Ulteriori precisazioni in merito sono state fornite con il Provvedimento Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 101573 del 26.05.2017; di seguito si riporta il paragrafo 2 del Provvedimento (l'enfasi è aggiunta):
<<2 Doveri dell’Agenzia delle entrate
2.1 Collaborazione, correttezza e trasparenza
a) L’Agenzia delle entrate si impegna a promuovere relazioni con i contribuenti improntate a principi di collaborazione, correttezza e trasparenza. A tali fini l’ufficio competente imposta relazioni basate sulla comprensione delle esigenze commerciali e delle ragioni imprenditoriali sottese alle scelte operate dai contribuenti, tiene un comportamento imparziale nella valutazione delle fattispecie, si mostra aperto alle richieste e alle necessità dei contribuenti e reattivo nel fornire le risposte, in uno spirito di collaborazione fattiva.
b) Le informazioni e gli elementi acquisiti nel corso delle interlocuzioni preventive e degli accessi presso la sede del contribuente e, in generale, nel corso dell’attività istruttoria, sono tutelate dal segreto d’ufficio a norma dell’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le suddette informazioni sono trattate adottando le cautele necessarie alla riservatezza dei dati.
c) In aderenza ai doveri di correttezza e trasparenza che animano il regime, l’ufficio competente utilizza le informazioni inerenti i rischi fiscali comunicati dal contribuente, anche in sede di istanza di adesione o raccolte nel corso della procedura, solo ai fini dell’istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilità e delle attività e dei controlli relativi al regime di adempimento collaborativo, limitatamente ai periodi di imposta per i quali il regime stesso trova applicazione.
d) Gli elementi informativi raccolti nell’ambito dell’istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilità e nelle attività di riscontro sull’operatività del sistema non costituiscono fonti di innesco per successive attività di controllo relative ad esercizi precedenti all’ingresso al regime, nei confronti del contribuente ammesso o di altre società appartenenti al medesimo gruppo societario.
e) I doveri di correttezza e trasparenza riguardo al trattamento degli elementi informativi acquisiti nel corso della procedura, disciplinati nelle precedenti lettere b), c) e d), restano fermi anche nel caso in cui il processo di verifica dei requisiti di ammissibilità per l’accesso al regime si concluda con esito negativo o il contribuente ammesso venga successivamente escluso ovvero receda dal regime.
2.2 Certezza preventiva
a) L’Agenzia delle entrate si impegna a favorire un contesto fiscale di certezza fornendo risposte alle richieste avanzate dai contribuenti nel più breve tempo possibile, con le modalità e gli strumenti di cui al successivo Capo II e a improntare la propria azione amministrativa a principi di uniformità e coerenza rispetto a quanto stabilito nell’ambito delle interlocuzioni preventive.
b) L’ufficio competente effettua le valutazioni secondo principi di oggettività, ragionevolezza e proporzionalità. Le analisi vengono espletate in costante collaborazione con il contribuente al fine di acquisire consapevolezza delle caratteristiche dell’impresa attraverso la comprensione dell’attività svolta nonché del settore in cui essa opera e dei mercati di riferimento.
c) Le posizioni espresse dall’Agenzia delle entrate all’esito delle interlocuzioni costanti e preventive vincolano l’Amministrazione finanziaria e restano valide finché rimangono invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali sono state rese, salvo quanto stabilito dall’articolo 9, comma 1, secondo periodo, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2016, in materia di interpello abbreviato.
d) In aderenza ai principi di trasparenza che animano il regime, l’ufficio competente si impegna a pubblicare periodicamente sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate l’elenco delle operazioni, delle strutture e degli schemi di pianificazione fiscale aggressiva che violano le disposizioni normative vigenti, comprese quelle anti-abuso.
2.3 Valutazione del sistema di controllo
a) Fermo restando che lo sviluppo e il mantenimento del sistema di controllo interno costituisce una primaria responsabilità del contribuente, l’Agenzia delle entrate si impegna a comunicare periodicamente i risultati dell’attività di riscontro sull’operatività del sistema da essa svolta e il proprio punto di vista in merito all’architettura e all’efficacia dei controlli, nonché a collaborare fattivamente con il contribuente per l’implementazione degli eventuali interventi ritenuti necessari ai fini della permanenza nel regime.
b) Nell’ambito della valutazione del sistema di controllo interno del rischio fiscale, l’Agenzia delle entrate si impegna a tenere in debita considerazione gli esiti dell’esame e delle valutazioni effettuate dagli organi di gestione, sulla base della relazione di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto, delle risultanze delle attività dei soggetti incaricati, presso ciascun contribuente, della revisione contabile, nonché di quella dei loro collegi sindacali e dei pareri degli organismi di vigilanza.
c) L’ufficio competente acquisisce copia dei suddetti documenti nel corso della procedura, dando atto della relativa valutazione nella nota di chiusura della procedura redatta, periodicamente, ai sensi del successivo punto 6.1. Qualora non condivida, in tutto o in parte, le risultanze e le valutazioni contenute nella documentazione menzionata, l’ufficio motiva le ragioni sottese alla mancata condivisione.
Per precisazioni in merito alle interlocuzioni costanti e preventive di cui al punto 4 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017 e formalizzazione delle posizioni assunte nel corso della procedura nonché agli adempimenti di chiusura del periodo d’imposta di cui al punto 6 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017, si rinvia alla Risoluzione AdE n. 49/E del 22 luglio 2021.
Il regime comporta per l'Agenzia delle entrate i seguenti impegni:
a) valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità del sistema di controllo adottato, con eventuale proposta degli interventi ritenuti necessari ai fini dell'ammissione e della permanenza nel regime e per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, Decreto cit.;
b) pubblicazione periodica sul proprio sito istituzionale dell'elenco aggiornato delle operazioni, strutture e schemi ritenuti di pianificazione fiscale aggressiva;
c) promozione di relazioni con i contribuenti improntate a principi di trasparenza, collaborazione e correttezza nell'intento di favorire un contesto fiscale di certezza;
d) realizzazione di specifiche semplificazioni degli adempimenti tributari, in conseguenza degli elementi informativi forniti dal contribuente nell'ambito del regime;
e) esame preventivo delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi e risposta alle richieste dei contribuenti nel più breve tempo possibile;
f) debita considerazione degli esiti dell'esame e della valutazione effettuate dagli organi di gestione, sulla base della relazione di cui all'articolo 4, comma 2, delle risultanze delle attività dei soggetti incaricati, presso ciascun contribuente, della revisione contabile, nonché di quella dei loro collegi sindacali e dei pareri degli organismi di vigilanza.
Ulteriori precisazioni in merito sono state fornite con il Provvedimento Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 101573 del 26.05.2017; di seguito si riporta il paragrafo 2 del Provvedimento (l'enfasi è aggiunta):
<<2 Doveri dell’Agenzia delle entrate
2.1 Collaborazione, correttezza e trasparenza
a) L’Agenzia delle entrate si impegna a promuovere relazioni con i contribuenti improntate a principi di collaborazione, correttezza e trasparenza. A tali fini l’ufficio competente imposta relazioni basate sulla comprensione delle esigenze commerciali e delle ragioni imprenditoriali sottese alle scelte operate dai contribuenti, tiene un comportamento imparziale nella valutazione delle fattispecie, si mostra aperto alle richieste e alle necessità dei contribuenti e reattivo nel fornire le risposte, in uno spirito di collaborazione fattiva.
b) Le informazioni e gli elementi acquisiti nel corso delle interlocuzioni preventive e degli accessi presso la sede del contribuente e, in generale, nel corso dell’attività istruttoria, sono tutelate dal segreto d’ufficio a norma dell’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le suddette informazioni sono trattate adottando le cautele necessarie alla riservatezza dei dati.
c) In aderenza ai doveri di correttezza e trasparenza che animano il regime, l’ufficio competente utilizza le informazioni inerenti i rischi fiscali comunicati dal contribuente, anche in sede di istanza di adesione o raccolte nel corso della procedura, solo ai fini dell’istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilità e delle attività e dei controlli relativi al regime di adempimento collaborativo, limitatamente ai periodi di imposta per i quali il regime stesso trova applicazione.
d) Gli elementi informativi raccolti nell’ambito dell’istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilità e nelle attività di riscontro sull’operatività del sistema non costituiscono fonti di innesco per successive attività di controllo relative ad esercizi precedenti all’ingresso al regime, nei confronti del contribuente ammesso o di altre società appartenenti al medesimo gruppo societario.
e) I doveri di correttezza e trasparenza riguardo al trattamento degli elementi informativi acquisiti nel corso della procedura, disciplinati nelle precedenti lettere b), c) e d), restano fermi anche nel caso in cui il processo di verifica dei requisiti di ammissibilità per l’accesso al regime si concluda con esito negativo o il contribuente ammesso venga successivamente escluso ovvero receda dal regime.
2.2 Certezza preventiva
a) L’Agenzia delle entrate si impegna a favorire un contesto fiscale di certezza fornendo risposte alle richieste avanzate dai contribuenti nel più breve tempo possibile, con le modalità e gli strumenti di cui al successivo Capo II e a improntare la propria azione amministrativa a principi di uniformità e coerenza rispetto a quanto stabilito nell’ambito delle interlocuzioni preventive.
b) L’ufficio competente effettua le valutazioni secondo principi di oggettività, ragionevolezza e proporzionalità. Le analisi vengono espletate in costante collaborazione con il contribuente al fine di acquisire consapevolezza delle caratteristiche dell’impresa attraverso la comprensione dell’attività svolta nonché del settore in cui essa opera e dei mercati di riferimento.
c) Le posizioni espresse dall’Agenzia delle entrate all’esito delle interlocuzioni costanti e preventive vincolano l’Amministrazione finanziaria e restano valide finché rimangono invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali sono state rese, salvo quanto stabilito dall’articolo 9, comma 1, secondo periodo, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2016, in materia di interpello abbreviato.
d) In aderenza ai principi di trasparenza che animano il regime, l’ufficio competente si impegna a pubblicare periodicamente sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate l’elenco delle operazioni, delle strutture e degli schemi di pianificazione fiscale aggressiva che violano le disposizioni normative vigenti, comprese quelle anti-abuso.
2.3 Valutazione del sistema di controllo
a) Fermo restando che lo sviluppo e il mantenimento del sistema di controllo interno costituisce una primaria responsabilità del contribuente, l’Agenzia delle entrate si impegna a comunicare periodicamente i risultati dell’attività di riscontro sull’operatività del sistema da essa svolta e il proprio punto di vista in merito all’architettura e all’efficacia dei controlli, nonché a collaborare fattivamente con il contribuente per l’implementazione degli eventuali interventi ritenuti necessari ai fini della permanenza nel regime.
b) Nell’ambito della valutazione del sistema di controllo interno del rischio fiscale, l’Agenzia delle entrate si impegna a tenere in debita considerazione gli esiti dell’esame e delle valutazioni effettuate dagli organi di gestione, sulla base della relazione di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto, delle risultanze delle attività dei soggetti incaricati, presso ciascun contribuente, della revisione contabile, nonché di quella dei loro collegi sindacali e dei pareri degli organismi di vigilanza.
c) L’ufficio competente acquisisce copia dei suddetti documenti nel corso della procedura, dando atto della relativa valutazione nella nota di chiusura della procedura redatta, periodicamente, ai sensi del successivo punto 6.1. Qualora non condivida, in tutto o in parte, le risultanze e le valutazioni contenute nella documentazione menzionata, l’ufficio motiva le ragioni sottese alla mancata condivisione.
Per precisazioni in merito alle interlocuzioni costanti e preventive di cui al punto 4 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017 e formalizzazione delle posizioni assunte nel corso della procedura nonché agli adempimenti di chiusura del periodo d’imposta di cui al punto 6 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017, si rinvia alla Risoluzione AdE n. 49/E del 22 luglio 2021.
Riferimenti normativi: art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 125/2018 - Provvedimento Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 101573 del 26.05.2017 - Risoluzione 22 luglio 2021, n. 49/E
Il regime comporta per i contribuenti i seguenti impegni:
a) istituzione e mantenimento del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, per garantire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, Decreto cit., nonché attuazione delle modifiche del sistema adottato eventualmente ritenute necessarie dalla Agenzia delle entrate;
b) comportamento collaborativo e trasparente, mediante comunicazione tempestiva ed esauriente all'Agenzia delle entrate dei rischi di natura fiscale e, in particolare, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva;
c) risposta alle richieste della Agenzia delle entrate nel più breve tempo possibile;
d) promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onesta', correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilità, nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali.
Ulteriori precisazioni in merito sono state fornite con il Provvedimento Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 101573 del 26.05.2017; di seguito si riporta il paragrafo 3 del Provvedimento (l'enfasi è aggiunta):
<<3 Doveri del contribuente
3.1 Efficacia del sistema di controllo
a) Il contribuente ammesso si impegna a mantenere un efficace sistema di controllo interno per tutta la durata del regime, garantendone il costante aggiornamento nonché la capacità di intercettare i rischi derivanti dai cambiamenti che riguardano l’impresa e dalle modifiche normative e di prassi che incidono sulla variabile fiscale, anche tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.
b) Il contribuente si impegna a offrire collaborazione all’ufficio competente per l’esecuzione dei controlli sul sistema e a dare attuazione alle modifiche ritenute necessarie all’esito di tali controlli.
3.2 Collaborazione e trasparenza
a) Il contribuente ammesso al regime si impegna a comunicare, in modo tempestivo ed esauriente, le situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi e le operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva e a condividere con l’Agenzia delle entrate le informazioni relative al proprio sistema di controllo interno, incluse l’architettura generale, l’implementazione e l’efficacia dello stesso.
b) I doveri di comunicazione si estendono, esclusivamente, ad attività, operazioni o eventi aziendali posti in essere o verificatisi nel periodo di imposta in corso alla data di presentazione della domanda e in quelli successivi in cui il regime trova applicazione.
c) E' facoltà del contribuente comunicare rischi inerenti ad attività, operazioni o eventi aziendali posti in essere o verificatisi in periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al regime, i cui effetti fiscali si producano anche nei periodi di imposta oggetto di applicazione del regime. Sulle fattispecie di rischio relative agli esercizi precedenti l’ingresso al regime, non comunicate nel corso delle interlocuzioni preventive, il contribuente non potrà beneficiare degli effetti di cui all’articolo 6 del decreto.
d) I doveri di collaborazione e trasparenza comprendono:
i)la comunicazione, tempestiva ed esauriente, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva, indipendentemente dal superamento delle soglie di materialità di cui al punto 1.1 lettera j);
i) la trasmissione, in sede di richiesta di ammissione al regime, della mappa dei rischi relativi al primo periodo di imposta di applicazione del regime, individuati dal sistema di controllo interno dal momento della sua implementazione (ndr: per “mappa dei rischi” si intende "la mappa dei rischi fiscali individuati dal sistema di controllo dalla sua implementazione. La mappa è redatta per processi aziendali e per ogni attività di cui questi si compongono. Evidenzia, ove quantificabile, il valore economico delle attività in cui si scompone il processo, i rischi fiscali associati, la rilevanza degli stessi ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali, nonché i controlli posti a presidio dei medesimi;
ii) la comunicazione, tempestiva ed esauriente, delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi;
iv) la comunicazione degli eventuali nuovi rischi individuati dal sistema di controllo interno a seguito dell’attivazione delle procedure di monitoraggio o di aggiornamento della mappa dei rischi;
v) la comunicazione delle eventuali carenze riscontrate sui rischi già individuati dal sistema di controllo interno a seguito dell’attivazione delle procedure di monitoraggio;
vi) la risposta, tempestiva ed esauriente, alle richieste di approfondimento effettuate dall’ufficio ai sensi del punto 4.8. A tali fini l’impresa si impegna a predisporre e a mettere a disposizione dell’ufficio gli elementi informativi richiesti nonché a consentire ai funzionari dell’Agenzia delle entrate di accedere presso le sedi di svolgimento dell’attività del contribuente o presso qualunque altro luogo di esercizio dell’attività medesima, nei tempi e nei modi con esso concordati, ai fini di acquisire elementi utili per l’istruttoria;
vii) la risposta, tempestiva ed esauriente, alle richieste formulate nell’ambito dell’attività di riscontro sull’operatività del sistema di controllo del rischio fiscale;
viii) la comunicazione di eventuali modifiche delle circostanze di fatto o di diritto sulla base delle quali è stata formulata una risposta o assunta una posizione condivisa nel corso delle interlocuzioni preventive.
e) Il contribuente invia tempestivamente all’ufficio la relazione di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto. Qualora al regime aderiscano più soggetti dello stesso gruppo, l’obbligo si intende assolto con l’invio della sola relazione indirizzata agli organi di gestione dell’impresa che svolge funzioni di indirizzo sul sistema di controllo interno.
3.3 Promozione della cultura aziendale
a) I contribuenti ammessi al regime si impegnano a promuovere, all’interno della loro organizzazione, condotte improntate a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, mediante la comunicazione di standard comportamentali coerenti con gli stessi a tutti i livelli aziendali e a diffondere una cultura del controllo che si estenda oltre le relative funzioni aziendali e coinvolga l’intera organizzazione.
b) A tali fini gli organi di gestione si impegnano ad attuare e a diffondere un sistema normativo interno in cui l’insieme dei valori, dei principi e degli obiettivi che costituiscono la cultura aziendale venga disciplinato in specifici documenti, quali codici etici, codici di condotta e linee guida comportamentali che tengano conto anche della variabile fiscale.>>
Per precisazioni in merito alle interlocuzioni costanti e preventive di cui al punto 4 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017 e formalizzazione delle posizioni assunte nel corso della procedura nonché agli adempimenti di chiusura del periodo d’imposta di cui al punto 6 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017, si rinvia alla Risoluzione AdE n. 49/E del 22 luglio 2021.
Il regime comporta per i contribuenti i seguenti impegni:
a) istituzione e mantenimento del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, per garantire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, Decreto cit., nonché attuazione delle modifiche del sistema adottato eventualmente ritenute necessarie dalla Agenzia delle entrate;
b) comportamento collaborativo e trasparente, mediante comunicazione tempestiva ed esauriente all'Agenzia delle entrate dei rischi di natura fiscale e, in particolare, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva;
c) risposta alle richieste della Agenzia delle entrate nel più breve tempo possibile;
d) promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onesta', correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilità, nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali.
Ulteriori precisazioni in merito sono state fornite con il Provvedimento Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 101573 del 26.05.2017; di seguito si riporta il paragrafo 3 del Provvedimento (l'enfasi è aggiunta):
<<3 Doveri del contribuente
3.1 Efficacia del sistema di controllo
a) Il contribuente ammesso si impegna a mantenere un efficace sistema di controllo interno per tutta la durata del regime, garantendone il costante aggiornamento nonché la capacità di intercettare i rischi derivanti dai cambiamenti che riguardano l’impresa e dalle modifiche normative e di prassi che incidono sulla variabile fiscale, anche tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.
b) Il contribuente si impegna a offrire collaborazione all’ufficio competente per l’esecuzione dei controlli sul sistema e a dare attuazione alle modifiche ritenute necessarie all’esito di tali controlli.
3.2 Collaborazione e trasparenza
a) Il contribuente ammesso al regime si impegna a comunicare, in modo tempestivo ed esauriente, le situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi e le operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva e a condividere con l’Agenzia delle entrate le informazioni relative al proprio sistema di controllo interno, incluse l’architettura generale, l’implementazione e l’efficacia dello stesso.
b) I doveri di comunicazione si estendono, esclusivamente, ad attività, operazioni o eventi aziendali posti in essere o verificatisi nel periodo di imposta in corso alla data di presentazione della domanda e in quelli successivi in cui il regime trova applicazione.
c) E' facoltà del contribuente comunicare rischi inerenti ad attività, operazioni o eventi aziendali posti in essere o verificatisi in periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al regime, i cui effetti fiscali si producano anche nei periodi di imposta oggetto di applicazione del regime. Sulle fattispecie di rischio relative agli esercizi precedenti l’ingresso al regime, non comunicate nel corso delle interlocuzioni preventive, il contribuente non potrà beneficiare degli effetti di cui all’articolo 6 del decreto.
d) I doveri di collaborazione e trasparenza comprendono:
i)la comunicazione, tempestiva ed esauriente, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva, indipendentemente dal superamento delle soglie di materialità di cui al punto 1.1 lettera j);
i) la trasmissione, in sede di richiesta di ammissione al regime, della mappa dei rischi relativi al primo periodo di imposta di applicazione del regime, individuati dal sistema di controllo interno dal momento della sua implementazione (ndr: per “mappa dei rischi” si intende "la mappa dei rischi fiscali individuati dal sistema di controllo dalla sua implementazione. La mappa è redatta per processi aziendali e per ogni attività di cui questi si compongono. Evidenzia, ove quantificabile, il valore economico delle attività in cui si scompone il processo, i rischi fiscali associati, la rilevanza degli stessi ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali, nonché i controlli posti a presidio dei medesimi;
ii) la comunicazione, tempestiva ed esauriente, delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi;
iv) la comunicazione degli eventuali nuovi rischi individuati dal sistema di controllo interno a seguito dell’attivazione delle procedure di monitoraggio o di aggiornamento della mappa dei rischi;
v) la comunicazione delle eventuali carenze riscontrate sui rischi già individuati dal sistema di controllo interno a seguito dell’attivazione delle procedure di monitoraggio;
vi) la risposta, tempestiva ed esauriente, alle richieste di approfondimento effettuate dall’ufficio ai sensi del punto 4.8. A tali fini l’impresa si impegna a predisporre e a mettere a disposizione dell’ufficio gli elementi informativi richiesti nonché a consentire ai funzionari dell’Agenzia delle entrate di accedere presso le sedi di svolgimento dell’attività del contribuente o presso qualunque altro luogo di esercizio dell’attività medesima, nei tempi e nei modi con esso concordati, ai fini di acquisire elementi utili per l’istruttoria;
vii) la risposta, tempestiva ed esauriente, alle richieste formulate nell’ambito dell’attività di riscontro sull’operatività del sistema di controllo del rischio fiscale;
viii) la comunicazione di eventuali modifiche delle circostanze di fatto o di diritto sulla base delle quali è stata formulata una risposta o assunta una posizione condivisa nel corso delle interlocuzioni preventive.
e) Il contribuente invia tempestivamente all’ufficio la relazione di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto. Qualora al regime aderiscano più soggetti dello stesso gruppo, l’obbligo si intende assolto con l’invio della sola relazione indirizzata agli organi di gestione dell’impresa che svolge funzioni di indirizzo sul sistema di controllo interno.
3.3 Promozione della cultura aziendale
a) I contribuenti ammessi al regime si impegnano a promuovere, all’interno della loro organizzazione, condotte improntate a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, mediante la comunicazione di standard comportamentali coerenti con gli stessi a tutti i livelli aziendali e a diffondere una cultura del controllo che si estenda oltre le relative funzioni aziendali e coinvolga l’intera organizzazione.
b) A tali fini gli organi di gestione si impegnano ad attuare e a diffondere un sistema normativo interno in cui l’insieme dei valori, dei principi e degli obiettivi che costituiscono la cultura aziendale venga disciplinato in specifici documenti, quali codici etici, codici di condotta e linee guida comportamentali che tengano conto anche della variabile fiscale.>>
Per precisazioni in merito alle interlocuzioni costanti e preventive di cui al punto 4 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017 e formalizzazione delle posizioni assunte nel corso della procedura nonché agli adempimenti di chiusura del periodo d’imposta di cui al punto 6 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017, si rinvia alla Risoluzione AdE n. 49/E del 22 luglio 2021.