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Abstract
Nuovi sviluppi nel regime di adempimento collaborativo: approvato il Codice di Condotta
Con il decreto del 29 aprile 2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato il Codice di Condotta, un documento chiave che definisce gli impegni reciproci tra l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo di cui agli artt. 4-7del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 e s.m.i. Questo Codice rappresenta un passo avanti verso una maggiore trasparenza e fiducia tra Fisco e contribuenti, promuovendo un approccio preventivo nella gestione dei rischi fiscali. Tra gli elementi salienti: |
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- collaborazione e trasparenza: il rapporto tra l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti è basato su leale collaborazione, con l'obiettivo di minimizzare gli oneri amministrativi e favorire la risoluzione anticipata delle controversie;
- certezza preventiva: l'Agenzia si impegna a fornire risposte tempestive e coerenti alle richieste dei contribuenti, garantendo un contesto fiscale più prevedibile;
- gestione del rischio fiscale: il contribuente è chiamato a implementare un sistema di controllo interno robusto per la gestione dei rischi fiscali, con una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità.
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CODICE DI CONDOTTA PER ADEMPIMENTO COLLABORATIVO
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Il nuovo Codice di condotta per l'adempimento collaborativo: un'analisi approfondita e le interrelazioni con il D.Lgs. n. 231/2001 e lo Statuto dei diritti del contribuente
Introduzione Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 aprile 2024 ha introdotto importanti novità nel rapporto tra il Fisco e i grandi contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo di cui agli artt. 3-7bis del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (di seguito “il regime” o “l’istituto”). attraverso l'approvazione del Codice di condotta previsto dall’art. 5, comma 2-bis di tale Decreto (inserito dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 221). Questo articolo esamina, in dettaglio, i punti chiave del nuovo Codice, esplorando anche le sue interrelazioni con i Codici etici di cui al Decreto legislativo n. 231 del 2001 e con lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212). |
1. Obiettivo del Codice di Condotta
Il Codice mira a promuovere una comunicazione rafforzata tra l'Agenzia delle Entrate e i grandi contribuenti, aderenti al regime basata su fiducia reciproca. Questo nuovo approccio si propone di:
2. Impegni dell'Agenzia delle Entrate
2.1 Collaborazione e trasparenza
2.3 Valutazione del sistema di controllo
3.1 Trasparenza fiscale e comportamento etico
3.2 Bassa propensione al rischio fiscale
3.3 Prevenzione delle frodi fiscali e responsabilità estesa
Un aspetto fondamentale del Codice di condotta è l'impegno del contribuente a prevenire il coinvolgimento dell'organizzazione in fenomeni di frode fiscale. Questo impegno si estende non solo alle attività interne dell'azienda, ma anche a quelle poste in essere da soggetti terzi. Analizziamo più in dettaglio questo aspetto cruciale:
3.3.1 Impegno alla prevenzione delle frodi fiscali
Il Codice di condotta stabilisce che "il contribuente si impegna a porre in essere quanto necessario per evitare che l'organizzazione sia coinvolta in fenomeni di frode fiscale". Questo implica:
Il Codice di condotta va oltre, richiedendo al contribuente di prevenire il coinvolgimento in frodi fiscali "anche in conseguenza di condotte poste in essere da soggetti terzi". Questo amplia notevolmente la sfera di responsabilità del contribuente, includendo:
Per attuare efficacemente questo impegno, il contribuente dovrebbe:
Questo aspetto del Codice di Condotta ha implicazioni significative per il contribuente:
Nonostante le sfide, questo approccio offre numerosi benefici:
3.4 Relazione trasparente con le autorità fiscali
Interrelazioni con D.Lgs. n. 231/2001: questi requisiti si integrano con i sistemi di gestione del rischio previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, estendendoli specificamente all'ambito fiscale. Le aziende potranno sfruttare le sinergie tra i due sistemi, incorporando la gestione del rischio fiscale nei loro modelli organizzativi esistenti.
3.5 Relazione trasparente con le autorità fiscali
4. Interrelazioni con lo Statuto dei diritti del contribuente
Il nuovo Codice di condotta si inserisce in un contesto normativo che include anche lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212). È importante analizzare come il nuovo Codice si relazioni e si integri con i principi fondamentali dello Statuto:
4.1 Principio di collaborazione e buona fede
Lo Statuto dei diritti del contribuente, all'art. 10, stabilisce che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Il nuovo Codice di condotta rafforza questo principio, prevedendo:
Il Codice di condotta può, quindi, essere visto come un'estensione e una concretizzazione del principio di collaborazione già presente nello Statuto, fornendo strumenti e procedure specifiche per attuarlo nel contesto dei grandi contribuenti aderenti al regime.
4.2 Diritto all'informazione e alla conoscenza degli atti
Il Codice di Condotta estende il diritto all'informazione, promuovendo una condivisione più proattiva e tempestiva delle informazioni rilevanti tra fisco e contribuente.
L'art. 6 dello Statuto sancisce, infatti, il diritto del contribuente a essere informato e a conoscere gli atti a lui destinati. Il nuovo Codice di condotta amplia questo diritto prevedendo:
4.3 Tutela dell'affidamento e della buona fede
L'art. 10, comma 2, dello Statuto prevede che non siano irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente che si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione finanziaria. Il Codice di condotta rafforza questo principio attraverso:
Il Codice di Condotta fornisce, così, un meccanismo strutturato per garantire la tutela dell'affidamento, riducendo l'incertezza interpretativa e offrendo maggiori garanzie ai contribuenti che si conformano alle indicazioni ricevute.
4.4 Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
Il Codice di Condotta introduce un approccio più collaborativo e meno invasivo alle verifiche fiscali, in linea con lo spirito dello Statuto ma adattato alle esigenze specifiche dei grandi contribuenti.
L'art. 12 dello Statuto stabilisce una serie di diritti e garanzie per il contribuente sottoposto a verifiche fiscali. Il Codice di condotta integra queste disposizioni prevedendo:
4.5 Interpello del contribuente
Il Codice di condotta offre un canale di dialogo più diretto e continuo con l'Agenzia delle Entrate, complementare all'istituto dell'interpello e particolarmente adatto alle esigenze dei grandi contribuenti.
L'art. 11 dello Statuto disciplina il diritto di interpello del contribuente. Il Codice di condotta espande questo strumento prevedendo:
5.Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Il nuovo Codice di condotta per l'adempimento collaborativo si inserisce armoniosamente nel quadro normativo esistente, creando sinergie significative sia con il D.Lgs. n. 231/2001 che con lo Statuto dei diritti del contribuente. Questo approccio integrato offre numerosi vantaggi e implicazioni pratiche:
Per le aziende, l'adozione di questo nuovo approccio richiederà:
In conclusione, il nuovo Codice di condotta per l'adempimento collaborativo:
L'adozione di questo approccio integrato alla compliance potrà portare alle aziende aderenti al regime benefici significativi, tra cui:
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Il Codice mira a promuovere una comunicazione rafforzata tra l'Agenzia delle Entrate e i grandi contribuenti, aderenti al regime basata su fiducia reciproca. Questo nuovo approccio si propone di:
- favorire la prevenzione e la risoluzione anticipata delle potenziali controversie fiscali;
- offrire l'opportunità di gestire situazioni di incertezza attraverso un confronto preventivo;
- incentivare l'adempimento spontaneo dei contribuenti;
- ampliare la platea dei contribuenti eleggibili per il regime di adempimento collaborativo;
- rafforzare gli effetti premiali dell'istituto.
2. Impegni dell'Agenzia delle Entrate
2.1 Collaborazione e trasparenza
- Agire nel pieno rispetto dei doveri di correttezza e buona fede.
- Promuovere relazioni basate sulla comprensione delle esigenze commerciali e delle caratteristiche dell'impresa.
- Garantire la riservatezza delle informazioni acquisite durante le interlocuzioni.
- Utilizzare le informazioni sui rischi fiscali comunicati dal contribuente solo ai fini del regime di adempimento collaborativo.
- Pianificare le attività di controllo secondo criteri di proporzionalità.
- Minimizzare l'intralcio alle normali attività imprenditoriali durante i controlli.
- Fornire risposte alle richieste del contribuente nel più breve tempo possibile.
- Effettuare valutazioni secondo principi di oggettività, ragionevolezza e proporzionalità.
- Vincolarsi alle posizioni espresse all'esito delle interlocuzioni preventive.
- Pubblicare periodicamente, sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, le risposte fornite agli interpelli.
2.3 Valutazione del sistema di controllo
- Comunicare periodicamente i risultati dell'attività di riscontro sull'operatività del sistema di controllo interno del contribuente.
- Collaborare per l'implementazione di eventuali interventi correttivi.
- Considerare gli esiti dell'esame e delle valutazioni effettuate dagli organi di gestione, controllo e vigilanza del contribuente.
3.1 Trasparenza fiscale e comportamento etico
- Promuovere condotte improntate alla trasparenza, onestà e correttezza a tutti i livelli aziendali.
- Attuare un sistema normativo interno che disciplini i valori e i principi della cultura aziendale.
- Considerare il governo degli aspetti fiscali come elemento fondante dei meccanismi di controllo.
- Garantire che gli organi di gestione adottino una strategia fiscale adeguata
3.2 Bassa propensione al rischio fiscale
- Applicare la normativa fiscale rispettando la lettera, lo spirito e lo scopo delle disposizioni.
- Perseguire interpretazioni ragionevoli in caso di norme poco chiare.
- Evitare comportamenti e operazioni che generino effetti fiscali contrari allo scopo delle norme.
- Non porre in essere investimenti in paesi a fiscalità privilegiata con lo scopo di ottenere vantaggi fiscali indebiti.
- Rispettare le disposizioni sui prezzi di trasferimento per le operazioni infragruppo.
- Evitare meccanismi di incentivazione del personale legati alla riduzione del carico fiscale.
3.3 Prevenzione delle frodi fiscali e responsabilità estesa
Un aspetto fondamentale del Codice di condotta è l'impegno del contribuente a prevenire il coinvolgimento dell'organizzazione in fenomeni di frode fiscale. Questo impegno si estende non solo alle attività interne dell'azienda, ma anche a quelle poste in essere da soggetti terzi. Analizziamo più in dettaglio questo aspetto cruciale:
3.3.1 Impegno alla prevenzione delle frodi fiscali
Il Codice di condotta stabilisce che "il contribuente si impegna a porre in essere quanto necessario per evitare che l'organizzazione sia coinvolta in fenomeni di frode fiscale". Questo implica:
- implementazione di sistemi di controllo interno robusti ed efficaci;
- adozione di politiche e procedure anti-frode specifiche per l'ambito fiscale;
- formazione continua del personale sui rischi di frode fiscale e sulle modalità di prevenzione;
- monitoraggio costante delle transazioni e delle operazioni a rischio;
- sviluppo di una cultura aziendale che promuova l'integrità e la trasparenza fiscale.
Il Codice di condotta va oltre, richiedendo al contribuente di prevenire il coinvolgimento in frodi fiscali "anche in conseguenza di condotte poste in essere da soggetti terzi". Questo amplia notevolmente la sfera di responsabilità del contribuente, includendo:
- Dipendenti:
- implementazione di rigidi codici di condotta interni;
- sistemi di segnalazione interna (whistleblowing) per potenziali comportamenti fraudolenti;
- programmi di formazione specifici sulla compliance fiscale.
- Partecipate e controllate:
- estensione delle politiche anti-frode a tutte le entità del gruppo;
- implementazione di sistemi di controllo e reporting uniformi;
- due diligence fiscale approfondita prima di acquisizioni o fusioni.
- Collaboratori e consulenti:
- procedure di selezione rigorose che includano valutazioni sulla compliance fiscale;
- clausole contrattuali specifiche che richiedano l'aderenza alle politiche anti-frode del contribuente;
- monitoraggio continuo delle attività svolte per conto del contribuente.
- Partner commerciali:
- due diligence approfondita prima di stabilire relazioni commerciali;
- inclusione di clausole di compliance fiscale negli accordi commerciali;
- diritto di audit sulle attività fiscali rilevanti dei partner.
- Fornitori:
- implementazione di procedure di selezione dei fornitori che includano valutazioni sulla loro integrità fiscale;
- monitoraggio delle transazioni con fornitori ad alto rischio;
- richiesta di certificazioni o garanzie sulla compliance fiscale.
Per attuare efficacemente questo impegno, il contribuente dovrebbe:
- Mappatura dei rischi: identificare tutte le aree di potenziale rischio di frode fiscale, sia interne che esterne all'organizzazione.
- Politiche e procedure: sviluppare e implementare politiche e procedure dettagliate per prevenire, identificare e rispondere a potenziali frodi fiscali.
- Due diligence: condurre due diligence approfondite sui soggetti terzi prima di stabilire relazioni significative.
- Formazione: fornire formazione continua a dipendenti, collaboratori e, ove possibile, partner commerciali sulle politiche anti-frode e sulla compliance fiscale.
- Monitoraggio e audit: implementare sistemi di monitoraggio continuo e condurre audit regolari per verificare l'aderenza alle politiche anti-frode.
- Risposta alle violazioni: stabilire procedure chiare per rispondere a potenziali violazioni, incluse misure disciplinari e segnalazioni alle autorità competenti.
- Tecnologia: utilizzare strumenti tecnologici avanzati per il monitoraggio delle transazioni e l'identificazione di pattern sospetti.
- Collaborazione con le autorità: mantenere un dialogo aperto con le autorità fiscali e collaborare prontamente in caso di sospette frodi.
Questo aspetto del Codice di Condotta ha implicazioni significative per il contribuente:
- Responsabilità estesa: il contribuente non può limitarsi a garantire la propria compliance, ma deve attivamente prevenire il coinvolgimento in frodi attraverso terzi.
- Necessità di due diligence approfondita: richiede un approccio molto più rigoroso nella selezione e nel monitoraggio di partner commerciali, fornitori e collaboratori.
- Investimenti in compliance: potrebbe richiedere investimenti significativi in sistemi di controllo, formazione e tecnologie per la prevenzione delle frodi.
- Cultura aziendale: necessita di un cambiamento culturale a tutti i livelli dell'organizzazione, promuovendo una cultura di integrità e trasparenza fiscale.
Nonostante le sfide, questo approccio offre numerosi benefici:
- riduzione significativa del rischio di coinvolgimento in frodi fiscali;
- miglioramento della reputazione aziendale;
- relazioni più trasparenti e costruttive con le autorità fiscali;
- potenziale riduzione dei costi a lungo termine legati a contenziosi e sanzioni;
- vantaggio competitivo derivante da una maggiore affidabilità percepita.
3.4 Relazione trasparente con le autorità fiscali
- Promuovere un dialogo collaborativo, costruttivo e trasparente con le autorità fiscali.
- Attivare interlocuzioni costanti e preventive sui "rischi fiscali significativi".
- Fornire informazioni complete e veritiere alle autorità fiscali.
- Utilizzare gli strumenti di interlocuzione in modo coerente con le finalità del regime.
Interrelazioni con D.Lgs. n. 231/2001: questi requisiti si integrano con i sistemi di gestione del rischio previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, estendendoli specificamente all'ambito fiscale. Le aziende potranno sfruttare le sinergie tra i due sistemi, incorporando la gestione del rischio fiscale nei loro modelli organizzativi esistenti.
- Mantenere un sistema di controllo dell'informativa finanziaria-contabile
- Istituire una procedura per la gestione del rischio connesso all'interpretazione della disciplina fiscale
- Assicurare un'adeguata formazione tecnica ai dipendenti coinvolti nella gestione fiscale
3.5 Relazione trasparente con le autorità fiscali
- Promuovere un dialogo collaborativo, costruttivo e trasparente con le autorità fiscali.
- Attivare interlocuzioni costanti e preventive sui "rischi fiscali significativi".
- Fornire informazioni complete e veritiere alle autorità fiscali.
- Utilizzare gli strumenti di interlocuzione in modo coerente con le finalità del regime.
- Comunicare tempestivamente eventuali modifiche delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti.
4. Interrelazioni con lo Statuto dei diritti del contribuente
Il nuovo Codice di condotta si inserisce in un contesto normativo che include anche lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212). È importante analizzare come il nuovo Codice si relazioni e si integri con i principi fondamentali dello Statuto:
4.1 Principio di collaborazione e buona fede
Lo Statuto dei diritti del contribuente, all'art. 10, stabilisce che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Il nuovo Codice di condotta rafforza questo principio, prevedendo:
- un dialogo costante e preventivo tra Agenzia delle Entrate e grandi contribuenti;
- la trasparenza reciproca nelle comunicazioni e nelle interazioni;
- la promozione di una relazione basata sulla fiducia reciproca.
Il Codice di condotta può, quindi, essere visto come un'estensione e una concretizzazione del principio di collaborazione già presente nello Statuto, fornendo strumenti e procedure specifiche per attuarlo nel contesto dei grandi contribuenti aderenti al regime.
4.2 Diritto all'informazione e alla conoscenza degli atti
Il Codice di Condotta estende il diritto all'informazione, promuovendo una condivisione più proattiva e tempestiva delle informazioni rilevanti tra fisco e contribuente.
L'art. 6 dello Statuto sancisce, infatti, il diritto del contribuente a essere informato e a conoscere gli atti a lui destinati. Il nuovo Codice di condotta amplia questo diritto prevedendo:
- la comunicazione preventiva dei rischi fiscali rilevanti;
- la condivisione delle valutazioni dell'Agenzia delle Entrate sul sistema di controllo del rischio fiscale del contribuente.
4.3 Tutela dell'affidamento e della buona fede
L'art. 10, comma 2, dello Statuto prevede che non siano irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente che si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione finanziaria. Il Codice di condotta rafforza questo principio attraverso:
- l'impegno dell'Agenzia delle Entrate a vincolarsi alle posizioni espresse durante le interlocuzioni preventive;
- la certezza preventiva sulle questioni fiscali rilevanti.
Il Codice di Condotta fornisce, così, un meccanismo strutturato per garantire la tutela dell'affidamento, riducendo l'incertezza interpretativa e offrendo maggiori garanzie ai contribuenti che si conformano alle indicazioni ricevute.
4.4 Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
Il Codice di Condotta introduce un approccio più collaborativo e meno invasivo alle verifiche fiscali, in linea con lo spirito dello Statuto ma adattato alle esigenze specifiche dei grandi contribuenti.
L'art. 12 dello Statuto stabilisce una serie di diritti e garanzie per il contribuente sottoposto a verifiche fiscali. Il Codice di condotta integra queste disposizioni prevedendo:
- una pianificazione delle attività di controllo basata sulla valutazione del rischio fiscale;
- la minimizzazione dell'intralcio alle normali attività imprenditoriali durante i controlli.
4.5 Interpello del contribuente
Il Codice di condotta offre un canale di dialogo più diretto e continuo con l'Agenzia delle Entrate, complementare all'istituto dell'interpello e particolarmente adatto alle esigenze dei grandi contribuenti.
L'art. 11 dello Statuto disciplina il diritto di interpello del contribuente. Il Codice di condotta espande questo strumento prevedendo:
- interlocuzioni costanti e preventive sui "rischi fiscali significativi";
- la possibilità di ottenere risposte tempestive su questioni fiscali rilevanti.
5.Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Il nuovo Codice di condotta per l'adempimento collaborativo si inserisce armoniosamente nel quadro normativo esistente, creando sinergie significative sia con il D.Lgs. n. 231/2001 che con lo Statuto dei diritti del contribuente. Questo approccio integrato offre numerosi vantaggi e implicazioni pratiche:
- rafforzamento dei diritti del contribuente: il Codice di condotta amplia e concretizza molti dei diritti già sanciti dallo Statuto, offrendo ai grandi contribuenti strumenti più efficaci per la loro tutela;
- promozione di una cultura della compliance: integrando i principi del D.Lgs. n. 231/2001 e dello Statuto dei diritti del contribuente, il Codice favorisce lo sviluppo di una cultura aziendale orientata alla compliance e alla trasparenza;
- maggiore certezza fiscale: la combinazione di interlocuzioni preventive, certezza interpretativa e tutela dell'affidamento offre ai grandi contribuenti un contesto operativo di maggiore certezza fiscale;
- ottimizzazione delle risorse: l'approccio collaborativo e basato sul rischio può portare a una riduzione dei contenziosi e a un utilizzo più efficiente delle risorse sia per le aziende che per l'Amministrazione finanziaria;
- evoluzione del rapporto Fisco-contribuente: il Codice segna un'evoluzione significativa verso un modello di "cooperative compliance", in linea con le migliori pratiche internazionali.
Per le aziende, l'adozione di questo nuovo approccio richiederà:
- aggiornamento dei modelli organizzativi: le aziende dovranno rivedere e aggiornare i loro modelli organizzativi ex D.Lgs. n. 231/2001, per incorporare le nuove disposizioni relative alla gestione del rischio fiscale e alla collaborazione con le autorità fiscali;
- integrazione dei sistemi di compliance: si presenta un'opportunità di integrare e armonizzare i sistemi di compliance esistenti, creando una sinergia tra i requisiti del D.Lgs. n. 231/2001 e quelli del nuovo regime di adempimento collaborativo;
- formazione del personale: sarà necessario implementare programmi di formazione specifici per sensibilizzare il personale sulle nuove disposizioni e sulle pratiche di compliance fiscale;
- revisione delle politiche aziendali: le aziende dovranno rivedere le loro politiche interne, in particolare quelle relative alla gestione fiscale, alle operazioni infragruppo e alle politiche di incentivazione del personale, per assicurare la conformità con il nuovo Codice;
- implementazione di sistemi di controllo: sarà fondamentale sviluppare o potenziare i sistemi di controllo interno specifici per la gestione del rischio fiscale, in linea con i requisiti del nuovo Codice;
- Sviluppo di procedure per la collaborazione con le autorità fiscali: Le aziende dovranno stabilire nuove procedure per gestire in modo proattivo e trasparente le relazioni con l'Agenzia delle Entrate.
In conclusione, il nuovo Codice di condotta per l'adempimento collaborativo:
- integrandosi con il D.Lgs. 231/2001 e lo Statuto dei diritti del contribuente, offre un quadro normativo completo e coerente per la gestione della compliance fiscale delle grandi imprese. Questo approccio integrato promette di portare benefici significativi sia ai contribuenti che all'Amministrazione finanziaria, promuovendo un sistema fiscale più efficiente, trasparente e collaborativo;
- unitamente al D.Lgs. 231/2001, fornisce un quadro normativo robusto per la gestione della compliance aziendale. Le aziende che sapranno integrare efficacemente questi requisiti nei loro sistemi di gestione potranno godere di una posizione di vantaggio nel nuovo contesto di collaborazione con le autorità fiscali, contribuendo al contempo a creare un sistema fiscale più efficiente e trasparente per l'intero Paese.
L'adozione di questo approccio integrato alla compliance potrà portare alle aziende aderenti al regime benefici significativi, tra cui:
- una migliore gestione del rischio fiscale e reputazionale;
- una relazione più costruttiva con le autorità fiscali;
- potenziale riduzione del contenzioso fiscale;
- maggiore certezza nelle operazioni aziendali;
- rafforzamento della cultura dell'integrità e della trasparenza all'interno dell'organizzazione
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D.M. 29 aprile 2024 e relativo Allegato