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25.12.2019
Il 25 dicembre 2019 è entrata in vigore la L. 19 dicembre 2019, n. 157 (pubblicata sulla G.U. n. 301 del 24.12.2019), che ha convertito, con modifiche, il Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (cd. "Decreto fiscale"). Tra le importanti novità si richiamano quelle relative al sistema penale in materia tributaria e alla responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato di cui al D.Lgs. n. 23172001 (con l'inserimento, nel catalogo dei reati presupposto, dei delitti tributari: art. 25-quinquiesdecies del Decreto n. 231 del 2001).
Le modifiche alla disciplina penale in materia tributaria e di responsabilità amministrativa degli enti sono recate dall'art. 39 del D.L. n. 124/2019, come modificato dalla Legge di conversione.
In particolare, il secondo comma di tale disposizione ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 il nuovo articolo 25-quinquiesdecies - "Reati tributari"; i delitti tributari di cui al D.Lgs. n. 74/2000, ora rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, sono i seguenti:
a) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 1 (sanzioni interdittive e sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità);
b) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis (sanzioni interdittive e sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote, aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità);
c) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3 (sanzioni interdittive e sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità);
d) delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1 (sanzioni interdittive e sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità);
e) delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis (sanzioni interdittive e sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote, aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità);
f) delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10 (sanzioni interdittive e sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote, aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità);
g) delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11 (sanzioni interdittive e sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote, aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità).
Le principali modifiche al sistema penale tributario - recate dal primo comma del citato art. 39, D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 157/2019 - sono le seguenti:
a) aumento della pena della reclusione per il delitto di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 74/2000: ora da quattro a otto anni se l'ammontare degli elementi passivi fittizi non è inferiore a euro 100.000 (nel caso in cui sia inferiore resta applicabile la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni: nuovo comma 2-bis della citata disposizione);
b) aumento della pena della reclusione per il delitto di cui all'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000: ora da tre a otto anni;
c) aumento della pena della reclusione per il delitto di cui all'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000: ora da due anni a quattro anni e sei mesi;
d) aumento della pena della reclusione per il delitto di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000: ora da due a cinque anni;
e) aumento della pena della reclusione per il delitto di cui all'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 74/2000: ora da due a cinque anni;
f) aumento della pena della reclusione per il delitto di cui all'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000, se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d/imposta, non š inferiore a euro centomila (nel caso in cui sia inferiore resta applicabile la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni: nuovo comma 2-bis della citata disposizione);
g) aumento della pena della reclusione per il delitto di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 74/2000: ora da tre a sette anni;
h) modifiche ai "Casi particolari di confisca" di cui all/art. 12-ter, D.Lgs. n. 74/2000.
Di seguito si riporta il testo di quest'ultima disposizione:
<<Art. 12-ter (Casi particolari di confisca).
1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:
a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;
c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;
e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2.
...(omissis)...>>
Per ulteriori dettagli in merito alla normativa sopra richiamata si rinvia al Portale sul D.Lgs. n. 231/2001 www.italianlaw231.com.
Il 25 dicembre 2019 è entrata in vigore la L. 19 dicembre 2019, n. 157 (pubblicata sulla G.U. n. 301 del 24.12.2019), che ha convertito, con modifiche, il Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (cd. "Decreto fiscale"). Tra le importanti novità si richiamano quelle relative al sistema penale in materia tributaria e alla responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato di cui al D.Lgs. n. 23172001 (con l'inserimento, nel catalogo dei reati presupposto, dei delitti tributari: art. 25-quinquiesdecies del Decreto n. 231 del 2001).
Le modifiche alla disciplina penale in materia tributaria e di responsabilità amministrativa degli enti sono recate dall'art. 39 del D.L. n. 124/2019, come modificato dalla Legge di conversione.
In particolare, il secondo comma di tale disposizione ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 il nuovo articolo 25-quinquiesdecies - "Reati tributari"; i delitti tributari di cui al D.Lgs. n. 74/2000, ora rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, sono i seguenti:
a) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 1 (sanzioni interdittive e sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità);
b) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis (sanzioni interdittive e sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote, aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità);
c) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3 (sanzioni interdittive e sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità);
d) delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1 (sanzioni interdittive e sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità);
e) delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis (sanzioni interdittive e sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote, aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità);
f) delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10 (sanzioni interdittive e sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote, aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità);
g) delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11 (sanzioni interdittive e sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote, aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità).
Le principali modifiche al sistema penale tributario - recate dal primo comma del citato art. 39, D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 157/2019 - sono le seguenti:
a) aumento della pena della reclusione per il delitto di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 74/2000: ora da quattro a otto anni se l'ammontare degli elementi passivi fittizi non è inferiore a euro 100.000 (nel caso in cui sia inferiore resta applicabile la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni: nuovo comma 2-bis della citata disposizione);
b) aumento della pena della reclusione per il delitto di cui all'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000: ora da tre a otto anni;
c) aumento della pena della reclusione per il delitto di cui all'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000: ora da due anni a quattro anni e sei mesi;
d) aumento della pena della reclusione per il delitto di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000: ora da due a cinque anni;
e) aumento della pena della reclusione per il delitto di cui all'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 74/2000: ora da due a cinque anni;
f) aumento della pena della reclusione per il delitto di cui all'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000, se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d/imposta, non š inferiore a euro centomila (nel caso in cui sia inferiore resta applicabile la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni: nuovo comma 2-bis della citata disposizione);
g) aumento della pena della reclusione per il delitto di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 74/2000: ora da tre a sette anni;
h) modifiche ai "Casi particolari di confisca" di cui all/art. 12-ter, D.Lgs. n. 74/2000.
Di seguito si riporta il testo di quest'ultima disposizione:
<<Art. 12-ter (Casi particolari di confisca).
1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:
a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;
c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;
e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2.
...(omissis)...>>
Per ulteriori dettagli in merito alla normativa sopra richiamata si rinvia al Portale sul D.Lgs. n. 231/2001 www.italianlaw231.com.
17.12.2019
Con il rinnovo della fiducia al Governo, il 17 dicembre 2019 il Senato ha approvato in via definitiva il d.d.l. n. S.1638 e, quindi, la conversione in legge del "Decreto fiscale", collegato alla legge di Bilancio 2020 (Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124; la legge di conversione deve ora essere pubblicata in Gazzetta ufficiale. Tra le importanti novità si richiamano quelle relative al sistema penale in materia tributaria e alla responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato di cui al D.Lgs. n. 23172001 (con l'inserimento, nel catalogo dei reati presupposto, dei delitti tributari).
Con il rinnovo della fiducia al Governo, il 17 dicembre 2019 il Senato ha approvato in via definitiva il d.d.l. n. S.1638 e, quindi, la conversione in legge del "Decreto fiscale", collegato alla legge di Bilancio 2020 (Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124; la legge di conversione deve ora essere pubblicata in Gazzetta ufficiale. Tra le importanti novità si richiamano quelle relative al sistema penale in materia tributaria e alla responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato di cui al D.Lgs. n. 23172001 (con l'inserimento, nel catalogo dei reati presupposto, dei delitti tributari).
02.12.2019
Con il passaggio all'esame della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, sono stati approvati vari emendamenti al cd. "Decreto fiscale 2020" (D.L. 26.10.2019, n. 124) in materia di reati tributari; tra le modifiche, importanti novità in materia di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
In particolare, in caso di commissione di reati tributari, tale responsabilità - prevista dal testo originario del D.L. n. 124/2019 solo per l’ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000) - viene estesa anche ai delitti di:
Confermati, inoltre, gli aumenti di pena per i delitti di emissione di fatture fittizie (art. 8, D.Lgs. n. 74/2000) e di distruzione o occultamento di scritture contabili (art. 10).
Ripristinato, poi, il comma 1-ter dell'art. 4, D.Lgs. n. 74/2000, confermando così la non punibilità per valutazioni che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.
Con il passaggio all'esame della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, sono stati approvati vari emendamenti al cd. "Decreto fiscale 2020" (D.L. 26.10.2019, n. 124) in materia di reati tributari; tra le modifiche, importanti novità in materia di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
In particolare, in caso di commissione di reati tributari, tale responsabilità - prevista dal testo originario del D.L. n. 124/2019 solo per l’ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000) - viene estesa anche ai delitti di:
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. n. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000).
- riduzione degli aumenti di pena previsti per i reati non fraudolenti (dichiarazione infedele e dichiarazione omessa, di cui, rispettivamente, agli artt. 4 e 5, D.Lgs. n. 74/2000);
- modifica delle soglie di punibilità per i delitti di omesso versamento di ritenute e di omesso versamento dell’IVA (di cui, rispettivamente, agli artt. 10-bis e 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000), diminuite dal decreto-legge e ora riportate alla misura previgente al D.L. n. 124/2019;
- riduzione dei casi di applicabilità della cd. confisca “per sproporzione”.
Confermati, inoltre, gli aumenti di pena per i delitti di emissione di fatture fittizie (art. 8, D.Lgs. n. 74/2000) e di distruzione o occultamento di scritture contabili (art. 10).
Ripristinato, poi, il comma 1-ter dell'art. 4, D.Lgs. n. 74/2000, confermando così la non punibilità per valutazioni che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.
26.10.2019
Il D.L. 26.10.2019, n. 124 - Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (pubblicato sulla G.U. n. 252 del 26.10.2019) ha introdotto rilevanti modifiche al diritto penale tributario, inserendo i reati tributari nel catalogo dei reati-presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001.
Queste modifiche sono inserite nell'art. 39 del Decreto, che - come stabilito dal terzo comma della stessa disposizione - avranno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della legge di conversione del provvedimento.
L'inasprimento della disciplina (cosiddetta) "manette agli evasori" (di cui al D.Lgs. n. 74/2000) prevede:
Il D.L. 26.10.2019, n. 124 - Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (pubblicato sulla G.U. n. 252 del 26.10.2019) ha introdotto rilevanti modifiche al diritto penale tributario, inserendo i reati tributari nel catalogo dei reati-presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001.
Queste modifiche sono inserite nell'art. 39 del Decreto, che - come stabilito dal terzo comma della stessa disposizione - avranno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della legge di conversione del provvedimento.
L'inasprimento della disciplina (cosiddetta) "manette agli evasori" (di cui al D.Lgs. n. 74/2000) prevede:
- un generale inasprimento delle sanzioni;
- una "confisca di sproporzione" (con inserimento dell'art. 12-ter nel menzionato D.Lgs. n. 74/2000);
- l'inserimento del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000) nel catalogo dei "reati 231" (introducendo nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-quindiesdecies).
16.02.2019
La modulistica ISA - relativa agli indici sintetici di affidabilità fiscale - per il periodo di imposta 2018 è stata approvata con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 30 gennaio 2019 e successivamente modificata con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 15 febbraio 2019 (per approfondimenti vai alla pagina del sito web dell'Agenzia delle Entrate).
La modulistica ISA - relativa agli indici sintetici di affidabilità fiscale - per il periodo di imposta 2018 è stata approvata con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 30 gennaio 2019 e successivamente modificata con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 15 febbraio 2019 (per approfondimenti vai alla pagina del sito web dell'Agenzia delle Entrate).
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