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16.12.2016
Con un comunicato stampa del 16.12.2016, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato la pubblicazione online, sul proprio sito, della bozza di istanza e delle istruzioni per l’adesione alla procedura di collaborazione volontaria introdotta dalla legge n. 186 del 2014, i cui termini sono stati riaperti dal D.L. n. 193/2016 (“voluntary-bis”) con riferimento alle violazioni commesse entro il 30 settembre 2016. L'Agenzia ha aperto una consultazione per raccogliere i suggerimenti degli operatori, che potranno far pervenire le loro osservazioni alla casella di posta elettronica [email protected]. Dopo questo periodo di consultazione, il modello definitivo sarà approvato, con Provvedimento del direttore dell’Agenzia, entro il prossimo 2 gennaio 2017.
Le domande potranno essere inviate fino al 31 luglio 2017. In attesa dell’apertura del canale telematico per la trasmissione del nuovo modello, coloro che intendono inviare l’istanza di collaborazione volontaria possono utilizzare il “vecchio” modello approvato con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 13193 del 30 gennaio 2015 e trasmetterlo esclusivamente per via telematica con le modalità previste al punto 4 del provvedimento. Inoltre, possono inviare via Pec, con le modalità indicate ai sensi del punto 7 del Provvedimento del 30 gennaio 2015, una prima relazione di accompagnamento con l’indicazione dei dati e delle informazioni non previste nell’attuale modello come, ad esempio, quelli relativi alle annualità 2014 e 2015.
Con un comunicato stampa del 16.12.2016, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato la pubblicazione online, sul proprio sito, della bozza di istanza e delle istruzioni per l’adesione alla procedura di collaborazione volontaria introdotta dalla legge n. 186 del 2014, i cui termini sono stati riaperti dal D.L. n. 193/2016 (“voluntary-bis”) con riferimento alle violazioni commesse entro il 30 settembre 2016. L'Agenzia ha aperto una consultazione per raccogliere i suggerimenti degli operatori, che potranno far pervenire le loro osservazioni alla casella di posta elettronica [email protected]. Dopo questo periodo di consultazione, il modello definitivo sarà approvato, con Provvedimento del direttore dell’Agenzia, entro il prossimo 2 gennaio 2017.
Le domande potranno essere inviate fino al 31 luglio 2017. In attesa dell’apertura del canale telematico per la trasmissione del nuovo modello, coloro che intendono inviare l’istanza di collaborazione volontaria possono utilizzare il “vecchio” modello approvato con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 13193 del 30 gennaio 2015 e trasmetterlo esclusivamente per via telematica con le modalità previste al punto 4 del provvedimento. Inoltre, possono inviare via Pec, con le modalità indicate ai sensi del punto 7 del Provvedimento del 30 gennaio 2015, una prima relazione di accompagnamento con l’indicazione dei dati e delle informazioni non previste nell’attuale modello come, ad esempio, quelli relativi alle annualità 2014 e 2015.
24.10.2016
Nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016 è stato pubblicato il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. 22.10.2016, n. 193/2016), recante <<Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili>>. L'art. 7 del provvedimento ha disposto la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate (c.d. voluntary-bis), introducendo nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, il nuovo art. 5-octies.
Qui di seguito si riporta il testo di questa norma:
<<Art. 5-octies (Riapertura dei termini della collaborazione volontaria)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo (ndr: 24.10.2016) sino al 31 luglio 2017 è possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'articolo 5-quater, comma 2. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il 30 settembre 2017. Alle istanze presentate secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, si applicano gli articoli da 5-quater a 5-septies del presente decreto, l'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, e successive modificazioni, e l'articolo 2, comma 2, lettere b) e b-bis) del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, in quanto compatibili e con le seguenti modificazioni:
a) le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016;
b) anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono fissati al 31 dicembre 2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa e al 30 giugno 2017 per le istanze presentate per la prima volta ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 5; non si applica l'ultimo periodo del comma 5 del predetto articolo 5-quater;
c) per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, gli interessati sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 del presente decreto per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza, nonché, per quelle suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall'investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE, per i quali è versata l'IRPEF con l'aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale, dalla indicazione dei redditi nella relativa dichiarazione, a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento; in tal caso provvedono spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte corrispondenti alle misure stabilite dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza;
d) limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti previsti dal presente decreto all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), sino alla data del versamento della prima o unica rata, secondo quanto previsto alle lettere e) e f);
e) gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza, entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; il versamento può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017. Il versamento delle somme dovute nei termini e con le modalità di cui al periodo precedente comporta i medesimi effetti degli articoli 5-quater e 5-quinquies del presente decreto anche per l'ammontare delle sanzioni da versare per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 e per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attivita' produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto, anche in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ai fini della determinazione delle sanzioni dovute, si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto e le disposizioni dell'articolo 12, comma 8, del medesimo decreto legislativo, per le violazioni in materia di imposte, nonche' le riduzioni delle misure sanzionatorie previste dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, e dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997. Gli effetti di cui all'articolo 5-quater e 5-quinquies del presente decreto decorrono dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della terza rata; in tali casi l'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria con le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
f) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine di cui alla lettera e) o qualora il versamento delle somme dovute risulti insufficiente, l'Agenzia, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo e limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della stessa, può applicare, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014 e l'autore della violazione può versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, per tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente si applicano, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalita' di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con esclusivo riguardo alla notifica tramite posta elettronica certificata effettuata ai sensi del periodo precedente, e' esclusa la ripetizione delle spese di notifica prevista dall'articolo 4, comma 3, della legge 10 maggio 1976, n. 249;
g) nelle ipotesi di cui alla lettera e) del presente comma:
1) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017, in deroga all'articolo 5-quinquies, comma 4, le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono determinate in misura pari al 60 per cento del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste dalle lettere a), b) o c) dello stesso comma e sono determinate in misura pari all'85 per cento del minimo edittale negli altri casi; la medesima misura dell'85 per cento del minimo edittale si applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore degli immobili all'estero, di imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute;
2) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione superiore al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi o 1.2) per una frazione superiore al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera f) del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del punto 1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 10 per cento;
3) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione inferiore o uguale al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi o 1.2) per una frazione inferiore o uguale al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera f) del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del punto 1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 3 per cento;
4) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura superiore alle somme da versare, l'eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione;
h) la misura della sanzione minima fissata dall'articolo 5-quinquies, comma 7, prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, opera altresì se è entrato in vigore prima del presente articolo un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ovvero se e' entrato in vigore prima del presente articolo un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA);
i) chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali, contanti provenienti da reati diversi da quelli di cui all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a) del medesimo decreto-legge e' punito con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all'articolo 5-septies del medesimo decreto-legge. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale e dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.
2. Al ricorrere della condizione di cui al comma 1, lettera h), non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, se ricorrono congiuntamente anche le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4 e 5, del presente decreto, non opera il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse sino al 30 settembre 2016, anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del presente decreto e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della citata legge n. 186 del 2014, come modificata dal presente articolo. Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore i contribuenti:
a) rilasciano unitamente alla presentazione dell'istanza una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
b) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all'apertura e all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;
c) provvedono entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati al versamento dei contanti e al deposito valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura. Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, restano fermi gli obblighi prescritti per finalita' di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni. A tal fine, in occasione degli adempimenti previsti per l'adeguata verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura».
4. Il provvedimento di cui all'articolo 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal presente decreto, e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Dopo il comma 17 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono inseriti i seguenti commi:
«17-bis. I comuni, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui al comma 16, inviano entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero i dati dei richiedenti alla predetta agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attivita' finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati; le modalita' effettive di comunicazione e i criteri per la creazione delle liste sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.
17-ter. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 17-bis, le attivita' ivi previste da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate vengono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a decorrere dal 1° gennaio 2010 e ai fini della formazione delle liste selettive si terra' conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.>>
Nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016 è stato pubblicato il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. 22.10.2016, n. 193/2016), recante <<Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili>>. L'art. 7 del provvedimento ha disposto la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate (c.d. voluntary-bis), introducendo nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, il nuovo art. 5-octies.
Qui di seguito si riporta il testo di questa norma:
<<Art. 5-octies (Riapertura dei termini della collaborazione volontaria)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo (ndr: 24.10.2016) sino al 31 luglio 2017 è possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'articolo 5-quater, comma 2. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il 30 settembre 2017. Alle istanze presentate secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, si applicano gli articoli da 5-quater a 5-septies del presente decreto, l'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, e successive modificazioni, e l'articolo 2, comma 2, lettere b) e b-bis) del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, in quanto compatibili e con le seguenti modificazioni:
a) le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016;
b) anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono fissati al 31 dicembre 2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa e al 30 giugno 2017 per le istanze presentate per la prima volta ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 5; non si applica l'ultimo periodo del comma 5 del predetto articolo 5-quater;
c) per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, gli interessati sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 del presente decreto per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza, nonché, per quelle suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall'investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE, per i quali è versata l'IRPEF con l'aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale, dalla indicazione dei redditi nella relativa dichiarazione, a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento; in tal caso provvedono spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte corrispondenti alle misure stabilite dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza;
d) limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti previsti dal presente decreto all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), sino alla data del versamento della prima o unica rata, secondo quanto previsto alle lettere e) e f);
e) gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza, entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; il versamento può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017. Il versamento delle somme dovute nei termini e con le modalità di cui al periodo precedente comporta i medesimi effetti degli articoli 5-quater e 5-quinquies del presente decreto anche per l'ammontare delle sanzioni da versare per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 e per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attivita' produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto, anche in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ai fini della determinazione delle sanzioni dovute, si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto e le disposizioni dell'articolo 12, comma 8, del medesimo decreto legislativo, per le violazioni in materia di imposte, nonche' le riduzioni delle misure sanzionatorie previste dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, e dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997. Gli effetti di cui all'articolo 5-quater e 5-quinquies del presente decreto decorrono dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della terza rata; in tali casi l'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria con le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
f) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine di cui alla lettera e) o qualora il versamento delle somme dovute risulti insufficiente, l'Agenzia, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo e limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della stessa, può applicare, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014 e l'autore della violazione può versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, per tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente si applicano, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalita' di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con esclusivo riguardo alla notifica tramite posta elettronica certificata effettuata ai sensi del periodo precedente, e' esclusa la ripetizione delle spese di notifica prevista dall'articolo 4, comma 3, della legge 10 maggio 1976, n. 249;
g) nelle ipotesi di cui alla lettera e) del presente comma:
1) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017, in deroga all'articolo 5-quinquies, comma 4, le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono determinate in misura pari al 60 per cento del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste dalle lettere a), b) o c) dello stesso comma e sono determinate in misura pari all'85 per cento del minimo edittale negli altri casi; la medesima misura dell'85 per cento del minimo edittale si applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore degli immobili all'estero, di imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute;
2) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione superiore al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi o 1.2) per una frazione superiore al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera f) del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del punto 1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 10 per cento;
3) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione inferiore o uguale al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi o 1.2) per una frazione inferiore o uguale al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera f) del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del punto 1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 3 per cento;
4) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura superiore alle somme da versare, l'eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione;
h) la misura della sanzione minima fissata dall'articolo 5-quinquies, comma 7, prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, opera altresì se è entrato in vigore prima del presente articolo un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ovvero se e' entrato in vigore prima del presente articolo un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA);
i) chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali, contanti provenienti da reati diversi da quelli di cui all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a) del medesimo decreto-legge e' punito con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all'articolo 5-septies del medesimo decreto-legge. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale e dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.
2. Al ricorrere della condizione di cui al comma 1, lettera h), non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, se ricorrono congiuntamente anche le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4 e 5, del presente decreto, non opera il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse sino al 30 settembre 2016, anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del presente decreto e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della citata legge n. 186 del 2014, come modificata dal presente articolo. Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore i contribuenti:
a) rilasciano unitamente alla presentazione dell'istanza una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
b) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all'apertura e all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;
c) provvedono entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati al versamento dei contanti e al deposito valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura. Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, restano fermi gli obblighi prescritti per finalita' di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni. A tal fine, in occasione degli adempimenti previsti per l'adeguata verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura».
4. Il provvedimento di cui all'articolo 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal presente decreto, e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Dopo il comma 17 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono inseriti i seguenti commi:
«17-bis. I comuni, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui al comma 16, inviano entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero i dati dei richiedenti alla predetta agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attivita' finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati; le modalita' effettive di comunicazione e i criteri per la creazione delle liste sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.
17-ter. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 17-bis, le attivita' ivi previste da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate vengono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a decorrere dal 1° gennaio 2010 e ai fini della formazione delle liste selettive si terra' conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.>>
15.10.2016
La voluntary disclosure-bis si farà e sarà inserita nella legge di Bilancio 2017. Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi e il Ministro Pier Carlo Padoan ne hanno parlato nella conferenza stampa che ha chiuso il Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2016. La nuova procedura di regolarizzazione dovrebbe interessare questi ambiti: (i) attività detenute nei Paesi che hanno stipulato accordi di scambio di informazione solo di recente (comunque dopo il 2 marzo 2015); (ii) voluntary nazionali; (iii) contanti.
La voluntary disclosure-bis si farà e sarà inserita nella legge di Bilancio 2017. Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi e il Ministro Pier Carlo Padoan ne hanno parlato nella conferenza stampa che ha chiuso il Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2016. La nuova procedura di regolarizzazione dovrebbe interessare questi ambiti: (i) attività detenute nei Paesi che hanno stipulato accordi di scambio di informazione solo di recente (comunque dopo il 2 marzo 2015); (ii) voluntary nazionali; (iii) contanti.
13.10.2016
Con la Circolare n. 42/E del 12.10.2016 l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo alla regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo mediante utilizzo della procedura di ravvedimento operoso di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997. Il provvedimento (clicca qui per scaricarlo) precisa, tra l'altro, che la dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione è da considerarsi, comunque, omessa con la conseguenza che le sanzioni non possono essere spontaneamente regolarizzate mediante l’istituto del ravvedimento operoso. Il contribuente "evasore totale può solo attenuare il carico sanzionatorio (portandolo da una misura variabile dal 120 al 240 per cento delle imposte dovute a una misura variabile dal 60 al 120 per cento delle imposte) presentando una dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza".
Facendo seguito al comunicato stampa del 18 dicembre 2015, il documento di prassi, "anche alla luce dell’ulteriore intervento normativo sull’istituto operato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall’articolo 16, comma 1, lett. f), n. 1), del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 - recante la riforma del sistema sanzionatorio tributario", fornisce "ulteriori istruzioni, volte a definire, in modo più completo, il panorama delle sanzioni applicabili in sede di correzione degli errori 'dichiarativi' - consistenti sia nelle irregolarità nel contenuto delle dichiarazioni sia nella tardività dell’invio del documento, ... anche oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione."
Con la Circolare n. 42/E del 12.10.2016 l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo alla regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo mediante utilizzo della procedura di ravvedimento operoso di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997. Il provvedimento (clicca qui per scaricarlo) precisa, tra l'altro, che la dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione è da considerarsi, comunque, omessa con la conseguenza che le sanzioni non possono essere spontaneamente regolarizzate mediante l’istituto del ravvedimento operoso. Il contribuente "evasore totale può solo attenuare il carico sanzionatorio (portandolo da una misura variabile dal 120 al 240 per cento delle imposte dovute a una misura variabile dal 60 al 120 per cento delle imposte) presentando una dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza".
Facendo seguito al comunicato stampa del 18 dicembre 2015, il documento di prassi, "anche alla luce dell’ulteriore intervento normativo sull’istituto operato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall’articolo 16, comma 1, lett. f), n. 1), del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 - recante la riforma del sistema sanzionatorio tributario", fornisce "ulteriori istruzioni, volte a definire, in modo più completo, il panorama delle sanzioni applicabili in sede di correzione degli errori 'dichiarativi' - consistenti sia nelle irregolarità nel contenuto delle dichiarazioni sia nella tardività dell’invio del documento, ... anche oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione."
11.10.2016
Rispondendo a una domanda posta alla vigilia del VI Tax Forum organizzato da Wolters Kluwer sul tema della compliance fiscale - tenutosi a Milano l'11 ottobre 2016 -, anticipando il contenuto del suo intervento, il Generale C.A. Giorgio Toschi, Comandante Generale della Guardia di Finanza, ha precisato il comportamento che sarà assunto dai militari qualora il contribuente, nel corso delle ispezioni tributarie, si avvalga dell'istituto del ravvedimento operoso.
Al riguardo il Comandante Generale ha dichiarato quanto segue:
<<La Guardia di Finanza ha già assunto iniziative concrete per sostenere la rinnovata impostazione del rapporto Fisco-contribuente, basata su un sistema fiscale più semplice e stabile e su misure rivolte ad agevolare l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali.In tal senso le direttive impartite ai Reparti del Corpo si sono poste, quale principale obiettivo, quello di non ostacolare in alcun modo l’adesione ai nuovi strumenti di definizione messi a disposizione dei cittadini. Faccio principalmente riferimento alle procedure operative previste per il ravvedimento operoso “allargato”, ora ammissibile anche dopo l’avvio di accessi, ispezioni e verifiche.Infatti, se emerge che un soggetto nei cui confronti deve essere avviata un’attività ispettiva ha presentato istanza di ravvedimento, il Reparto deve confrontare i nuovi elementi dichiarati al Fisco con le informazioni poste a base della selezione, di modo che, in caso di coincidenza, la verifica possa non essere avviata.Analogamente, nel caso in cui il contribuente si sia ravveduto dopo l’avvio di un controllo, i verificatori valuteranno attentamente l’opportunità di proseguire o meno l’attività ispettiva, ove le violazioni ritenute contestabili in base agli elementi di rischio a disposizione risultino “coperte” dalla dichiarazione integrativa.In questo modo è anche possibile recuperare importanti risorse da destinare, come previsto dalla legge delega per la riforma del sistema fiscale, al contrasto mirato della grande evasione e delle frodi fiscali organizzate e alla ricerca dei capitali nascosti in paradisi fiscali o dietro prestanome, società fantasma o di comodo.>>
Rispondendo a una domanda posta alla vigilia del VI Tax Forum organizzato da Wolters Kluwer sul tema della compliance fiscale - tenutosi a Milano l'11 ottobre 2016 -, anticipando il contenuto del suo intervento, il Generale C.A. Giorgio Toschi, Comandante Generale della Guardia di Finanza, ha precisato il comportamento che sarà assunto dai militari qualora il contribuente, nel corso delle ispezioni tributarie, si avvalga dell'istituto del ravvedimento operoso.
Al riguardo il Comandante Generale ha dichiarato quanto segue:
<<La Guardia di Finanza ha già assunto iniziative concrete per sostenere la rinnovata impostazione del rapporto Fisco-contribuente, basata su un sistema fiscale più semplice e stabile e su misure rivolte ad agevolare l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali.In tal senso le direttive impartite ai Reparti del Corpo si sono poste, quale principale obiettivo, quello di non ostacolare in alcun modo l’adesione ai nuovi strumenti di definizione messi a disposizione dei cittadini. Faccio principalmente riferimento alle procedure operative previste per il ravvedimento operoso “allargato”, ora ammissibile anche dopo l’avvio di accessi, ispezioni e verifiche.Infatti, se emerge che un soggetto nei cui confronti deve essere avviata un’attività ispettiva ha presentato istanza di ravvedimento, il Reparto deve confrontare i nuovi elementi dichiarati al Fisco con le informazioni poste a base della selezione, di modo che, in caso di coincidenza, la verifica possa non essere avviata.Analogamente, nel caso in cui il contribuente si sia ravveduto dopo l’avvio di un controllo, i verificatori valuteranno attentamente l’opportunità di proseguire o meno l’attività ispettiva, ove le violazioni ritenute contestabili in base agli elementi di rischio a disposizione risultino “coperte” dalla dichiarazione integrativa.In questo modo è anche possibile recuperare importanti risorse da destinare, come previsto dalla legge delega per la riforma del sistema fiscale, al contrasto mirato della grande evasione e delle frodi fiscali organizzate e alla ricerca dei capitali nascosti in paradisi fiscali o dietro prestanome, società fantasma o di comodo.>>
26.09.2016
Con la sentenza n. 38717 del 19.09.2016, la Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui a responsabilità penale del legale rappresentante che sottoscrive la dichiarazione fiscale non può essere meccanicamente dedotta dal ruolo rivestito, ma deve essere accertata la consapevolezza della fittizietà alle operazioni inesistenti o fraudolente oggetto di fatturazione.
Per scaricare la sentenza clicca qui.
Con la sentenza n. 38717 del 19.09.2016, la Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui a responsabilità penale del legale rappresentante che sottoscrive la dichiarazione fiscale non può essere meccanicamente dedotta dal ruolo rivestito, ma deve essere accertata la consapevolezza della fittizietà alle operazioni inesistenti o fraudolente oggetto di fatturazione.
Per scaricare la sentenza clicca qui.
19.09.2016
L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine al regime di adempimento collaborativo introdotto dal D.Lgs. n. 128/2015 e disciplinato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 54237/2016 del 14.04.2016 con la circolare n. 38/E del 16.09.2016.
Tali chiarimenti fanno riferimento ai quesiti emersi nel corso del convegno “Adempimento collaborativo: nuova frontiera della compliance” tenutosi il 16 e 17 giugno 2016 a Roma, presso la Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate.
Tra l'altro, si sottolinea l'importanza che assume la definizione di una tax strategy ben definita ai fini della costruzione di un efficace sistema di controllo del rischio fiscale nonché il particolare rilievo assunto, a tal fine, dalle linee guida OCSE 2016 contenute nel documento “Co-operative Tax Compliance - Building Better Tax Control Framework”, pubblicato il 13 maggio 2016. Il contenuto di quest'ultimo documento è così descritto: "This report outlines the essential features of a Tax Control Framework (TCF) and addresses revenue bodies’ expectations of TCFs. It includes a discussion of the issue of materiality, as it is important to understand the relationship between what is material for the purposes of systems of control, such as the external audit of a multinational enterprise’s accounts, and what is material in terms of the tax liabilities arising from that enterprise’s activities in a particular country. It also discusses how revenue bodies could approach the task of testing the soundness of a TCF in any particular case and finally, sets out conclusions, recommendations and next steps."
L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine al regime di adempimento collaborativo introdotto dal D.Lgs. n. 128/2015 e disciplinato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 54237/2016 del 14.04.2016 con la circolare n. 38/E del 16.09.2016.
Tali chiarimenti fanno riferimento ai quesiti emersi nel corso del convegno “Adempimento collaborativo: nuova frontiera della compliance” tenutosi il 16 e 17 giugno 2016 a Roma, presso la Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate.
Tra l'altro, si sottolinea l'importanza che assume la definizione di una tax strategy ben definita ai fini della costruzione di un efficace sistema di controllo del rischio fiscale nonché il particolare rilievo assunto, a tal fine, dalle linee guida OCSE 2016 contenute nel documento “Co-operative Tax Compliance - Building Better Tax Control Framework”, pubblicato il 13 maggio 2016. Il contenuto di quest'ultimo documento è così descritto: "This report outlines the essential features of a Tax Control Framework (TCF) and addresses revenue bodies’ expectations of TCFs. It includes a discussion of the issue of materiality, as it is important to understand the relationship between what is material for the purposes of systems of control, such as the external audit of a multinational enterprise’s accounts, and what is material in terms of the tax liabilities arising from that enterprise’s activities in a particular country. It also discusses how revenue bodies could approach the task of testing the soundness of a TCF in any particular case and finally, sets out conclusions, recommendations and next steps."
16.09.2016
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti analizza la normativa e le interpretazioni giurisprudenziali inerenti il complesso tema dell'esclusione delle sanzioni per incertezza della portata della norma tributaria in un documento del 15 settembre 2016.
Il documento della FNC fornisce <<brevi note pratiche>>, partendo dalla considerazione che <<La certezza del diritto, cioè la agevole conoscibilità delle regole, costituisce uno dei primi obbiettivi di ogni compagine statuale, tanto che ad essa vengono sovente sacrificate le stesse esigenze di giustizia. E la dialettica certezza-giustizia rappresenta uno degli snodi centrali di ogni sistema giuridico.>>
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti analizza la normativa e le interpretazioni giurisprudenziali inerenti il complesso tema dell'esclusione delle sanzioni per incertezza della portata della norma tributaria in un documento del 15 settembre 2016.
Il documento della FNC fornisce <<brevi note pratiche>>, partendo dalla considerazione che <<La certezza del diritto, cioè la agevole conoscibilità delle regole, costituisce uno dei primi obbiettivi di ogni compagine statuale, tanto che ad essa vengono sovente sacrificate le stesse esigenze di giustizia. E la dialettica certezza-giustizia rappresenta uno degli snodi centrali di ogni sistema giuridico.>>
16.09.2016
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti analizza i criteri, rilevanti per le persone fisiche, per stabilire se uno Stato è black list o white list in un documento del 15 settembre 2016. Con tale contributo la FNC riepiloga l’evoluzione normativa del quadro internazionale, descrive i criteri utilizzati per stabilire in quali circostanze uno Stato appartenga alla categoria dei Paesi black list ed evidenzia taluni aspetti critici, che possono addirittura far considerare uno Stato, in alcuni casi, sia come "black list" che come "white list".
In particolare, il documento analizza i criteri di individuazione che sovrintendono alla black list di cui al D.M. del 4 maggio 1999 (emanato ai fini della presunzione di residenza delle stesse allo scopo di contrastare il fittizio trasferimento all’estero, per finalità tributarie, di residenti in Italia) e il criterio di individuazione dei Paesi inclusi nella white list di cui al D.M. 4 settembre 1996 (contenente l'elenco degli Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni), considerata la contiguità tra le due liste ministeriali e la necessità di un loro coordinamento.
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti analizza i criteri, rilevanti per le persone fisiche, per stabilire se uno Stato è black list o white list in un documento del 15 settembre 2016. Con tale contributo la FNC riepiloga l’evoluzione normativa del quadro internazionale, descrive i criteri utilizzati per stabilire in quali circostanze uno Stato appartenga alla categoria dei Paesi black list ed evidenzia taluni aspetti critici, che possono addirittura far considerare uno Stato, in alcuni casi, sia come "black list" che come "white list".
In particolare, il documento analizza i criteri di individuazione che sovrintendono alla black list di cui al D.M. del 4 maggio 1999 (emanato ai fini della presunzione di residenza delle stesse allo scopo di contrastare il fittizio trasferimento all’estero, per finalità tributarie, di residenti in Italia) e il criterio di individuazione dei Paesi inclusi nella white list di cui al D.M. 4 settembre 1996 (contenente l'elenco degli Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni), considerata la contiguità tra le due liste ministeriali e la necessità di un loro coordinamento.
14.09.2016
Con un comunicato stampa del 14 settembre 2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito informazioni in merito all'invio di apposite comunicazioni di promozione della compliance per l'anno d'imposta 2012.
In particolare, per rendere concreto l’impegno <<a migliorare e intensificare il dialogo e la collaborazione con i cittadini>>, l’Agenzia ha inviato ai contribuenti persone fisiche, a mezzo posta ordinaria, 90mila nuove lettere con le informazioni utili per permettere loro di rimediare agli errori commessi nelle dichiarazioni dei redditi 2012 e ha pubblicato sul proprio sito un “calcolatore” online gratuito, realizzato per aiutarli a fruire delle sanzioni ridotte del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997) nell’ipotesi in cui abbiano ricevuto una comunicazione di promozione della compliance per l’anno d’imposta 2012.
Con un comunicato stampa del 14 settembre 2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito informazioni in merito all'invio di apposite comunicazioni di promozione della compliance per l'anno d'imposta 2012.
In particolare, per rendere concreto l’impegno <<a migliorare e intensificare il dialogo e la collaborazione con i cittadini>>, l’Agenzia ha inviato ai contribuenti persone fisiche, a mezzo posta ordinaria, 90mila nuove lettere con le informazioni utili per permettere loro di rimediare agli errori commessi nelle dichiarazioni dei redditi 2012 e ha pubblicato sul proprio sito un “calcolatore” online gratuito, realizzato per aiutarli a fruire delle sanzioni ridotte del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997) nell’ipotesi in cui abbiano ricevuto una comunicazione di promozione della compliance per l’anno d’imposta 2012.
27.06.2016
Sulla Gazzetta ufficiale n. 148 del 27.06.2016 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15 giugno 2016, recante disposizioni in materia di <<Interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.>>
Sulla Gazzetta ufficiale n. 148 del 27.06.2016 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15 giugno 2016, recante disposizioni in materia di <<Interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.>>
31.05.2016
Il 26.05.2016 l'UNI - Ente italiano di normazione - ha annunciato la pubblicazione in lingua italiana dello standard UNI ISO 19600:2016 - “Sistemi di gestione della conformità (compliance) - Linee guida”.
È una guida per i sistemi di gestione della conformità, con lo scopo di supportare lo sviluppo, l'attuazione, la valutazione, il mantenimento ed il miglioramento di un sistema di gestione della conformità (compliance) di un'organizzazione. Si basa sui principi di buona governance, proporzionalità, trasparenza e sostenibilità. È applicabile a tutti i tipi di organizzazioni, indipendentemente da dimensione, struttura, natura e complessità dell'organizzazione stessa.
Lo standard si compone dei seguenti dieci capitoli:
Il 26.05.2016 l'UNI - Ente italiano di normazione - ha annunciato la pubblicazione in lingua italiana dello standard UNI ISO 19600:2016 - “Sistemi di gestione della conformità (compliance) - Linee guida”.
È una guida per i sistemi di gestione della conformità, con lo scopo di supportare lo sviluppo, l'attuazione, la valutazione, il mantenimento ed il miglioramento di un sistema di gestione della conformità (compliance) di un'organizzazione. Si basa sui principi di buona governance, proporzionalità, trasparenza e sostenibilità. È applicabile a tutti i tipi di organizzazioni, indipendentemente da dimensione, struttura, natura e complessità dell'organizzazione stessa.
Lo standard si compone dei seguenti dieci capitoli:
- 1 Scopo
- 2 Norme di riferimento
- 3 Termini e definizioni
- 4 Contesto dell'organizzazione
- 5 Leadership
- 6 Pianificazione
- 7 Supporto
- 8 Attività operative
- 9 Valutazione delle prestazioni
- 10 Miglioramento
14.04.2016
Il 14.04.2016 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato il Provvedimento prot. n. 54237/2016, recante <<Disposizioni concernenti i requisiti di accesso al regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128>>.
Il 14.04.2016 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato il Provvedimento prot. n. 54237/2016, recante <<Disposizioni concernenti i requisiti di accesso al regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128>>.
29.03.2016
Il Protocollo sulle doppie imposizioni Italia-Svizzera sta per essere ratificato dal Parlamento.
Il testo per l'approvazione definitiva del provvedimento firmato il 23 febbraio 2015 - che modificherà la Convenzione sulle doppie imposizioni Italia -Svizzera, risalente al marzo 1976 - è, infatti, stato trasmesso al Senato dalla Commissione Finanze.
Per effetto della ratifica:
Il Protocollo sulle doppie imposizioni Italia-Svizzera sta per essere ratificato dal Parlamento.
Il testo per l'approvazione definitiva del provvedimento firmato il 23 febbraio 2015 - che modificherà la Convenzione sulle doppie imposizioni Italia -Svizzera, risalente al marzo 1976 - è, infatti, stato trasmesso al Senato dalla Commissione Finanze.
Per effetto della ratifica:
- la Svizzera non sarà più inclusa nelle black lists basate esclusivamente sull’assenza dello scambio di informazioni;
- l'Italia potrà richiedere alla Svizzera informazioni, comprese “richieste di gruppo”, con riferimento al periodo a decorrere dalla menzionata data di firma del provvedimento.
29.03.2016
Operazioni con Paesi black list - La comunicazione annuale 2015 relativa alle operazioni con soggetti residenti in Paesi black list deve essere presentata entro il 20 settembre 2016.
Lo ha stabilito il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 25 marzo 2016, n. 45144/2016.
Qui di seguito uno stralcio del documento, che riepiloga le modifiche normative che hanno riguardato le suddette operazioni:
<<L’art. 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, come modificato dall’art. 2 del d. l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 ha previsto l’obbligo, per i soggetti passivi IVA, di comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore ad euro 500 effettuate e ricevute nei confronti di soggetti black list con cadenza mensile o trimestrale. L’articolo 21 del d.lgs. n. 21 novembre 2014, n. 175 ha introdotto una prima semplificazione delle modalità di comunicazione delle operazioni economiche intercorse con Paesi black list, sostituendo la comunicazione mensile o trimestrale con una comunicazione annuale ed elevando ad euro 10.000 la soglia di valore complessivo delle operazioni da comunicare.
L’art. 1, comma 142, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha abrogato la disciplina di cui ai commi 10, 11, 12 e 12-bis dell’articolo 110 del TUIR che dettava specifiche regole per la deducibilità dei componenti negativi relativi alle operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati.>>
Operazioni con Paesi black list - La comunicazione annuale 2015 relativa alle operazioni con soggetti residenti in Paesi black list deve essere presentata entro il 20 settembre 2016.
Lo ha stabilito il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 25 marzo 2016, n. 45144/2016.
Qui di seguito uno stralcio del documento, che riepiloga le modifiche normative che hanno riguardato le suddette operazioni:
<<L’art. 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, come modificato dall’art. 2 del d. l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 ha previsto l’obbligo, per i soggetti passivi IVA, di comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore ad euro 500 effettuate e ricevute nei confronti di soggetti black list con cadenza mensile o trimestrale. L’articolo 21 del d.lgs. n. 21 novembre 2014, n. 175 ha introdotto una prima semplificazione delle modalità di comunicazione delle operazioni economiche intercorse con Paesi black list, sostituendo la comunicazione mensile o trimestrale con una comunicazione annuale ed elevando ad euro 10.000 la soglia di valore complessivo delle operazioni da comunicare.
L’art. 1, comma 142, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha abrogato la disciplina di cui ai commi 10, 11, 12 e 12-bis dell’articolo 110 del TUIR che dettava specifiche regole per la deducibilità dei componenti negativi relativi alle operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati.>>
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