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> SERVIZI > COSTRUZIONE DEL "TAX CONTROL FRAMEWORK" ("BUILDING BLOCKS") E INTEGRAZIONE CON IL MODELLO EX D.LGS. N. 231/2001
Il "Tax Control Framework"
<<A Tax Control Framework (TCF) is the part of the system of internal control that assures the accuracy and completeness of the tax returns and disclosures made by an enterprise. The TCF plays a central part in bringing rigour to the co-operative compliance concept. ...>>
(<<Co-operative Tax Compliance - Building better tax control frameworks>>, OECD, 2016)
(<<Co-operative Tax Compliance - Building better tax control frameworks>>, OECD, 2016)
Abstract
Come precisato dall'Agenzia delle Entrate:
<<I soggetti che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, di un efficace sistema di controllo del rischio fiscale inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno (Tax Control Framework – si veda il documento OCSE 2013 - Cooperative Compliance - A Framework ). Il sistema è efficace quando è in grado di garantire all’impresa un presidio costante sui rischi fiscali. A tali fini, il sistema deve presentare (si veda il documento OCSE 2016 – Building Better Tax Control Framework) i seguenti requisiti essenziali:
La gestione del rischio fiscale (quale "rischio di non conformità") presenta - anche da un punto di vista operativo e del complessivo assetto del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi - evidenti connessioni con il Modello di organizzazione e gestione previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001.
In particolare:
Con la circolare prot. n. 0216816/2020 del 1° settembre 2020, la Guardia di finanza ha sottolineato quanto segue:
<<Occorre precisare ... che i requisiti essenziali del c.d. Tax Control Framework non sono perfettamente sovrapponibili a quelli dei modelli organizzativi previsti dal decreto legislativo n. 231/2001. ... Ciononostante, non pare esservi dubbio che, quantomeno con riguardo alle aree comuni ai due sistemi, il positivo giudizio espresso dall'Agenzia delle Entrate ai fini dell'ammissione all'adempimento collaborativo possa costituire un utile elemento di valutazione dell'efficacia esimente del modello previsto dal decreto legislativo n. 231/2001, da rimettere alle autonome determinazioni della competente Autorità Giudiziaria.
Vale ricordare, in ogni caso, che la tempestiva implementazione del modello organizzativo può essere considerata un elemento di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell'ente medesimo solo nell'ipotesi di reato commesso da un sottoposto; diversamente, quando il reato è posto in essere da un apicale, l'ente deve dimostrare anche che l'autore dell'illecito abbia posto in essere una condotta fraudolenta elusiva delle prescrizioni del modello.
Al riguardo, per ulteriori indicazioni, si rinvia alle direttive impartite con circolare n. 83607 in data 19 marzo 2012 del Comando Generale - III Reparto.>>
Sempre sul tema dei <<Sistemi di controllo ai fini della compliance fiscale>>, più recentemente, le <<Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231>> di Confindustria (versione giugno 2021) hanno precisato quanto segue:
<<In questo senso, può essere considerato il c.d. Tax Control Framework (TFC), che rappresenta un ulteriore sistema che consente alle società di valutare e mitigare il rischio fiscale nel suo complesso (valorizzando tutti i modelli di gestione dei rischi presenti) e quindi di rafforzare il relativo presidio.In particolare, il d.lgs. 5 agosto 2015, n. 12816 ha introdotto nel nostro ordinamento il regime di adempimento collaborativo (c.d. cooperative compliance), accessibile da parte delle imprese di maggiori dimensioni che si siano dotate di un efficace “sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale”, il TCF, comprensivo di procedure di risk assessment e di risk management. Si tratta di un modello di gestione e controllo strutturato del rischio che introduce un sistema di autovalutazione preventiva del rischio fiscale e di interlocuzione privilegiata con l’Agenzia delle Entrate, volto a porre sotto presidio tutti i processi aziendali e le transazioni che abbiano natura tributaria, nell’interesse convergente dell’amministrazione fiscale e del contribuente.
Pertanto, le società che hanno adottato il TCF hanno di fatto già implementato un «sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale», inteso quale «rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario» . Si tratta, quindi, di un sistema che può costituire la piattaforma per orientare i modelli organizzativi verso un efficace contenimento del rischio di commissione dei reati di recente introduzione (art. 25 quinquiesdecies, d.lgs. 231/2001)>>.
Come precisato dall'Agenzia delle Entrate:
<<I soggetti che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, di un efficace sistema di controllo del rischio fiscale inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno (Tax Control Framework – si veda il documento OCSE 2013 - Cooperative Compliance - A Framework ). Il sistema è efficace quando è in grado di garantire all’impresa un presidio costante sui rischi fiscali. A tali fini, il sistema deve presentare (si veda il documento OCSE 2016 – Building Better Tax Control Framework) i seguenti requisiti essenziali:
- Strategia fiscale
- Ruoli e responsabilità
- Procedure
- Monitoraggio
- Adattabilità al contesto interno ed esterno
- Relazione agli organi di gestione>>
La gestione del rischio fiscale (quale "rischio di non conformità") presenta - anche da un punto di vista operativo e del complessivo assetto del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi - evidenti connessioni con il Modello di organizzazione e gestione previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001.
In particolare:
- i delitti di frode fiscale sono collegabili a reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (in primo luogo ai delitti tributari di cui all'art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001 e alla fattispecie criminosa dell'autoriciclaggio, di cui all'art. 648-ter.1 del codice penale, introdotto dalla Legge n. 186/2014 e inserito nell'art. 25-ocites del ripetuto Decreto n. 231 del 2001);
- lo strumento idoneo a gestire e monitorare i rischi fiscali - ossia il c.d. "Tax Control Framework" (TCF) - ha struttura e contenuto analoghi a quelli del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, ossia dello strumento idoneo a prevenire i reati considerati rilevanti dallo stesso Decreto.
Con la circolare prot. n. 0216816/2020 del 1° settembre 2020, la Guardia di finanza ha sottolineato quanto segue:
<<Occorre precisare ... che i requisiti essenziali del c.d. Tax Control Framework non sono perfettamente sovrapponibili a quelli dei modelli organizzativi previsti dal decreto legislativo n. 231/2001. ... Ciononostante, non pare esservi dubbio che, quantomeno con riguardo alle aree comuni ai due sistemi, il positivo giudizio espresso dall'Agenzia delle Entrate ai fini dell'ammissione all'adempimento collaborativo possa costituire un utile elemento di valutazione dell'efficacia esimente del modello previsto dal decreto legislativo n. 231/2001, da rimettere alle autonome determinazioni della competente Autorità Giudiziaria.
Vale ricordare, in ogni caso, che la tempestiva implementazione del modello organizzativo può essere considerata un elemento di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell'ente medesimo solo nell'ipotesi di reato commesso da un sottoposto; diversamente, quando il reato è posto in essere da un apicale, l'ente deve dimostrare anche che l'autore dell'illecito abbia posto in essere una condotta fraudolenta elusiva delle prescrizioni del modello.
Al riguardo, per ulteriori indicazioni, si rinvia alle direttive impartite con circolare n. 83607 in data 19 marzo 2012 del Comando Generale - III Reparto.>>
Sempre sul tema dei <<Sistemi di controllo ai fini della compliance fiscale>>, più recentemente, le <<Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231>> di Confindustria (versione giugno 2021) hanno precisato quanto segue:
<<In questo senso, può essere considerato il c.d. Tax Control Framework (TFC), che rappresenta un ulteriore sistema che consente alle società di valutare e mitigare il rischio fiscale nel suo complesso (valorizzando tutti i modelli di gestione dei rischi presenti) e quindi di rafforzare il relativo presidio.In particolare, il d.lgs. 5 agosto 2015, n. 12816 ha introdotto nel nostro ordinamento il regime di adempimento collaborativo (c.d. cooperative compliance), accessibile da parte delle imprese di maggiori dimensioni che si siano dotate di un efficace “sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale”, il TCF, comprensivo di procedure di risk assessment e di risk management. Si tratta di un modello di gestione e controllo strutturato del rischio che introduce un sistema di autovalutazione preventiva del rischio fiscale e di interlocuzione privilegiata con l’Agenzia delle Entrate, volto a porre sotto presidio tutti i processi aziendali e le transazioni che abbiano natura tributaria, nell’interesse convergente dell’amministrazione fiscale e del contribuente.
Pertanto, le società che hanno adottato il TCF hanno di fatto già implementato un «sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale», inteso quale «rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario» . Si tratta, quindi, di un sistema che può costituire la piattaforma per orientare i modelli organizzativi verso un efficace contenimento del rischio di commissione dei reati di recente introduzione (art. 25 quinquiesdecies, d.lgs. 231/2001)>>.
La costruzione del "Tax Control Framework": il "Progetto TCF"
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In un'era di crescente complessità normativa, il Tax Control Framework (TCF) emerge come strumento chiave per una gestione fiscale efficace e conforme. Ecco come strutturare il TCF in 12 passi fondamentali:
1. Strategia fiscale: allineamento con obiettivi aziendali ed etici; 2. Ruoli e responsabilità: chiara attribuzione delle competenze fiscali; 3. Mappatura processi: identificazione delle aree a rischio fiscale; 4. Analisi rischi: valutazione dettagliata dei rischi fiscali; 5. Controlli e mitigazione: implementazione di presidi efficaci; 6. Monitoraggio continuo: KPI e KRI per un controllo costante; 7. Comunicazione interna: diffusione della cultura di compliance; 8. Formazione: aggiornamento continuo del personale; 9. Documentazione: tracciabilità delle attività di controllo; 10. Stakeholder engagement: trasparenza con autorità e stakeholder; 11. Conformità: allineamento a norme esterne e interne; 12. Revisione periodica: aggiornamento costante del Framework. |
L'approccio utilizzato si basa su due pilastri:
- Risk-based: focalizzazione sulle aree di maggior rischio fiscale;
- Compliance integrata: sinergia con altri sistemi di controllo (es. Modello 231, Sistema amministrativo-contabile).
Questo approccio integrato non solo garantisce la conformità, ma crea valore aggiunto:
- ottimizzazione delle risorse;
- visione olistica dei rischi;
- miglioramento dell'efficienza operativa;
- rafforzamento della reputazione aziendale.
Il Tax Control Framework è più di un sistema di compliance: è un asset strategico per la crescita sostenibile dell'impresa.
- Risk-based: focalizzazione sulle aree di maggior rischio fiscale;
- Compliance integrata: sinergia con altri sistemi di controllo (es. Modello 231, Sistema amministrativo-contabile).
Questo approccio integrato non solo garantisce la conformità, ma crea valore aggiunto:
- ottimizzazione delle risorse;
- visione olistica dei rischi;
- miglioramento dell'efficienza operativa;
- rafforzamento della reputazione aziendale.
Il Tax Control Framework è più di un sistema di compliance: è un asset strategico per la crescita sostenibile dell'impresa.
1. Obiettivo del “Progetto tax compliance” (adozione del "Co-operative compliance programme")
Scopo del “Progetto Tax compliance” è la costruzione/verifica e miglioramento del c.d. Tax Compliance Framework (TCF), ossia dello strumento organizzativo e operativo utilizzato per l’attuazione della strategia e politica fiscale adottate dalla Società.
Il Progetto si inserisce, dunque, nel processo di risk management implementato dall’impresa, con specifico riferimento all’identificazione, mitigazione e controllo del “rischio fiscale”, inteso quale rischio di compliance (vale a dire, di erroneo adeguamento alla disciplina fiscale).
2. Riferimenti normativi
I riferimenti inerenti al Progetto (norme di leggi e regolamenti – standard – best practice) sono i seguenti:
3. Fasi del Progetto
Il Progetto si articola in due Moduli:
Ciascun Modulo si articola in più fasi: pianificazione, raccolta dati e informazioni, risk assessment, ecc..
Più in generale, la costruzione (e l'aggiornamento continuo) del Tax Control Framework - rappresentante un processo dinamico, in quanto in continua evoluzione - si articola nelle seguenti essenziali steps:
Tenuto conto della natura delle operazioni necessarie, si utilizza un approccio multidisciplinare.
4. Risorse e tempi di attuazione
Il Progetto viene, infatti, affidato a un Working Team, multidisciplinare, composto da consulenti esperti nella materia tributaria e nelle aree governance, risk management, compliance e internal controls.
Al fine di incrementare l’efficacia del Progetto, viene costituito uno Steering Committee, del quale faranno parte, oltre agli appartenenti al Working Team, uno o più referenti interni alla Società cliente, scelti da quest’ultima nell’ambito delle Funzioni maggiormente coinvolte (Corporate tax management, Risk management, Compliance, Internal audit, ecc.).
Il ruolo dello Steering Committee è lo svolgimento di periodiche valutazioni nel corso dell’andamento del Progetto, per individuare e monitorare le iniziative e le azioni da intraprendere e svolte.
5. Il "Sistema per la prevenzione del rischio fiscale" delineato dal Decreto legislativo n. 128/2015 e dai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 54237/2016 del 14 aprile 2016 e n. 101573 del 26 maggio 2017
Lo schema di Decreto legislativo recante la disciplina del "regime dell'adempimento collaborativo", prevedeva che il contribuente che aderisce a detto regime deve essere dotato, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un efficace sistema di:
Lo stesso documento prevedeva, poi, che - fermo il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi tributari - il sistema deve assicurare:
a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell’organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
b) procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, compresa l’attivazione delle azioni correttive relative alle criticità riscontrate;
c) efficaci procedure di controllo interno volte a garantire il suo rispetto a tutti i livelli aziendali;
d) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive.
Il 2 settembre 2015 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 128/2015 sulla certezza del diritto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015. Tale provvedimento normativo - attuativo della legge delega fiscale n. 23 del 2014 - contiene la disciplina del nuovo regime dell'adempimento collaborativo (c.d. co-operative tax compliance), dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale nonché le nuove norme sul raddoppio dei termini per l’accertamento.
Il sistema è efficace quando è in grado di garantire all’impresa un presidio costante sui processi aziendali e sui conseguenti rischi fiscali consentendole di adempiere al meglio ai doveri di trasparenza e collaborazione declinati all’articolo 5, comma 2, del decreto.
Il sistema deve garantire la promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l’affidabilità, nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali. A tali fini il sistema deve presentare i seguenti requisiti essenziali:
a) Strategia fiscale
b) Ruoli e responsabilità
c) Procedure
d) Monitoraggio
e) Adattabilità rispetto al contesto interno ed esterno
f) Relazione agli organi di gestione
Il sistema deve basarsi su flussi informativi accurati, completi, tempestivi e facilmente accessibili e garantire la circolazione delle informazioni a tutti i livelli aziendali.
L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine al regime di adempimento collaborativo introdotto dal D.Lgs. n. 128/2015 e disciplinato dal richiamato provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 14.04.2016 con la circolare n. 38/E del 16.09.2016.
Tali chiarimenti fanno riferimento ai quesiti emersi nel corso del meeting tenutosi a Roma nelle giornate del 16 e 17 giugno 2016.
Tra l'altro, si sottolinea l'importanza che assume la definizione di una tax strategy ben definita ai fini della costruzione di un efficace sistema di controllo del rischio fiscale nonché il particolare rilievo assunto, a tal fine, dalle linee guida OCSE 2016 contenute nel documento “Co-operative Tax Compliance - Building Better Tax Control Framework”, pubblicato il 13 maggio 2016. Il contenuto di quest'ultimo documento è così descritto: "This report outlines the essential features of a Tax Control Framework (TCF) and addresses revenue bodies’ expectations of TCFs. It includes a discussion of the issue of materiality, as it is important to understand the relationship between what is material for the purposes of systems of control, such as the external audit of a multinational enterprise’s accounts, and what is material in terms of the tax liabilities arising from that enterprise’s activities in a particular country. It also discusses how revenue bodies could approach the task of testing the soundness of a TCF in any particular case and finally, sets out conclusions, recommendations and next steps."
Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 101573 del 26 maggio 2017, è stato completato il quadro delle <<Disposizioni per l’attuazione del regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128>>.
L'obbligo di trasparenza si riferisce:
La competenza in materia di regime dell'adempimento collaborativo è attribuita al menzionato Ufficio Cooperative compliance della Direzione centrale accertamento dell'Agenzia delle Entrate; resta ferma la competenza dell'Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali con riferimento agli accordi preventivi su transfer pricing e stabile organizzazione (art. 31-ter, D.P.R. n. 600 del 1973).
Scopo del “Progetto Tax compliance” è la costruzione/verifica e miglioramento del c.d. Tax Compliance Framework (TCF), ossia dello strumento organizzativo e operativo utilizzato per l’attuazione della strategia e politica fiscale adottate dalla Società.
Il Progetto si inserisce, dunque, nel processo di risk management implementato dall’impresa, con specifico riferimento all’identificazione, mitigazione e controllo del “rischio fiscale”, inteso quale rischio di compliance (vale a dire, di erroneo adeguamento alla disciplina fiscale).
2. Riferimenti normativi
I riferimenti inerenti al Progetto (norme di leggi e regolamenti – standard – best practice) sono i seguenti:
- Legge 11 marzo 2014, n. 23 - “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”: si veda, in particolare, l’art. 6 del provvedimento, relativo al “regime di adempimento collaborativo”. Tale norma si articola essenzialmente su tre punti cardine: (i) l'introduzione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra le imprese e l'amministrazione finanziaria; (ii) la previsione di sistemi aziendali strutturati di gestione e di controllo del rischio fiscale per i grandi contribuenti; (iii) la previsione di incentivi sotto forma di minori adempimenti per i contribuenti e di riduzioni delle eventuali sanzioni;
- Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante "Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23";
- Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 54237/2016 del 14 aprile 2016 e n. 101573 del 26 maggio 2017 e relative circolari e risoluzioni esplicative (tra queste: Circolare n. 38/E del 16.09.2016; Risoluzione n. 49/E del 17 luglio 2021);
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300". In particolare la gestione della fiscalità (corrente e differita) può essere posta in relazione agli artt. 24-ter (delitti di criminalità organizzata), 25-ter (reati societari), 25-octies (reati di riciclaggio, autoricicclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 25-quinquiesdecies (reati tributari) del D.Lgs. n. 231/2001 nonché agli artt. 3 e 10, L. 16 marzo 2006, n. 146 (reati transnazionali; in particolare: associazione per delinquere ex art. 416, c.p.);
- normativa internazionale e linee guida in materia di Tax compliance/Co-operative compliance programme (in particolare: OECD, preliminary version, 2013, "Co-operative compliance: a Framework - From enhanced relationship to co-operative compliance"; OECD, 2009, “Building transparent tax compliance by banks”; OECD, 2016, “Co-operative Tax Compliance - Building Better Tax Control Framework”);
- best practice in materia di TCF (si fa riferimento, in particolare, alla normativa emanata dall'Amministrazione fiscale olandese e ai documenti OECD richiamati al precedente alinea);
- normativa di settore in materia di controlli interni - A titolo esemplificativo, con riferimento alle imprese di assicurazione: Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, recante “nuove disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione, ai sensi degli articoli 87 e 191, comma 1, del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private” (modificato e integrato dal Provvedimento ISVAP dell'8 novembre 2012, n. 3020 e dal Provvedimento IVASS 15 aprile 2014, n. 17) ; per il settore bancario si fa riferimento alla Parte prima, Titolo IV, Capitolo 3 - “Sistema dei controlli interni, Sistema informativo, Continuità operativa e Governo e gestione del rischio di liquidità” - della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 (11° aggiornamento del del 21 luglio 2015);
- normativa in materia fiscale (per la parte ritenuta maggiormente rilevante; ad esempio, per quanto riguarda gli oneri documentali in materia di transfer pricing, tra gli altri: art. 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, come modificato dall'art. 26 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 30 luglio 2010, n. 122 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 - Circolare dell'Agenzia delle Entrate 15 dicembre 2010, n. 58);
- Normativa UNI ISO 31000:2010 - “Gestione del rischio – Principi e linee guida”;
- Norma UNI ISO 19600:2016 - "Sistemi di gestione della conformità (compliance)", sostituita dalla norma ISO 37301:2021.
- Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, Confindustria (aggiornamento a marzo 2014).
3. Fasi del Progetto
Il Progetto si articola in due Moduli:
- Modulo 1: esame del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (Entity Level Controls).
- Modulo 2: mappatura delle attività, dei rischi e dei controlli (Activity Level Controls).
Ciascun Modulo si articola in più fasi: pianificazione, raccolta dati e informazioni, risk assessment, ecc..
Più in generale, la costruzione (e l'aggiornamento continuo) del Tax Control Framework - rappresentante un processo dinamico, in quanto in continua evoluzione - si articola nelle seguenti essenziali steps:
- analisi documentale;
- definizione/revisione della strategia fiscale;
- mappatura delle attività e dei potenziali rischi fiscali ad esse connessi, con conseguente tax risk assessment (riferito al rischio inerente e al rischio residuo) e gap analysis (per l'individuazione delle azioni di miglioramento/correttive);
- predisposizione dei flussi informativi e di reporting;
- predisposizione/aggiornamento del Tax Control Framework (avendo come riferimenti principali: CoSO Report - Modello ERM, Enterprise risk management - Modelli di controllo interno previsti dal Sarbanes Oxley Act - Modelli di controllo interno previsti dalla Legge n. 262/2005).
Tenuto conto della natura delle operazioni necessarie, si utilizza un approccio multidisciplinare.
4. Risorse e tempi di attuazione
Il Progetto viene, infatti, affidato a un Working Team, multidisciplinare, composto da consulenti esperti nella materia tributaria e nelle aree governance, risk management, compliance e internal controls.
Al fine di incrementare l’efficacia del Progetto, viene costituito uno Steering Committee, del quale faranno parte, oltre agli appartenenti al Working Team, uno o più referenti interni alla Società cliente, scelti da quest’ultima nell’ambito delle Funzioni maggiormente coinvolte (Corporate tax management, Risk management, Compliance, Internal audit, ecc.).
Il ruolo dello Steering Committee è lo svolgimento di periodiche valutazioni nel corso dell’andamento del Progetto, per individuare e monitorare le iniziative e le azioni da intraprendere e svolte.
5. Il "Sistema per la prevenzione del rischio fiscale" delineato dal Decreto legislativo n. 128/2015 e dai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 54237/2016 del 14 aprile 2016 e n. 101573 del 26 maggio 2017
Lo schema di Decreto legislativo recante la disciplina del "regime dell'adempimento collaborativo", prevedeva che il contribuente che aderisce a detto regime deve essere dotato, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un efficace sistema di:
- rilevazione;
- misurazione;
- gestione;
- controllo;
Lo stesso documento prevedeva, poi, che - fermo il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi tributari - il sistema deve assicurare:
a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell’organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
b) procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, compresa l’attivazione delle azioni correttive relative alle criticità riscontrate;
c) efficaci procedure di controllo interno volte a garantire il suo rispetto a tutti i livelli aziendali;
d) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive.
Il 2 settembre 2015 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 128/2015 sulla certezza del diritto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015. Tale provvedimento normativo - attuativo della legge delega fiscale n. 23 del 2014 - contiene la disciplina del nuovo regime dell'adempimento collaborativo (c.d. co-operative tax compliance), dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale nonché le nuove norme sul raddoppio dei termini per l’accertamento.
- Requisiti essenziali del sistema di controllo del rischio fiscale
Il sistema è efficace quando è in grado di garantire all’impresa un presidio costante sui processi aziendali e sui conseguenti rischi fiscali consentendole di adempiere al meglio ai doveri di trasparenza e collaborazione declinati all’articolo 5, comma 2, del decreto.
Il sistema deve garantire la promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l’affidabilità, nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali. A tali fini il sistema deve presentare i seguenti requisiti essenziali:
a) Strategia fiscale
b) Ruoli e responsabilità
c) Procedure
d) Monitoraggio
e) Adattabilità rispetto al contesto interno ed esterno
f) Relazione agli organi di gestione
Il sistema deve basarsi su flussi informativi accurati, completi, tempestivi e facilmente accessibili e garantire la circolazione delle informazioni a tutti i livelli aziendali.
L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine al regime di adempimento collaborativo introdotto dal D.Lgs. n. 128/2015 e disciplinato dal richiamato provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 14.04.2016 con la circolare n. 38/E del 16.09.2016.
Tali chiarimenti fanno riferimento ai quesiti emersi nel corso del meeting tenutosi a Roma nelle giornate del 16 e 17 giugno 2016.
Tra l'altro, si sottolinea l'importanza che assume la definizione di una tax strategy ben definita ai fini della costruzione di un efficace sistema di controllo del rischio fiscale nonché il particolare rilievo assunto, a tal fine, dalle linee guida OCSE 2016 contenute nel documento “Co-operative Tax Compliance - Building Better Tax Control Framework”, pubblicato il 13 maggio 2016. Il contenuto di quest'ultimo documento è così descritto: "This report outlines the essential features of a Tax Control Framework (TCF) and addresses revenue bodies’ expectations of TCFs. It includes a discussion of the issue of materiality, as it is important to understand the relationship between what is material for the purposes of systems of control, such as the external audit of a multinational enterprise’s accounts, and what is material in terms of the tax liabilities arising from that enterprise’s activities in a particular country. It also discusses how revenue bodies could approach the task of testing the soundness of a TCF in any particular case and finally, sets out conclusions, recommendations and next steps."
Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 101573 del 26 maggio 2017, è stato completato il quadro delle <<Disposizioni per l’attuazione del regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128>>.
L'obbligo di trasparenza si riferisce:
- alle operazioni che comportano "rischi fiscali significativi", intesi come "rischi fiscali che insistono su fattispecie per le quali, sulla base di una comune valutazione delle soglie di materialità quantitativa e qualitativa, effettuata ai sensi del punto 4.4 (ndr: del citato Provvedimento), si ritengono operanti i doveri di trasparenza e collaborazione previsti dal decreto. A tali fini l’ufficio può tener conto: - del valore economico delle attività sottostanti; - della rilevanza delle eventuali violazioni in termini di impatto e responsabilità; - dei risultati della valutazione, operata dal sistema di controllo interno, sul rischio fiscale inerente; - della natura ordinaria o straordinaria, in termini di frequenza e valore, delle operazioni e/o delle attività cui le fattispecie si riferiscono o della rilevanza delle medesime ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo. Le fattispecie che integrano le suddette soglie saranno oggetto di comunicazione nel corso delle interlocuzioni ove ritenute in grado, sulla base di una valutazione oggettiva effettuata dall’impresa, di inficiarne la corretta operatività fiscale, presente o futura, o di integrare il rischio di operare in violazione della normativa tributaria o in contrasto con i principi o le finalità dell’ordinamento";
- alla “pianificazione fiscale aggressiva” intesa come "una o più costruzioni, di carattere nazionale o transnazionale, che producano conseguenze fiscali che il contribuente è ragionevolmente in grado di comprendere e che contengano i seguenti elementi: i) siano suscettibili di generare effetti fiscali in contrasto con lo scopo delle disposizioni invocate, anche derivanti da asimmetrie esistenti fra i sistemi impositivi delle eventuali giurisdizioni coinvolte; ii) determinino fenomeni di doppia deduzione, deduzione/non inclusione e doppia non imposizione".
La competenza in materia di regime dell'adempimento collaborativo è attribuita al menzionato Ufficio Cooperative compliance della Direzione centrale accertamento dell'Agenzia delle Entrate; resta ferma la competenza dell'Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali con riferimento agli accordi preventivi su transfer pricing e stabile organizzazione (art. 31-ter, D.P.R. n. 600 del 1973).
Sinergie vincenti: "Tax Control Framework" e "Modello 231"
Il mondo della compliance aziendale sta evolvendo rapidamente. Dopo il post del 6 agosto scorso, relativo ai "building blocks" per la costruzione di un efficace ed efficiente Tax Control Framework (TCF), oggi vi parlo di una sinergia potente: l'integrazione tra TCF e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001. Questa fusione crea un sistema di governance robusto, capace di prevenire rischi fiscali e reati tributari. Ecco 11 punti chiave di questa interrelazione:
1. Etica e prevenzione: il TCF rafforza l'approccio etico del Modello 231, creando una cultura aziendale orientata alla compliance fiscale e alla prevenzione dei rischi tributari;
2. Mappatura integrata: la mappatura dei processi a rischio di reato tributario diventa più accurata, beneficiando delle competenze specifiche del TCF; 3. Presidi di controllo potenziati: l'unione delle due strutture permette di implementare controlli più efficaci e mirati per i reati tributari; 4. Formazione a 360°: programmi formativi congiunti garantiscono una comprensione olistica dei rischi fiscali e penali-tributari; 5. Controlli sinergici: i controlli del TCF si integrano perfettamente con quelli del Modello 231, creando un sistema di difesa a più livelli; |
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6. Monitoraggio e reporting avanzati: strumenti condivisi offrono una visione completa dei rischi e della performance in ambito fiscale e di compliance;
7. Leadership consapevole: Management e Organismo di Vigilanza collaborano attivamente, garantendo una governance fiscale e compliance-oriented.
8. Flussi informativi ottimizzati: l'integrazione favorisce una comunicazione fluida tra funzioni aziendali e l'OdV, migliorando la tempestività delle azioni correttive;
9. Audit integrati: verifiche interne coordinate tra TCF e Modello 231 ottimizzano risorse e aumentano l'efficacia dei controlli;
10. Aggiornamento continuo: un approccio congiunto assicura una risposta rapida e coerente alle evoluzioni normative in ambito fiscale e 231;
11. Tecnologia abilitante: piattaforme digitali integrate supportano entrambi i sistemi, migliorando efficienza e accuratezza della compliance.
Questa integrazione non è solo una best practice, ma una necessità strategica. Offre una protezione a 360° contro rischi fiscali e reati tributari, migliorando la governance aziendale e creando valore sostenibile.
7. Leadership consapevole: Management e Organismo di Vigilanza collaborano attivamente, garantendo una governance fiscale e compliance-oriented.
8. Flussi informativi ottimizzati: l'integrazione favorisce una comunicazione fluida tra funzioni aziendali e l'OdV, migliorando la tempestività delle azioni correttive;
9. Audit integrati: verifiche interne coordinate tra TCF e Modello 231 ottimizzano risorse e aumentano l'efficacia dei controlli;
10. Aggiornamento continuo: un approccio congiunto assicura una risposta rapida e coerente alle evoluzioni normative in ambito fiscale e 231;
11. Tecnologia abilitante: piattaforme digitali integrate supportano entrambi i sistemi, migliorando efficienza e accuratezza della compliance.
Questa integrazione non è solo una best practice, ma una necessità strategica. Offre una protezione a 360° contro rischi fiscali e reati tributari, migliorando la governance aziendale e creando valore sostenibile.