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24.12.2014
Nella seduta n. 43, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e Finanze, Pietro Carlo Padoan, ha approvato in via preliminare il decreto legislativo sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, nel quale è inserita la disciplina sul c.d. "adempimento collaborativo" (per il testo del documento clicca qui).
Il provvedimento è suddiviso in quattro Titoli. I primi tre si occupano:
<<Al fine di promuovere l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, è istituito il regime di adempimento collaborativo fra l’Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un
sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalitàdell’ordinamento tributario.>>
Il successivo art. 19 ("Requisiti") dispone poi quanto segue:
<<1. Il contribuente che aderisce al regime deve essere dotato, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno. Fermo il fedele e tempestivo
adempimento degli obblighi tributari, il sistema deve assicurare:
a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell’organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
b) efficaci, procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;
c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive.
2. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale prevede, con cadenza almeno annuale, l’invio di una relazione agli organi di gestione per l’esame e le valutazioni conseguenti. La relazione illustra, per gli adempimenti tributari, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonché le attività pianificate.>>
Si dovrà ora attendere la stesura definitiva del Decreto legislativo (il nuovo esame del provvedimento è stato annunciato per il 20 febbraio 2014) e la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Nella seduta n. 43, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e Finanze, Pietro Carlo Padoan, ha approvato in via preliminare il decreto legislativo sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, nel quale è inserita la disciplina sul c.d. "adempimento collaborativo" (per il testo del documento clicca qui).
Il provvedimento è suddiviso in quattro Titoli. I primi tre si occupano:
- dell'abuso del diritto o elusione fiscale;
- della revisione del sistema sanzionatorio (in particolare, dei reati in materia fiscale, di cui al D.Lgs. n. 74/2000);
- del regime dell'adempimento collaborativo (c.d. "Tax compliance" - per ulteriori informazioni al riguardo clicca qui).
<<Al fine di promuovere l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, è istituito il regime di adempimento collaborativo fra l’Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un
sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalitàdell’ordinamento tributario.>>
Il successivo art. 19 ("Requisiti") dispone poi quanto segue:
<<1. Il contribuente che aderisce al regime deve essere dotato, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno. Fermo il fedele e tempestivo
adempimento degli obblighi tributari, il sistema deve assicurare:
a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell’organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
b) efficaci, procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;
c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive.
2. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale prevede, con cadenza almeno annuale, l’invio di una relazione agli organi di gestione per l’esame e le valutazioni conseguenti. La relazione illustra, per gli adempimenti tributari, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonché le attività pianificate.>>
Si dovrà ora attendere la stesura definitiva del Decreto legislativo (il nuovo esame del provvedimento è stato annunciato per il 20 febbraio 2014) e la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
17.12.2014
Sulla G.U. n. 292 del 17.12.2014 è stata pubblicata la Legge 15.12.2014, n. 186, che reca disposizioni in materia di voluntary disclosure e inserisce nel codice penale il reato di autoriciclaggio, rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 (clicca qui per scaricare il provvedimento). Tale provvedimento entrerà in vigore il 1° gennaio 2015. L'art. 1 della Legge reca <<Misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale>>, disciplinando la procedura di <<collaborazione volontaria>> per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione (cd. voluntary disclosure).
L'art. 3, poi, reca <<modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio>>, disponendo:
Sulla G.U. n. 292 del 17.12.2014 è stata pubblicata la Legge 15.12.2014, n. 186, che reca disposizioni in materia di voluntary disclosure e inserisce nel codice penale il reato di autoriciclaggio, rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 (clicca qui per scaricare il provvedimento). Tale provvedimento entrerà in vigore il 1° gennaio 2015. L'art. 1 della Legge reca <<Misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale>>, disciplinando la procedura di <<collaborazione volontaria>> per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione (cd. voluntary disclosure).
L'art. 3, poi, reca <<modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio>>, disponendo:
- l'aumento della pena della multa prevista per il reato di riciclaggio di cui all'art. 648-bis, c.p. ( portandola da «1.032 a euro 15.493» a un importo da «5.000 a euro25.000»);
- l'aumento della pena della multa prevista per il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 648-ter, c.p. ( portandola da «1.032 a euro 15.493» a un importo da «5.000 a euro25.000»);
- l'inserimento nel codice penale dell'art. 648-ter.1 (autoriciclaggio);
- modifiche all'art. 648-quater, c.p., in materia di confisca;
- l'inserimento nell'art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001 del menzionato reato di autoriciclaggio.
04.12.2014
Il Comitato di Sicurezza Finanziaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato il documento "Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo", datato 02.12.2014.
Il Comitato è presieduto dal direttore generale del Tesoro; di esso fanno parte, tra gli altri, rappresentanti del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Interno, del Ministero degli Esteri, della Banca d’Italia, della Consob, della Guardia di Finanza e dell’Arma dei carabinieri.
Tale analisi (National Risk Assessment) è stata effettuata in applicazione delle nuove Raccomandazioni del Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), con l’obiettivo di identificare, analizzare e valutare le minacce di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, individuando quelle più rilevanti, i metodi di svolgimento di tali attività criminali, le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione di tali fenomeni, e quindi i settori maggiormente esposti a tali rischi.
Qui di seguito si riporta uno stralcio del paragrafo 2.2.1 del documento di sintesi, dal titolo "Analisi delle condotte che producono proventi da riciclare":
<<Partendo dall’analisi dei reati presupposto condotta sulla base di alcuni indicatori rilevanti, considerati proxy dell’impatto economico, della diffusione territoriale e del disvalore sociale attribuito, è stato espresso un giudizio sulla rilevanza delle minacce derivanti dalle diverse condotte criminali. Tale giudizio riflette la percezione della gravità basata sia sull’esperienza operativa delle autorità di prevenzione e contrasto del riciclaggio, sia su quella del settore privato.
La corruzione è un fenomeno criminale di assoluta rilevanza, nonostante il dato relativo alla stima finanziaria riportato da più fonti istituzionali pari a 50/60 miliardi di euro annui sia ritenuto non sufficientemente attendibile. La percezione del fenomeno è comunque molto elevata e tale assunto è confermato anche dal significativo numero delle persone denunciate per corruzione in Italia, pur tenendo conto che si tratta di un reato soggetto a fenomeni di under reporting. Come emerge da una recente analisi della Banca Mondiale (13), in termini di costi, ogni punto di discesa nella classifica di percezione della corruzione di Transparency International provoca la perdita del 16% degli investimenti dall’estero.
Un recente studio di Unimpresa (14) indica come il fenomeno della corruzione in Italia fa aumentare del 20% il costo complessivo degli appalti. Tra il 2001 e il 2011 la corruzione ha consumato 10 miliardi di euro l'anno di prodotto interno lordo per complessivi 100 miliardi in dieci anni. Le aziende che operano in un contesto corrotto crescono in media del 25% in meno rispetto alle concorrenti che operano in un'area di legalità. In particolare, le piccole e medie imprese hanno un tasso di crescita delle vendite di oltre il 40% inferiore rispetto a quelle grandi. Sono inefficaci anche i sistemi di controllo sociale.
L’attuale fase di crisi economica ha inoltre acuito forme criminali quali i reati fallimentari e societari e l’usura. Il fenomeno usurario connesso a prestiti effettuati da soggetti privi di autorizzazione è sommerso (l’emersione segue alla denuncia del soggetto usurato) ed è caratterizzato da una spiccata territorialità. Esso è più diffuso nell’Italia meridionale e centrale, anche se difficilmente circoscrivibile. Con la recessione economica (15) si è assistito all’evoluzione della figura dell’usuraio che si inserisce tra i “colletti bianchi” ovvero tra i professionisti (talvolta organizzati).
Tale fenomeno può generare contiguità con forme criminali di esercizio abusivo del credito. Infine i reati fallimentari e societari risultano in condotte strumentali alla commissione di altri reati tra i quali, appunto, il riciclaggio.
Molto significativi sono valutati l’evasione e i reati tributari, considerata anche la stretta connessione tra evasione e riciclaggio nelle modalità operative utilizzate per occultare, trasferire o reimpiegare nell’economia legale le disponibilità illecite (16).
Quanto alle modalità di attuazione dei comportamenti criminali, la criminalità organizzata italiana ma anche straniera operante nel territorio, resta la modalità prevalente e più preoccupante. Con esclusione dell’evasione fiscale la quasi totalità delle condotte criminali è per larghissima parte e, in talune ipotesi esclusivamente, riconducibile al crimine organizzato (es. narcotraffico, estorsione, gioco d’azzardo, traffico illecito dei rifiuti, contrabbando e contraffazione). Anche con riferimento alla corruzione, l’infiltrazione criminale nella politica - si pensi ai 110 consigli comunali sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso nel periodo 2001-2009 (17) - ovvero nei contratti di appalto, ha un ruolo fondamentale.
Alcune riflessioni possono essere fatte rispetto a certe condotte specificamente imputabili alla criminalità organizzata.
Il narcotraffico rimane la fonte principale di finanziamento a disposizione della criminalità organizzata. Le associazioni criminali di stampo mafioso locali (la ‘ndrangheta in primis, seguita dalla mafia e dalla camorra) continuano a rivestire un ruolo cruciale nella gestione del traffico di stupefacenti. Attraverso le attività dei mediatori hanno sviluppato una progressiva internazionalizzazione delle proprie strutture criminali in perfetta sinergia con i componenti dei principali cartelli colombiani e sudamericani, che consente l’approvvigionamento della merce finalizzato al successivo smistamento al dettaglio delle sostanze stupefacenti.
Il comparto del gioco, sia illegale sia legale, risulta di altissimo interesse per la criminalità organizzata, per la quale ha storicamente costituito una importante forma di sovvenzione. Attualmente la criminalità mafiosa investe nel settore dei giochi acquisendo e intestando a prestanome sale da gioco, sia per percepire rapidamente guadagni consistenti (soprattutto se le regole vengono alterate per azzerare le possibilità di vincita dei giocatori o per abbattere l’ammontare dei prelievi erariali), sia per riciclare capitali illecitamente acquisiti.
Di particolare interesse della criminalità organizzata è anche la gestione del traffico illecito di rifiuti.
Si ritiene che il reato di sfruttamento sessuale generi proventi criminali prevalentemente reinvestiti al di fuori dell’economia italiana. Tale reato è infatti essenzialmente praticato da parte di organizzazioni criminali straniere, per lo più rumene o comunque dell’est europeo, che generalmente reinvestono i proventi illeciti nel proprio paese. Salvo casi specifici (caso in cui la camorra gestiva l’affitto del marciapiede), le organizzazioni criminali locali non hanno mostrato grande interesse per tale fenomeno illecito. Il traffico di esseri umani risulta gestito quasi esclusivamente da organizzazioni criminali straniere: si tratta più esattamente di singole organizzazioni ognuna delle quali ha strutture organizzate, collegate e dipendenti da un vertice che rimane all’estero. Tali sodalizi criminali, noti con il termine “nuove mafie”, gestiscono il nuovo mercato con un modus operandi tipico delle organizzazioni mafiose straniere. Ne consegue che in Italia e in Europa si riescono a colpire solo gli ultimi anelli della catena.
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(13) Cfr. Garofoli 2013.
(14) Cfr. UNIMPRESA, “Expo. Unimpresa, con corruzione in 10 anni - 100 miliardi di Pil in Italia”, 12 maggio 2014, in http://www.unimpresa.it/expo-unimpresa-con-corruzione-in-10-anni-100-miliardi-di-pil-in-italia/9241.
(15) Nel 2013 sono quasi raddoppiate, rispetto al 2012, le segnalazioni riconducibili al fenomeno dell’usura (oltre 2.000), connesse soprattutto alla grave crisi economica e finanziaria di questi anni che ha reso più permeabile il tessuto sociale a fenomeni criminali.
(16) Le modalità ricorrenti di riciclaggio riscontrate sono:
• false fatturazioni;
• utilizzo di società di comodo;
• interposizione di prestanome o schemi societari;
• trasferimento all’estero di disponibilità;
• triangolazioni bancarie o commerciali;
• investimenti immobiliari;
• uso del contante;
• utilizzo del canale bancario.
(17) Cfr. Ministero dell’interno, “Elaborazione statistica sui Consigli degli Enti locali sciolti in Italia dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2009”, nov.2010, in http://ssai.interno.it/download/allegati1/scioglimenti.pdf.>>
Il Comitato di Sicurezza Finanziaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato il documento "Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo", datato 02.12.2014.
Il Comitato è presieduto dal direttore generale del Tesoro; di esso fanno parte, tra gli altri, rappresentanti del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Interno, del Ministero degli Esteri, della Banca d’Italia, della Consob, della Guardia di Finanza e dell’Arma dei carabinieri.
Tale analisi (National Risk Assessment) è stata effettuata in applicazione delle nuove Raccomandazioni del Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), con l’obiettivo di identificare, analizzare e valutare le minacce di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, individuando quelle più rilevanti, i metodi di svolgimento di tali attività criminali, le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione di tali fenomeni, e quindi i settori maggiormente esposti a tali rischi.
Qui di seguito si riporta uno stralcio del paragrafo 2.2.1 del documento di sintesi, dal titolo "Analisi delle condotte che producono proventi da riciclare":
<<Partendo dall’analisi dei reati presupposto condotta sulla base di alcuni indicatori rilevanti, considerati proxy dell’impatto economico, della diffusione territoriale e del disvalore sociale attribuito, è stato espresso un giudizio sulla rilevanza delle minacce derivanti dalle diverse condotte criminali. Tale giudizio riflette la percezione della gravità basata sia sull’esperienza operativa delle autorità di prevenzione e contrasto del riciclaggio, sia su quella del settore privato.
La corruzione è un fenomeno criminale di assoluta rilevanza, nonostante il dato relativo alla stima finanziaria riportato da più fonti istituzionali pari a 50/60 miliardi di euro annui sia ritenuto non sufficientemente attendibile. La percezione del fenomeno è comunque molto elevata e tale assunto è confermato anche dal significativo numero delle persone denunciate per corruzione in Italia, pur tenendo conto che si tratta di un reato soggetto a fenomeni di under reporting. Come emerge da una recente analisi della Banca Mondiale (13), in termini di costi, ogni punto di discesa nella classifica di percezione della corruzione di Transparency International provoca la perdita del 16% degli investimenti dall’estero.
Un recente studio di Unimpresa (14) indica come il fenomeno della corruzione in Italia fa aumentare del 20% il costo complessivo degli appalti. Tra il 2001 e il 2011 la corruzione ha consumato 10 miliardi di euro l'anno di prodotto interno lordo per complessivi 100 miliardi in dieci anni. Le aziende che operano in un contesto corrotto crescono in media del 25% in meno rispetto alle concorrenti che operano in un'area di legalità. In particolare, le piccole e medie imprese hanno un tasso di crescita delle vendite di oltre il 40% inferiore rispetto a quelle grandi. Sono inefficaci anche i sistemi di controllo sociale.
L’attuale fase di crisi economica ha inoltre acuito forme criminali quali i reati fallimentari e societari e l’usura. Il fenomeno usurario connesso a prestiti effettuati da soggetti privi di autorizzazione è sommerso (l’emersione segue alla denuncia del soggetto usurato) ed è caratterizzato da una spiccata territorialità. Esso è più diffuso nell’Italia meridionale e centrale, anche se difficilmente circoscrivibile. Con la recessione economica (15) si è assistito all’evoluzione della figura dell’usuraio che si inserisce tra i “colletti bianchi” ovvero tra i professionisti (talvolta organizzati).
Tale fenomeno può generare contiguità con forme criminali di esercizio abusivo del credito. Infine i reati fallimentari e societari risultano in condotte strumentali alla commissione di altri reati tra i quali, appunto, il riciclaggio.
Molto significativi sono valutati l’evasione e i reati tributari, considerata anche la stretta connessione tra evasione e riciclaggio nelle modalità operative utilizzate per occultare, trasferire o reimpiegare nell’economia legale le disponibilità illecite (16).
Quanto alle modalità di attuazione dei comportamenti criminali, la criminalità organizzata italiana ma anche straniera operante nel territorio, resta la modalità prevalente e più preoccupante. Con esclusione dell’evasione fiscale la quasi totalità delle condotte criminali è per larghissima parte e, in talune ipotesi esclusivamente, riconducibile al crimine organizzato (es. narcotraffico, estorsione, gioco d’azzardo, traffico illecito dei rifiuti, contrabbando e contraffazione). Anche con riferimento alla corruzione, l’infiltrazione criminale nella politica - si pensi ai 110 consigli comunali sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso nel periodo 2001-2009 (17) - ovvero nei contratti di appalto, ha un ruolo fondamentale.
Alcune riflessioni possono essere fatte rispetto a certe condotte specificamente imputabili alla criminalità organizzata.
Il narcotraffico rimane la fonte principale di finanziamento a disposizione della criminalità organizzata. Le associazioni criminali di stampo mafioso locali (la ‘ndrangheta in primis, seguita dalla mafia e dalla camorra) continuano a rivestire un ruolo cruciale nella gestione del traffico di stupefacenti. Attraverso le attività dei mediatori hanno sviluppato una progressiva internazionalizzazione delle proprie strutture criminali in perfetta sinergia con i componenti dei principali cartelli colombiani e sudamericani, che consente l’approvvigionamento della merce finalizzato al successivo smistamento al dettaglio delle sostanze stupefacenti.
Il comparto del gioco, sia illegale sia legale, risulta di altissimo interesse per la criminalità organizzata, per la quale ha storicamente costituito una importante forma di sovvenzione. Attualmente la criminalità mafiosa investe nel settore dei giochi acquisendo e intestando a prestanome sale da gioco, sia per percepire rapidamente guadagni consistenti (soprattutto se le regole vengono alterate per azzerare le possibilità di vincita dei giocatori o per abbattere l’ammontare dei prelievi erariali), sia per riciclare capitali illecitamente acquisiti.
Di particolare interesse della criminalità organizzata è anche la gestione del traffico illecito di rifiuti.
Si ritiene che il reato di sfruttamento sessuale generi proventi criminali prevalentemente reinvestiti al di fuori dell’economia italiana. Tale reato è infatti essenzialmente praticato da parte di organizzazioni criminali straniere, per lo più rumene o comunque dell’est europeo, che generalmente reinvestono i proventi illeciti nel proprio paese. Salvo casi specifici (caso in cui la camorra gestiva l’affitto del marciapiede), le organizzazioni criminali locali non hanno mostrato grande interesse per tale fenomeno illecito. Il traffico di esseri umani risulta gestito quasi esclusivamente da organizzazioni criminali straniere: si tratta più esattamente di singole organizzazioni ognuna delle quali ha strutture organizzate, collegate e dipendenti da un vertice che rimane all’estero. Tali sodalizi criminali, noti con il termine “nuove mafie”, gestiscono il nuovo mercato con un modus operandi tipico delle organizzazioni mafiose straniere. Ne consegue che in Italia e in Europa si riescono a colpire solo gli ultimi anelli della catena.
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(13) Cfr. Garofoli 2013.
(14) Cfr. UNIMPRESA, “Expo. Unimpresa, con corruzione in 10 anni - 100 miliardi di Pil in Italia”, 12 maggio 2014, in http://www.unimpresa.it/expo-unimpresa-con-corruzione-in-10-anni-100-miliardi-di-pil-in-italia/9241.
(15) Nel 2013 sono quasi raddoppiate, rispetto al 2012, le segnalazioni riconducibili al fenomeno dell’usura (oltre 2.000), connesse soprattutto alla grave crisi economica e finanziaria di questi anni che ha reso più permeabile il tessuto sociale a fenomeni criminali.
(16) Le modalità ricorrenti di riciclaggio riscontrate sono:
• false fatturazioni;
• utilizzo di società di comodo;
• interposizione di prestanome o schemi societari;
• trasferimento all’estero di disponibilità;
• triangolazioni bancarie o commerciali;
• investimenti immobiliari;
• uso del contante;
• utilizzo del canale bancario.
(17) Cfr. Ministero dell’interno, “Elaborazione statistica sui Consigli degli Enti locali sciolti in Italia dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2009”, nov.2010, in http://ssai.interno.it/download/allegati1/scioglimenti.pdf.>>
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