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03.03.2024
La sentenza n. 8653 del 28.02.2024 della Corte di Cassazione ha affermato la seguente massima:
La sentenza n. 8653 del 28.02.2024 della Corte di Cassazione ha affermato la seguente massima:
- il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000) si configura anche quando si acquistano dei crediti di imposta con la consapevolezza della loro inesistenza. Nel caso specifico si era verificato che il rappresentante legale di una società a responsabilità limitata era stato condannato per il predetto reato poiché risultava aver indicato in dichiarazione crediti di imposta insistenti ceduti da altra società (crediti di imposta per investimenti in aree svantaggiate). In particolare, la società cedente non aveva ottenuto il nulla osta per la cessione, era sconosciuta al fisco, non avendo mai presentato alcuna dichiarazione fiscale, né depositato alcun bilancio ed era inoltre evidente la sproporzione del corrispettivo di tali cessioni. Pertanto, la sussistenza dell'elemento soggettivo, nella fattispecie, evidenziata attraverso una pluralità di elementi, veniva considerata dimostrativa sia della piena consapevolezza da parte del ricorrente della inesistenza dei crediti ceduti, sia della finalità di evasione sottesa al loro acquisto. Inoltre, l'utilizzo di crediti inesistenti configura un reato, normalmente ai sensi dell' articolo 10 quater del Decreto Legislativo 74/2000 sopra il valore che viene considerato come soglia, ovvero 50 mila euro, ma quando però si acquista consapevolmente un credito inesistente, il reato cambia e si passa al più grave delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, che ha una soglia inferiore e che è sanzionato in maniera più pesante.
17.05.2023
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web il Provvedimento prot. n. 156803/2023 del 16.05.2023, Agenzia delle Entrate, <<Criteri, modalità e termini per l'analisi del rischio ed il controllo delle nuove Partite IVA, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 35, commi 15-bis.1 e 15-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotti dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023)>>.
Il servizio telematico "Verifica partita IVA" dell'AdE può essere utile anche ai fini del controllo preventivo sulle terze parti fornitrici.
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web il Provvedimento prot. n. 156803/2023 del 16.05.2023, Agenzia delle Entrate, <<Criteri, modalità e termini per l'analisi del rischio ed il controllo delle nuove Partite IVA, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 35, commi 15-bis.1 e 15-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotti dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023)>>.
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